Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Per norme tecniche relative a lavori pubblici si intendono quelle definite dall'articolo 23 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004.15)
(2) Per quanto riguarda i prodotti o materiali utilizzati, devono essere rispettate le regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate ed i benestare tecnici. Le relazioni tecniche danno espressamente atto del rispetto della normativa e delle altre norme di applicazione facoltativa.
(3) Al fine di non favorire determinate imprese è vietato introdurre nei progetti le seguenti indicazioni:
(4) L'indicazione specifica del prodotto o del procedimento è ammessa se accompagnata dalla espressione "o equivalente", qualora non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 20 aprile 2005, n. 16.