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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 77 (Disciplina della SCIA)

(1) La SCIA è corredata dall’indicazione del direttore/della direttrice dei lavori. L’eventuale variazione del direttore/della direttrice dei lavori e dell’impresa è comunicata al Comune a cura dell’interessato/interessata.

(2) L’attività oggetto di segnalazione può essere intrapresa immediatamente dopo la presentazione della segnalazione stessa.

(3) Se l’intervento è subordinato all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato/l’interessata può richiedere al Comune di provvedere alla loro acquisizione o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Il Comune procede ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dandone comunicazione immediata al/alla richiedente. L’intervento resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui il Comune dà comunicazione tempestiva all'interessato/interessata.

(4) La sussistenza del titolo è provata dalla copia della SCIA e dalla relativa ricevuta rilasciata dal Comune, dagli elaborati presentati a corredo del progetto, opportunamente vistati dal Comune, dalle attestazioni, asseverazioni o certificazioni del/della progettista o di altri tecnici abilitati, nonché dagli atti di assenso eventualmente necessari.

(5) Qualora il Comune, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, riscontri, sulla base della proposta formulata dal/dalla responsabile del procedimento, l’assenza di una o più condizioni di ammissibilità, adotta e comunica all’interessato/interessata un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, ed eventualmente ordina la rimozione degli effetti dannosi prodotti e la restituzione del contributo di intervento eventualmente già versato. Qualora sia possibile conformare la SCIA, il progetto o le opere eventualmente eseguite e i loro effetti alle disposizioni normative e amministrative vigenti in materia, il Comune, in deroga a quanto previsto nel periodo precedente, invita l’interessato/l’interessata con atto motivato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore ai 30 giorni per la loro adozione. Decorso il suddetto termine senza che siano state adottate le misure prescritte, l’attività si intende vietata, l’interessato/l’interessata deve rimuovere gli effetti dannosi eventualmente prodotti e il Comune ordina la restituzione del contributo di intervento eventualmente già versato. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia nuovamente a decorrere dalla data in cui l’interessato/l’interessata comunica la realizzazione delle suddette misure di conformazione. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. Il Comune, anche prima della decorrenza del termine, può in ogni caso dichiarare con atto motivato la cessazione della sospensione. È comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la SCIA, con le modifiche o le integrazioni necessarie, per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Nei procedimenti previsti dal presente comma non trova applicazione l’articolo 11-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 156)

(6) Decorso il termine di cui al primo periodo del comma 5, il Comune può disporre la cessazione dell’attività solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche. In caso di false attestazioni dei professionisti abilitati, il Comune informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine o collegio di appartenenza. L’attività viene immediatamente cessata e viene fatto obbligo al proprietario/alla proprietaria dell’immobile di ripristinare a suo carico lo stato preesistente prima dell’inizio dell’attività.

(7) È comunque fatta salva la facoltà dell'interessato/interessata di chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli interventi soggetti a SCIA. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia rimane soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui dall'Art. 91.

156)
L'art. 77, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 22, comma, 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
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