(1) Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni del presente capo non trovano applicazione per:
(2) Con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica o definitivo di un’opera pubblica o di pubblica utilità da parte del Consiglio comunale viene approvata anche la variante al piano comunale, ove necessaria. La deliberazione di approvazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e acquista efficacia il giorno successivo alla pubblicazione. 145)
(3) La data di effettivo inizio delle opere di cui al comma 1 deve essere comunicata al Comune con le modalità di cui all’Art. 75. 146)
(4) Per gli interventi approvati ai sensi dei commi precedenti è sufficiente presentare, al posto della segnalazione certificata per l’agibilità di cui all’articolo 82, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell’opera o il verbale di cui all’articolo 52 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, comprensivo delle certificazioni relative agli impianti per servizi e impianti tecnologici e della documentazione antincendio ai sensi della normativa provinciale vigente. 147)