(1) Sono soggetti a permesso di costruire gli interventi indicati nell’allegato D.
(2) Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) tutti gli interventi indicati nell’allegato E.
(3) Gli interventi non indicati negli allegati C, D ed E possono essere realizzati in seguito alla presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). D’intesa con il Consiglio dei Comuni, nel regolamento di esecuzione previsto dall’articolo 71, comma 1, sono individuati gli interventi di modesta entità che non sono soggetti alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e che possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo edilizio. In riferimento alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), con lo stesso regolamento sono adottate discipline di dettaglio e semplificazioni in ordine alla modulistica e ai documenti da allegare. 149)
(3-bis) In deroga ai commi precedenti, gli interventi rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dal menzionato articolo 119. 150)