(1) L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio è assoggettato al regime previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto della relativa normativa.
(2) Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’attività di cui al comma 1, la superficie di vendita dell’esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso.