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Delibera N. 1510 del 08.06.2009
Direttive per lo svolgimento delle iniziative parascolastiche nelle scuole a carattere statale

Allegato

Direttive per lo svolgimento di iniziative parascolastiche

 

CAPO I

Direttive generali

 

Art. 1

Definizione e finalità

1. Le iniziative parascolastiche costituiscono particolari attività didattiche che per le alunne e gli alunni si svolgono all'interno e all'esterno della struttura scolastica, sotto la conduzione pedagogica e la responsabilità della scuola autonoma; tali iniziative contribuiscono al raggiungimento delle competenze scolastiche e delle finalità didattiche tramite chiarimenti, integrazioni e approfondimenti.

2. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria delle scuole, lo svolgimento delle iniziative parascolastiche è attribuito alle competenze decisionali e alla responsabilità degli organi collegiali e della dirigente scolastica o del dirigente scolastico.

3. Le iniziative parascolastiche sono coerenti con le corrispondenti finalità del piano dell'offerta formativa; la relativa partecipazione è pertanto resa obbligatoria sia per le alunne e gli alunni che per il personale docente.

 

Art. 2

Programmazione e approvazione

1. Il collegio dei docenti definisce i criteri didattici per la programmazione, lo svolgimento e la valutazione delle iniziative parascolastiche.

2. Il consiglio di circolo o di istituto delibera in base alle disposizioni contenute nella presente deliberazione i criteri generali relativi all'organizzazione delle iniziative, alla durata, al periodo, alle destinazioni, al numero delle alunne e degli alunni partecipanti e del personale docente accompagnatore nonché ai finanziamenti. Particolare cura deve essere dedicata ai provvedimenti idonei a garantire la sicurezza delle alunne e degli alunni, soprattutto in relazione alla vigilanza ed ai mezzi di trasporto.

3. La dirigente scolastica o il dirigente scolastico approva la realizzazione delle singole iniziative.

 

Art. 3

Finanziamenti

1.  Gli oneri finanziari per le iniziative parascolastiche devono essere improntati al rispetto dei principi di economicità e convenienza, tenuto conto delle risorse disponibili dell'istituzione scolastica e delle condizioni economiche delle famiglie. Per la riscossione di contributi scolastici devono essere osservate le relative disposizioni.

 

CAPO II

Tipologie di iniziative parascolastiche

 

Art. 4

Visite guidate

1. Le visite guidate sono finalizzate ad arricchire ed approfondire le tematiche d'insegnamento e, soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado, ad integrare le conoscenze specifiche nelle materie. Tali visite, si effettuano di norma, durante l'orario delle lezioni; le stesse vengono programmate dal personale docente competente per materia e realizzate sotto la loro personale cura e responsabilità.
 

Art. 5

Gite didattiche, viaggi di istruzione,

giornate sportive ed escursioni

1. Le gite didattiche e i viaggi di istruzione consentono l'incontro diretto con la natura e l'uomo, il confronto con il paesaggio ed i beni culturali delle diverse epoche, la partecipazione ad iniziative culturali, i contatti con il mondo del lavoro e dell'economia e rappresentano un importante momento per approfondire e migliorare i rapporti sociali. Le gite didattiche hanno la durata di un solo giorno; i viaggi di istruzione si svolgono nell'arco di più giorni. Detti viaggi integrano l'insegnamento curricolare e sono programmati secondo criteri che valorizzino l'interdisciplinarietà.

2. Le giornate sportive tendono a favorire l'attività sportiva delle alunne e degli alunni e possono essere organizzate anche in forma competitiva all'interno della scuola. La partecipazione a manifestazioni sportive scolastiche a livello provinciale e nazionale vale altresì quale attività parascolastica.

3. Le escursioni hanno il fine di motivare le alunne e gli alunni a scoprire personalmente la natura e la cultura del proprio ambiente nonché ad apprezzare i rapporti comunitari.

 

Art. 6

Giornate di progetto per aree disciplinari

1. Tutti i gradi di scuola hanno il compito di educare le alunne e gli alunni all'apprendimento creativo ed autonomo. Nelle scuole secondarie i progetti per aree disciplinari sono finalizzati all'approfondimento del sapere, al potenziamento delle conoscenze linguistiche ed al completamento delle conoscenze teoretiche con l'insegnamento pratico in situazioni reali.

2. Il programma dell'iniziativa deve prevedere attività didattiche, anche in forme attive ed autonome di apprendimento di durata pari, di norma, all'orario normale delle lezioni.

 

Art. 7

Progetti interscolastici e progetti

dell'Unione europea

1. Le alunne e gli alunni di classi o gradi di scuola diversi possono realizzare progetti comuni con il fine di sviluppare le proprie potenzialità creative e di approfondire le conoscenze delle materie in un contesto comunitario più ampio, anche a livello provinciale. Nei progetti interscolastici, una sola scuola assume le funzioni relative al coordinamento e provvede alla stipulazione delle necessarie convenzioni.

2. Le alunne e gli alunni possono, altresì, partecipare ai progetti organizzati dall'Unione europea.

 

Art. 8

Gemellaggi tra scuole

1. Una scuola può gemellarsi con un'altra scuola al fine di curare frequenti contatti e realizzare progetti comuni. I gemellaggi tra scuole coinvolgono l'intera comunità scolastica e favoriscono la realizzazione di gemellaggi tra classi o lo scambio di alunne e alunni.

 

Art. 9

Gemellaggi tra classi

1. I gemellaggi tra classi sono caratterizzati da una continua collaborazione di durata annuale o pluriennale come pure da incontri di classi di scuole diverse, nell'ambito di un comune progetto interdisciplinare.

2. Le finalità dei gemellaggi consistono nella realizzazione di programmi di lavoro comuni orientati all'apprendimento per progetti. La comunità scolastica, inclusi i genitori, è coinvolta nell'attuazione dei progetti ed è informata sui risultati conseguiti.

 

Art. 10

Scambi di alunne e alunni

1. Lo scambio di alunne e alunni consiste nel reciproco incontro di alunne e alunni della stessa fascia d'età provenienti da classi di scuole con uguale o analogo indirizzo di studio.

2. Il comune lavoro privilegia uno specifico argomento previsto dalle indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli o dai programmi di insegnamento e promuove la comprensione interculturale e la comunicazione, l'apprendimento delle lingue, la conoscenza delle condizioni socio-politiche ed economico-culturali del paese dei partecipanti ed è finalizzato al personale arricchimento culturale e al superamento di pregiudizi.

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