(1) Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui alle disposizioni della presente legge, la realizzazione di interventi soggetti a permesso di costruire, a SCIA o a CILA comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 79, nonché al costo di costruzione di cui all’articolo 80. 157)
(2) I proventi dei Comuni derivanti dai contributi di intervento sono destinati prevalentemente alla realizzazione e alla manutenzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incluso l’ammortamento dei finanziamenti contratti a tale scopo, nonché all’acquisto delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria. 158)
(3) L’importo del contributo di intervento è determinato dal Comune prima del rilascio del permesso di costruire. In caso di intervento subordinato a SCIA, la segnalazione contiene una proposta dell’importo del contributo di intervento, determinato con riferimento alla data di presentazione della SCIA e una attestazione dell’avvenuto pagamento. Il Comune può prevedere con regolamento la rateizzazione non gravata da interessi del contributo di intervento, definendo le modalità e le eventuali garanzie. Il Comune accerta, entro 120 giorni, l’esatta entità del contributo di intervento proposto dall’interessato/interessata. Qualora il Comune accerti che il contributo è stato versato in misura inferiore rispetto a quella dovuta, ne ordina l’immediata integrazione con le maggiorazioni previste dall’articolo 96 limitatamente alla parte da versare a titolo integrativo. 159)
(4) In luogo del pagamento del contributo di intervento, l’interessato/interessata può convenire con il Comune l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria anche esterne all’area oggetto dell’intervento, purché previste dalla programmazione comunale e funzionali all’ambito territoriale interessato dagli interventi; l’accordo stabilisce le modalità e deve prevedere delle eventuali garanzie. Nel limite della soglia di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al periodo precedente è di regola affidata al/alla titolare del titolo abilitativo il/la quale allega alla domanda di permesso di costruire oppure alla SCIA il progetto esecutivo delle opere redatto ai sensi dell’articolo 23, comma 8, dello stesso decreto, una bozza di convenzione per la cessione o gestione delle opere in favore del Comune. A tal fine, il Comune deve richiedere delle garanzie. Il Comune può rinunciare all’iscrizione dell’ipoteca dietro presentazione di un’altra garanzia a copertura dei rischi di cui al periodo precedente. Il Comune determina nel permesso di costruire oppure, in caso di SCIA, entro 60 giorni, l’importo riconosciuto a scomputo dal contributo di intervento. Nel caso, invece, in cui il Comune non determini l’importo, lo scomputo si ritiene ammesso per l’importo risultante dal progetto esecutivo.
(5) 160)
(6) Il Consiglio comunale delibera, sulla base del regolamento tipo definito dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio dei Comuni, il regolamento comunale riguardante i criteri per la commisurazione e la corresponsione del contributo d’intervento nonché per la regolamentazione dell’esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo ai sensi del comma 4. 161)