(1) L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita entro i limiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), o la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, da inoltrare al Comune competente per territorio. 7)
(2) La sospensione, la cessazione dell’attività nonché la riduzione della superficie di vendita di un esercizio di vicinato sono soggette a comunicazione da inoltrare al Comune competente per territorio. 8)
(3) I controlli del Comune circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge, effettuati ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, avvengono entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. 9)
(4) 10)
(5) Trascorso un anno dall’inoltro della SCIA senza che l’attività dell’esercizio di vicinato sia stata avviata, la segnalazione è considerata priva di efficacia e deve essere ripetuta al momento dell’effettivo avvio dell’attività.
(6) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti utilizzando la superficie di vendita e gli arredi dell’azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
(7) Ai fini di cui al comma 6, per superficie di vendita si intendono i locali e le aree individuati nella SCIA di cui al comma 1.