(1) Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
(2) Nel permesso di costruire il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere agibile, non può superare 3 anni dall'inizio dei lavori. Decorsi inutilmente tali termini, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del/della titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere di interesse pubblico diverse da quelle di cui all’Art. 70, comma 1, il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Qualora per la realizzazione dell’opera vengano richiesti contributi pubblici, il/la titolare del permesso di costruire ha diritto alla proroga del termine per l’inizio dei lavori fino a 6 mesi dopo la concessione del contributo e i lavori devono essere ultimati entro 3 anni dalla concessione del contributo stesso. I pareri che costituiscono presupposto per il rilascio del permesso di costruire conservano la loro efficacia. Il/la titolare del permesso di costruire deve informare il Comune per iscritto sia della richiesta sia della concessione del contributo. 153)
(3) Per Tutti i titoli abilitativi la proroga dei termini per l'inizio o l'ultimazione dei lavori è comunque accordata, qualora i lavori di cui al permesso di costruire non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'Amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
(4) Nel permesso di costruire la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di un nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di intervento. Il nuovo permesso di costruire deve essere richiesto entro un termine adeguato stabilito dal Comune, che non può essere superiore a 120 giorni, in caso contrario entrano in vigore gli effetti di cui all’articolo 88, comma 10.
(5) La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia di 3 anni, decorrenti dalla data di presentazione della segnalazione stessa. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova segnalazione. Tale segnalazione deve essere presentata entro un termine adeguato stabilito dal Comune, che non può essere superiore a 120 giorni, in caso contrario entrano in vigore gli effetti di cui all’articolo 91, comma 5.
(6) Il titolo abilitativo acquisito con il permesso di costruire o con la SCIA decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di efficacia previsto dalle disposizioni di riferimento.
(7) Nel periodo intercorrente tra l'adozione e la definitiva approvazione degli strumenti di pianificazione comunale, il Comune, con provvedimento motivato da notificare all'interessato/interessata, può ordinare la sospensione della realizzazione di interventi soggetti a titolo abilitativo che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione dei predetti strumenti. Resta salvo l’obbligo di indennizzo nei confronti dell’interessato/interessata in buona fede. La corresponsione dell’indennizzo grava sulla pubblica amministrazione che beneficia della sospensione.
(8) La data di effettivo inizio dei lavori, con l’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori medesimi, è comunicata al Comune dal direttore/dalla direttrice dei lavori.