(1) La Giunta provinciale determina, entro il 31 dicembre di ogni anno per l’anno successivo, con deliberazione da pubblicarsi per notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione e nella rete civica, in base alle rilevazioni periodiche dell'Istituto provinciale di Statistica e in relazione alle situazioni locali, il costo di costruzione, per metro quadro e per metro cubo, per l'edilizia residenziale nonché l'incidenza del costo delle aree, agli effetti dell'ordinamento urbanistico e delle agevolazioni in materia di edilizia abitativa.
(2) Il Consiglio comunale stabilisce nel regolamento di cui all’articolo 78, comma 6, nel rispetto del regolamento tipo, la quota parte del contributo di intervento commisurata al costo di costruzione per ciascun metro cubo vuoto per pieno; tale quota ammonta a un massimo del 15 per cento per gli edifici con destinazione d’uso “residenza” e a un massimo del tre per cento per tutte le altre destinazioni, compresi gli interventi edilizi di cui all'articolo 37, comma 4. Tale limite massimo si applica anche agli edifici o a parti di essi utilizzati contemporaneamente per due o più attività rientranti nelle categorie di cui all’articolo 23, comma 1, lettere da b) a g). 167)