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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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A 1) Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso purché conformi alla disciplina urbanistica;

A 2) interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettere f) e b), della presente legge, limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

A 3) interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio;

A 4) interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;

A 5) purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici e purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettere f) e b), della presente legge, limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici:

  1. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne;
  2. installazione, modifica e sostituzione di impianti tecnologici all’interno di edifici esistenti;
  3. installazione di serbatoi di gas con una capacità massima di 13 m³, incluse le opere correlate;
  4. la realizzazione di piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue per scarichi domestici fino a 50 abitanti equivalenti;

A 6)

  1. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni;
  2. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi del regolamento di cui al articolo 29, comma 3;

A 7) installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,50 m e diametro non superiore a 1,00 m, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettere f) e b), della presente legge, limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

A 8) interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all’installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a 50 cm;

A 9) installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;

A 10)

  1. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, fontane, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
  2. sostituzione di colonnette di distribuzione e di distributori automatici presso le stazioni di rifornimento;
  3. installazione, modifica o sostituzione di pensiline per fermate d’autobus;
  4. collocazione di mezzi pubblicitari, cartelli informativi o segnaletici secondo le direttive approvate dalla Giunta provinciale;

A 11) opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici;

A 12)

  1. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, realizzati nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, nonché dei caratteri tipici del contesto locale, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, l’installazione di fontane, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale;
  2. l’installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 m2;

A 13) interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettere f) e b), della presente legge, limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

A 14) messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi;

A 15) fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all’articolo 12, comma 1, lettera h), della presente legge, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali e gli elementi paesaggistici, quali:

  1. volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo;
  2. condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo;
  3. impianti geotermici al servizio di singoli edifici;
  4. serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo;
  5. tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna;
  6. l’allaccio alle infrastrutture a rete.
    Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm. Qualora si tratti di condutture d’acqua e reti irrigue, il richiedente deve essere in possesso della concessione per la derivazione idrica;

A 16) occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare;

A 17) installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo; tranne che nel verde alpino;

A 18) installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;

A 19)

  1. interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale nel verde agricolo e nel bosco che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
  2. interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale;
  3. installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura, palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a 5 m² e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; le reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie;
  4. costruzione di legnaie e di apiari conformi alle direttive approvate dalla Giunta provinciale;
  5. interventi di manutenzione strettamente pertinenti l’esercizio dell’attività ittica;
  6. interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati;
  7. interventi di manutenzione e realizzazione di muri a secco di fattura tradizionale ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali;
  8. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti ove non risultino vincoli su tali aree nel piano paesaggistico;
  9. spianamenti in verde agricolo senza opere di sostegno, con mantenimento dell’andamento grossolano del terreno, il che in ogni caso comprende un dislivello di un metro in più o in meno, senza modifiche ad elementi paesaggistici e alterazione all’assetto idrogeologico;
  • l) deposito di materiale di scavo a scopo di bonifica agricola in verde agricolo in rapporto fino a 1m³/m² fino a un massimo di 2.000 m³, senza opere di sostegno, senza modifiche ad elementi paesaggistici e senza alterazioni all’assetto idrogeologico;
  • m) estrazione e spostamento di pietrame e materiale terroso per uso proprio finalizzati alla realizzazione di interventi ammissibili, senza alterazioni dell’assetto idrogeologico, modifica della destinazione d’uso delle superfici o modifiche ad elementi paesaggistici;

A 20)

  1. il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio, e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste;
  2. pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore;
  3. interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche;
  4. interventi di costruzione o adeguamento della viabilità al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, a carreggiata unica e con fondo non sigillato, senza opere di sostegno o modifica agli elementi paesaggistici esistenti. Resta ferma l’autorizzazione per gli accessi agli alpeggi, nonché per i piani, comunque denominati, che contengono previsioni relative alla viabilità forestale;
  5. manutenzione degli accessi agli alpeggi;

A 21) realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all’interno dei cimiteri;

A 22) installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato, tranne che nel verde alpino;

A 23) installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all’interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L’esenzione dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;

A 24) interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;

A 25) interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo, che prevedano l’utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;

A 26) interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell’ambito di strutture ricettive all’aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;

A 27) smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;

A 28) interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente e a condizione che l’intervento sia realizzato entro dieci anni dall’evento e sia conforme all’edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;

A 29) demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;

A 30) opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici, che non eccedano il 2 per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime.

1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.
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