(1) Per le acque meteoriche non inquinate deve essere previsto il riutilizzo ed in subordine la dispersione nel sottosuolo. Qualora ciò non sia possibile o opportuno in rapporto alla situazione locale, tali acque possono essere scaricate in acque superficiali. Le impermeabilizzazioni del suolo devono essere ridotte al minimo.
(2) Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, con regolamento di esecuzione vengono disciplinati i casi in cui può essere prescritto che:
(3) Per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione degli impianti di cui al comma 2 si applicano le procedure di cui agli articoli 38 e 39.
(4) L'immissione diretta delle acque di cui al comma 2 nelle acque sotterranee è vietata.