(1) Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.
(2) L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo di informazione, l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio.
(3) I punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici osservano l’orario previsto per l’attività prevalente.
(4) Il Comune stabilisce, ai sensi e nei limiti di cui al Capo V, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, gli orari per l’attività di commercio su aree pubbliche.
(5) Conformemente alle diverse tipologie di impianto e fermo restando l’obbligo di garantire un adeguato servizio all’utenza, gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli impianti stradali di distribuzione carburanti sono rimessi alla libera determinazione del soggetto gestore. I soggetti gestori sono tenuti a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura dell’im¬pianto stradale mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.