(1) I/le discendenti minorenni del defunto o della defunta che vivono nel maso e che sono coeredi della persona chiamata all'assunzione conservano, fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di essere mantenuti/e adeguatamente nel maso finché non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento continuativo con propri redditi o proprie sostanze, sempre che non percepiscano tali mezzi da altri. Fino a quando gli/le eredi del defunto o della defunta vengono mantenuti nel maso, il loro diritto di essere tacitati/e non è esigibile.