1. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
a) costi per docenti interni o esterni (1 ora di lezione/unità di apprendimento = 60 minuti):
b) spese di viaggio;
c) locazione delle aule didattiche;
d) costi del personale partecipante alla formazione.
2. Per le docenti e i docenti di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione quanto segue:
a) per determinare l’ammontare dei costi relativi alle e ai docenti interni delle imprese, deve essere calcolato il costo orario medio del lavoro di questo personale ai sensi dall’articolo 7. In ogni caso, il compenso da corrispondere a questi docenti non può superare il compenso massimo previsto per quelli esterni ai sensi della lettera b) del presente comma;
b) per le docenti e i docenti esterni sono previste le seguenti tre fasce di compenso, distinte in base al titolo di studio e all’esperienza didattica e professionale:
1) fascia A: fino a 120,00 euro per ogni ora di lezione/unità di apprendimento. Tale fascia di compenso è prevista per docenti/relatrici e relatori, libere e liberi professionisti, dirigenti di imprese private o della pubblica amministrazione con esperienza professionale almeno decennale nel profilo o nel settore di riferimento;
2) fascia B: fino a 100,00 euro per ogni ora di lezione/unità di apprendimento. Tale fascia di compenso è prevista per docenti/relatrici e relatori, libere e liberi professionisti, dirigenti di imprese private o della pubblica amministrazione con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o nel settore di riferimento;
3) fascia C: fino a 80,00 euro per ogni ora di lezione/unità di apprendimento. Tale fascia di compenso è prevista per docenti/relatrici e relatori, libere e liberi professionisti, dirigenti di imprese private o della pubblica amministrazione con esperienza professionale almeno triennale nel profilo o nel settore di riferimento;
c) gli importi di cui alla lettera b) sono da intendersi al netto dell’IVA e di ogni altro onere (casse di previdenza dei liberi professionisti, contributo previdenziale obbligatorio e simili) e al lordo della ritenuta d’acconto;
d) i costi totali ammissibili per docenti interni ed esterni sono determinati moltiplicando rispettivamente il costo orario medio del lavoro o il compenso orario spettante per il numero di ore lezione/unità di apprendimento previste. Le ore prestate dovranno essere rendicontate con la documentazione prevista dall’articolo 15, comma 3, lettera b) o c).
3. Per le spese di viaggio di cui al comma 1, lettera b), trova applicazione quanto segue:
a) sono ammissibili le sole spese di viaggio delle docenti e dei docenti esterni per azioni formative in presenza;
b) sono riconosciute le sole spese sostenute per coprire il percorso di andata e ritorno dalla propria residenza al luogo in cui si svolge la formazione, servendosi del proprio automezzo o dei mezzi di trasporto pubblici, incluso l’aereo qualora la località da raggiungere disti almeno 300 chilometri dal luogo di partenza;
c) in caso di utilizzo del proprio automezzo sono riconosciute, in base alla normativa provinciale vigente sulle missioni, oltre all’indennità chilometrica, anche le spese relative ai pedaggi autostradali e le spese per il parcheggio, dietro presentazione delle relative ricevute. Le spese di taxi sono ammesse solo in casi motivati.
4. Per la locazione delle aule didattiche di cui al comma 1, lettera c), trova applicazione quanto segue:
a) l’importo stabilito per la locazione deve essere indicato a preventivo e documentato a rendiconto tramite fattura quietanzata. La spesa massima ammissibile al giorno è pari a 300,00 euro;
b) non sono ammissibili le spese per l’utilizzo di aule di proprietà dell’impresa richiedente o dell’organizzazione alla quale questa aderisce.
5. Per i costi del personale partecipante alla formazione di cui al comma 1, lettera d), trova applicazione quanto segue:
a) poiché la partecipazione del personale alla formazione in orario di servizio comporta per l’impresa beneficiaria dei costi di mancato reddito (costo del mancato lavoro), tali costi di personale, da indicare a preventivo, possono essere riconosciuti ai soli fini del calcolo del cofinanziamento privato. L’impresa può comunque rinunciare a chiedere il riconoscimento di tali costi;
b) i costi per la partecipazione alla formazione di proprietarie e proprietari/titolari, socie e soci, collaboratrici e collaboratori familiari non sono riconosciuti come costi del personale;
c) per il riconoscimento dei costi del personale si considerano unicamente le ore di partecipazione effettiva alla formazione da parte delle e dei dipendenti;
d) per determinare l’ammontare dei costi del personale, si moltiplica il costo orario medio del lavoro dei singoli partecipanti, calcolato ai sensi dell’articolo 7, per il numero previsto di ore di formazione da frequentare durante l’orario di lavoro. Le ore frequentate dovranno essere rendicontate con la documentazione di cui all’articolo 15, comma 3, lettera b) o c).