(1) Qualora il testatore o la testatrice non abbia designato l'assuntore o l'assuntrice e siano chiamate alla successione più persone tra cui almeno un erede legittimo o un'erede legittima, si applicano le norme di cui agli articoli 14 e 20. Resta salva la facoltà del testatore o della testatrice di escludere dall'assunzione determinate persone chiamate alla successione.
(2) Se il testatore o la testatrice ha chiamato alla successione più persone senza designare l’assuntore o l’assuntrice e se nessuna di esse è fra quelle indicate nell’articolo 14, ciascuna delle persone eredi chiamate alla successione può chiedere la divisione dell’eredità e la nomina dell’assuntore o dell’assuntrice da parte del o della giudice, qualora entro un anno dalla devoluzione non si sia trovato un accordo sull’assunzione del maso. Per la determinazione giudiziale dell’assuntore o dell’assuntrice deve essere sentita la commissione locale per i masi chiusi, la quale dovrà tener conto dell’idoneità dell’assuntore o dell’assuntrice a condurre personalmente il maso. Qualora non si giunga ad un accordo sul valore di assunzione del maso, lo stesso è stabilito a norma degli articoli 20 e seguenti. 23)
(3) 24)
(4) 25)