(1) Su richiesta dell'assuntore o dell'assuntrice del maso, la commissione locale per i masi chiusi può concedere per il pagamento delle somme dovute ai coeredi o alle coeredi un termine non superiore a cinque anni dall'assunzione effettiva del maso. Ove si trattasse di coeredi minorenni, il/la giudice, sentiti il/la legale rappresentante dei/delle minorenni e la commissione locale per i masi chiusi, può disporre una proroga per il pagamento del conguaglio fino al raggiungimento della maggiore età.
(2) Per tutte le somme dovute ai coeredi o alle coeredi è prevista ipoteca legale, salvo esplicita rinuncia da parte dei coeredi o delle coeredi. Gli importi dovuti sono da adeguare, a partire dalla loro scadenza, alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'Istituto provinciale di statistica.
(3) Se il maso viene trasferito per atto tra vivi a un terzo prima della scadenza del termine concesso, le somme di conguaglio spettanti ai coeredi o alle coeredi diventano esigibili con effetto immediato.
(4) Per le somme di conguaglio il cui pagamento è stato prorogato dalla commissione locale per i masi chiusi o dal/dalla giudice a norma del presente articolo, devono essere corrisposti annualmente gli interessi legali con decorrenza dal giorno in cui è divenuta definitiva la determinazione del prezzo di assunzione.