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g) Legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 11)
Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 gennaio 1992, n. 4.

Art. 14 (Funzioni distrettuali di igiene e medicina legale)          delibera sentenza

(1)  Il medico igienista di distretto:

  1. svolge la vigilanza igienica sugli edifici, sugli insediamenti urbani e sulle strutture utilizzate dalla collettività;
  2. esegue accertamenti preliminari in caso di documentati inconvenienti igienici denunciati da parte dei cittadini o su richiesta del sindaco, e ne riferisce al medesimo o al responsabile del servizio, qualora occorra adottare provvedimenti cautelari o repressivi;
  3. 25)
  4. cura la profilassi della malattie diffusive comprese le vaccinazioni obbligatorie o raccomandate, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'area funzionale organizzativa "territorio e servizio zonali";
  5. denuncia al responsabile del servizio zonale per l'igiene e la sanità pubblica le situazioni di emergenza epidemiologica e coordina la raccolta di informazioni relative alle caratteristiche epidemiologiche nell'area affidatagli;
  6. vigila sulle strutture e attrezzature scolastiche, compresi i convitti e le refezioni, sulle colonie ed i campeggi, nonché su tutte le manifestazioni ed attività di interesse collettivo;
  7. cura l'attività di polizia mortuaria e gli accertamenti necroscopici;
  8. rilascia le attestazioni e le certificazioni medico-legali;
  9. rilascia le certificazioni sanitarie riguardanti le patenti di guida, eccetto quelle di competenza della commissione provinciale;
  10. valuta ai fini della profilassi delle malattie infettive diffusive ed in luogo del rinnovo del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'articolo 14, comma 1, secondo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, e dal relativo regolamento di esecuzione, le misure adottate nell'ambito dell'autocontrollo dal responsabile dell'industria alimentare relativamente all'igiene del personale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari oppure le misure igieniche messe in atto dall'intestatario del libretto di idoneità sanitaria, qualora il succitato autocontrollo non sia previsto. I criteri per la valutazione vengono fissati dalla Giunta provinciale.26)

(2)  Il medico igienista di distretto può avvalersi del personale di vigilanza e di ispezione dell'unità sanitaria locale, di intesa con il responsabile del servizio.

(2/bis)  In caso di assenza o di impedimento il responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica può sostituirsi al medico igienista distrettuale nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, anche delegando un altro medico igienista di distretto. 27) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 367 del 30.07.2004 - Patente di guida - revisione - motivazione deve essere esauriente - nessun automatismo collegato ad incidente stradale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 338 del 08.07.2004 - Patente di guida - revisione - motivazione - generico riferimento a parere commissione tecnica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 317 del 30.06.2004 - Patente di guida - revisione - insufficienza di un generico riferimento a parere commissione tecnica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 308 del 25.06.2004 - Patente di guida - dipendenza da alcool o stupefacenti - giudizio di inidoneità per rischio di recidiva
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 267 vom 17.05.2004 - Straßenverkehr - Führerschein - Anordnung der Revisionsprüfung - Begründungspflicht
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 416 del 29.09.2003 - Circolazione stradale - patente di guida - revisione - occorre motivazione esauriente - ipotesi di incidente stradale - collegamento automatico con provvedimento di revisione - insussistenza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 20.05.2003 - Patente di guida - revisione - necessità di motivazione adeguata
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 20.05.2003 - Patente di guida - revisione a seguito di incidente stradale - occorre esauriente motivazione
25)
La lettera c) dell‘art. 14, comma 1, è stata abrogata dall‘art. 37, comma 1, lettera a), della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
26)
La lettera j) è stata inserita dall'art. 42 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
27)
Il comma 2/bis è stato aggiunto dall'art. 23 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.
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