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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 70 (Attività delle pubbliche amministrazioni)

(1) Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni del presente capo non trovano applicazione per:

  1. gli interventi e i programmi di intervento pubblici o di interesse pubblico, da realizzare con l’assenso del Comune interessato a seguito di un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, qualora l’accordo stesso contenga gli elementi costitutivi del titolo abilitativo corrispondente;
  2. gli interventi pubblici o di interesse pubblico approvati dall’organo comunale competente ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, la cui conformità urbanistica è stata dichiarata con provvedimento del Sindaco/della Sindaca; 143)
  3. gli interventi di interesse sovracomunale o provinciale, previo accertamento della loro conformità alle norme e alle prescrizioni urbanistiche da effettuarsi sentito il Comune interessato; la conformità dei progetti al piano territorio e paesaggio del Comune territorialmente competente e alla presente legge è accertata dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, sentito il Sindaco/sentita la Sindaca territorialmente competente, che deve comunicare il suo parere entro il termine perentorio di 60 giorni; in mancanza di questo parere l’assenso si intende acquisito. Laddove necessaria, l’autorizzazione paesaggistica è rilasciata dall’autorità provinciale competente. Qualora gli interventi a richiedano una modifica degli strumenti di pianificazione comunale, con l’approvazione del progetto da parte della Giunta provinciale si intende approvata anche la modifica, a condizione che il Comune sia stato coinvolto nel procedimento di approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e sia inoltre garantita la disponibilità dei terreni;  e a condizione che la proposta di modifica degli strumenti di pianificazione sia pubblicata sulla Rete Civica dell’Alto Adige e nella sede del Comune per 15 giorni consecutivi prima della convocazione della Conferenza dei servizi di cui all’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Durante questo periodo chiunque può presentare osservazioni. La deliberazione di approvazione della modifica è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e acquista efficacia il giorno successivo alla pubblicazione; 144)
  4. gli interventi della Provincia e del Comune concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, attrezzature, impianti, opere idrauliche, sedi viarie ed aree per parcheggi e verde nonché gli interventi eseguiti ai sensi dell’articolo 32, comma 4, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche. Il Comune interessato viene informato preventivamente per iscritto;
  5. gli interventi previsti nel progetto esecutivo presentato dall’operatore economico aggiudicatario di un contratto affidato secondo le procedure di cui alla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche;
  6. gli interventi di pronto soccorso per calamità pubbliche e i lavori urgenti di prevenzione.

(2) Con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica o definitivo di un’opera pubblica o di pubblica utilità da parte del Consiglio comunale viene approvata anche la variante al piano comunale, ove necessaria.  La deliberazione di approvazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e acquista efficacia il giorno successivo alla pubblicazione. 145)

(3) La data di effettivo inizio delle opere di cui al comma 1 deve essere comunicata al Comune con le modalità di cui all’Art. 75.  146)

(4) Per gli interventi approvati ai sensi dei commi precedenti è sufficiente presentare, al posto della segnalazione certificata per l’agibilità di cui all’articolo 82, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell’opera  o il verbale di cui all’articolo 52 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, comprensivo delle certificazioni relative agli impianti per servizi e impianti tecnologici  e della documentazione antincendio ai sensi della normativa provinciale vigente. 147)

143)
La lettera b) dell'art. 70, comma 1, è stata così modificata dall'art. 23, comma 1, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
144)
La lettera c) dell'art. 70, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 26, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, successivamente modificata dall'art. 19, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15, ed infine così integrato dall'art. 23, comma 1, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
145)
L'art. 70, comma 2, è stato così integrato dall'art. 23, comma 3, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
146)
L'art. 70, comma 3, è stato così modificato dall'art. 23, comma 4, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
147)
L'art. 70, comma 4, è stato prima modificato dall'art. 20, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3, e successivamente dall'art. 23, commi 5 e 6, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
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