In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 78  (Contributo di intervento per il permesso di costruire e per la SCIA)  delibera sentenza

(1) Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui alle disposizioni della presente legge, la realizzazione di interventi soggetti a permesso di costruire, a SCIA o a CILA comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 79, nonché al costo di costruzione di cui all’articolo 80. 157)

(2) I proventi dei Comuni derivanti dai contributi di intervento sono destinati prevalentemente alla realizzazione e alla manutenzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incluso l’ammortamento dei finanziamenti contratti a tale scopo, nonché all’acquisto delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria. 158)

(3) L’importo del contributo di intervento è determinato dal Comune prima del rilascio del permesso di costruire. In caso di intervento subordinato a SCIA, la segnalazione contiene una proposta dell’importo del contributo di intervento, determinato con riferimento alla data di presentazione della SCIA e una attestazione dell’avvenuto pagamento. Il Comune può prevedere con regolamento la rateizzazione non gravata da interessi del contributo di intervento, definendo le modalità e le eventuali garanzie. Il Comune accerta, entro 120 giorni, l’esatta entità del contributo di intervento proposto dall’interessato/interessata. Qualora il Comune accerti che il contributo è stato versato in misura inferiore rispetto a quella dovuta, ne ordina l’immediata integrazione con le maggiorazioni previste dall’articolo 96 limitatamente alla parte da versare a titolo integrativo. 159)

(4) In luogo del pagamento del contributo di intervento, l’interessato/interessata può convenire con il Comune l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria anche esterne all’area oggetto dell’intervento, purché previste dalla programmazione comunale e funzionali all’ambito territoriale interessato dagli interventi; l’accordo stabilisce le modalità e deve prevedere delle eventuali garanzie. Nel limite della soglia di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al periodo precedente è di regola affidata al/alla titolare del titolo abilitativo il/la quale allega alla domanda di permesso di costruire oppure alla SCIA il progetto esecutivo delle opere redatto ai sensi dell’articolo 23, comma 8, dello stesso decreto, una bozza di convenzione per la cessione o gestione delle opere in favore del Comune. A tal fine, il Comune deve richiedere delle garanzie. Il Comune può rinunciare all’iscrizione dell’ipoteca dietro presentazione di un’altra garanzia a copertura dei rischi di cui al periodo precedente. Il Comune determina nel permesso di costruire oppure, in caso di SCIA, entro 60 giorni, l’importo riconosciuto a scomputo dal contributo di intervento. Nel caso, invece, in cui il Comune non determini l’importo, lo scomputo si ritiene ammesso per l’importo risultante dal progetto esecutivo.

(5) 160)

(6) Il Consiglio comunale delibera, sulla base del regolamento tipo definito dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio dei Comuni, il regolamento comunale riguardante i criteri per la commisurazione e la corresponsione del contributo d’intervento nonché per la regolamentazione dell’esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo ai sensi del comma 4. 161)

massimeDelibera 16 giugno 2020, n. 436 - Modello di regolamento "Determinazione e riscossione del contributo di intervento" (modificata con delibera n. 782 del 07.09.2021)
157)
L'art. 78, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 28, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e successivamente così modificato dall'art. 16, comma 5, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
158)
L'art. 78, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 28, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
159)
L'art. 78, comma 3, è stato così modificato dall'art. 28, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
160)
L'art. 78, comma 5, è stato abrogato dall'art. 42, comma 1, lettera a), della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
161)
L'art. 78, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 28, comma 4, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionI
ActionActionJ
ActionActionK
ActionActionL
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2015, n. 12
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2015, n. 28
ActionActiond) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionPAESAGGIO
ActionActionURBANISTICA
ActionActionSTRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
ActionActionTITOLI ABILITATIVI
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionAUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ActionActionTITOLI ABILITATIVI PER L’ATTIVITÀ EDILIZIA
ActionActionArt. 70 (Attività delle pubbliche amministrazioni)
ActionActionArt. 71 (Interventi liberi)
ActionActionArt. 72 (Attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività, a permesso di costruire e a comunicazione di inizio lavori asseverata)
ActionActionArt. 73 (Disciplina della comunicazione di inizio lavori asseverata)
ActionActionArt. 74 (Disposizioni comuni sulla segnalazione certificata di inizio attività e sul permesso di costruire)
ActionActionArt. 75 (Efficacia temporale e decadenza dei titoli abilitativi)
ActionActionArt. 76 (Procedimento per il permesso di costruire)
ActionActionArt. 77 (Disciplina della SCIA)
ActionActionArt. 78  (Contributo di intervento per il permesso di costruire e per la SCIA)
ActionActionArt. 79 (Contributo di urbanizzazione)   
ActionActionArt. 80 (Contributo sul costo di costruzione)    
ActionActionArt. 81  (Riduzione o esonero dal contributo sul costo di costruzione)
ActionActionCONTROLLI
ActionActionVIGILANZA, RESPONSABILITÀ E SANZIONI
ActionActionRICORSI AMMINISTRATIVI
ActionActionNORME FINALI E TRANSITORIE
ActionActionAttività e interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica  
ActionActionAttività e interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica della Provincia
ActionActionInterventi edilizi liberi
ActionActionInterventi soggetti a permesso di costruire
ActionActionInterventi soggetti a SCIA   
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 30
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 31
ActionActiong) Legge provinciale 20 dicembre 2019, n. 17
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 36
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2020, n. 8
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020, n. 17
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2020, n. 24
ActionActionl) Legge provinciale 17 dicembre 2020, n. 15
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2021, n. 7
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 15 marzo 2021, n. 8
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 27 agosto 2021, n. 27
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2022, n. 25
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2023, n. 6
ActionActionr) Decreto del Presidente della Provincia 29 marzo 2023, n. 9
ActionActions) Legge provinciale 1 giugno 2023, n. 9
ActionActionM
ActionActionN
ActionActionO
ActionActionP
ActionActionQ
ActionActionR
ActionActionS
ActionActionT
ActionActionU
ActionActionV
ActionActionW
ActionActionX
ActionActionY
ActionActionZ
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico