1. I sussidi di qualificazione sono assegnati a giovani artisti e artiste che non abbiano superato il 35° anno di età, al fine di promuoverne l’attività formativa e di perfezionamento, di favorire la partecipazione a corsi di lunga e breve durata, la frequenza di scuole, istituti, workshop e stage anche all’estero presso enti di comprovata specializzazione nonché altre forme di formazione altamente qualificanti.
2. Non sono ammessi a finanziamento percorsi ordinari di studio universitari e accademici o di formazione professionale.