1. Le domande di agevolazione per gli interventi di cui all’articolo 3 possono essere presentate dal 1° gennaio fino al 31 marzo di ogni anno, e comunque prima di iniziare i lavori. Le domande vanno presentate all’Ufficio provinciale Economia montana.
2. L’inizio dei lavori può aver luogo solo dopo che il contributo è stato concesso da parte del Direttore/della Direttrice della Ripartizione provinciale Foreste. Il mancato rispetto di tale prescrizione comporta la decadenza dall’agevolazione.
3. Alla domanda sono da allegare i seguenti documenti:
a) copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente o rappresentante legale;
b) copia del titolo abilitativo rilasciato dal comune territorialmente competente;
c) progetto dell’opera da realizzare con il relativo preventivo di spesa, redatti e firmati da un libero/una libera professionista iscritto/iscritta nel relativo albo;
d) copia dell’atto costitutivo e dello statuto, qualora il richiedente sia una persona giuridica privata;
e) copia del provvedimento di autorizzazione alla presentazione della domanda, qualora questa sia presentata da persone giuridiche private o pubbliche;
f) cronoprogramma delle spese o distinta della scadenza delle spese.
4. Deve essere allegato l’atto di sottomissione controfirmato dai rispettivi proprietari ovvero dal/dalla rappresentante legale della persona giuridica, sempre che non sussista un diritto di passaggio risultante dall’estratto tavolare del libro fondiario.
5. In caso di domanda incompleta, il richiedente viene sollecitato per iscritto a presentare entro 30 giorni i documenti o dati mancanti. Le domande non perfezionate entro i termini previsti sono archiviate d’ufficio.
6. Non sono agevolabili le domande riguardanti interventi i cui costi ammessi, comprensivi delle spese tecniche, siano inferiori a 10.000,00 euro.