(1) Nelle zone residenziali l’apertura e il trasferimento di sede di una media struttura di vendita, l’ampliamento della relativa superficie di vendita entro i limiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), o la modifica di settore merceologico sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da inoltrare al Comune competente per territorio. 11)
(2) Nelle zone non ricomprese nelle zone residenziali l’apertura, il trasferimento di sede nonché l’ampliamento della superficie di vendita entro i limiti di cui all’Art. 3, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
(3) La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico delle medie strutture di vendita di cui al comma 2 è soggetta – a superficie di vendita complessiva invariata – al semplice inoltro della SCIA al Comune competente per territorio, sempre che l’esercizio sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa provinciale in materia di medie strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 2.
(4) La sospensione, la cessazione dell'attività nonché la riduzione della superficie di vendita delle medie strutture di vendita ovunque ubicate sono soggette a comunicazione da inoltrare al Comune competente per territorio. 12)
(5) L’autorizzazione commerciale è rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio per il relativo immobile.
(6) Le medie strutture di vendita sono attivate nel termine di decadenza di due anni dal rilascio dell’autorizzazione o dall’inoltro della SCIA. Il Comune ha facoltà di prorogare tale termine in caso di comprovata necessità e su motivata richiesta dell’interessato/dell’interessata da presentarsi entro il predetto termine.
(7) In caso di mancata attivazione della struttura nel termine di cui al comma 6, il Comune prende atto della decadenza della SCIA, con conseguente cessazione dei suoi effetti, e ritira l’autorizzazione eventualmente rilasciata.
(8) I controlli del Comune circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge, effettuati ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, avvengono entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. 13)
(9) 14)
(10) In caso di sospensione dell’attività della media struttura di vendita per un periodo superiore a un anno continuativo, salvo proroga ai sensi del comma 6, il Comune prende atto della decadenza della SCIA, con conseguente cessazione dei suoi effetti, e ritira l’autorizzazione eventualmente rilasciata.
(11) Qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, l’autorizzazione di una media struttura di vendita decade e, qualora sia stata presentata la SCIA, questa cessa di produrre effetti.