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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 76 (Procedimento per il permesso di costruire)

(1) Il/La responsabile del procedimento cura l’istruttoria del permesso di costruire e acquisisce i prescritti pareri dagli uffici comunali. Se il rilascio del permesso è subordinato all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, il/la responsabile procede alla loro acquisizione tramite il procedimento di cui all’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Restano salve le disposizioni in materia di certificazione sostitutiva ai sensi di legge.

(2) Nelle ipotesi previste dal regolamento edilizio comunale o su richiesta del Sindaco/della Sindaca, il/la responsabile del procedimento trasmette la domanda di permesso di costruire alla Commissione comunale per il territorio e il paesaggio, che si esprime con parere non vincolante entro il termine di 45 giorni dalla presentazione della domanda al Comune. Il/La responsabile del procedimento oppure il tecnico/la tecnica comunale, laddove incaricato/incaricata, funge da relatore/relatrice senza diritto di voto all’interno della Commissione.

(3) Qualora il/la responsabile del procedimento ritenga, anche in base ad un parere interlocutorio della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio, che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato/interessata si pronuncia sulla richiesta di modifica ed è tenuto/tenuta a integrare la documentazione nei successivi 20 giorni. La richiesta di modifica di cui al presente comma sospende il decorso del termine per la formazione del silenzio assenso, comunque non oltre i 20 giorni assegnati all’interessato/all’interessata.

(4) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e dal comma 3 del presente articolo, entro 10 giorni dall’acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti in base alla normativa vigente, e comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della documentazione richiesta dal Comune ai sensi dell’articolo 74, comma 6, il/la responsabile del procedimento formula la proposta finalizzata all’adozione del provvedimento finale. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, del regolamento edilizio comunale e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, quando tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, prescritti per la realizzazione dell’intervento e da acquisire ai sensi del comma 1, sono o si intendono rilasciati anche con eventuali prescrizioni. 154)

(5) Il provvedimento finale è adottato dal Sindaco/dalla Sindaca entro 10 giorni dalla formulazione della proposta di provvedimento.

(6) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda al Comune o dalla presentazione della documentazione richiesta dal Comune ai sensi dell’articolo 74, comma 6, eventualmente prorogato ai sensi del comma 3 del presente articolo e dell’articolo 74, comma 7, o sospeso ai sensi dell’articolo 11-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, senza che il Comune abbia opposto motivato diniego, il permesso di costruire si intende rilasciato sulla base della dichiarazione del progettista abilitato/della progettista abilitata che ha firmato la domanda.  Nei casi in cui sussistono vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali il silenzio assenso non si forma ed è necessaria in ogni caso la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso. 155)

(7) In caso di permesso di costruire acquisito ai sensi del comma 6, l’inizio dei lavori è comunque condizionato all’avvenuta presentazione al Comune della documentazione prevista per gli interventi subordinati alla SCIA; l’esistenza del titolo è provata dalla copia della domanda di permesso di costruire e dagli elaborati presentati a corredo del progetto, opportunamente vistati dal Comune, dalle autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni del/della progettista o di altri tecnici abilitati, nonché dagli atti di assenso eventualmente necessari.

(8) Il permesso di costruire, anche se rilasciato nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, decade, qualora l’interessato/interessata non lo ritiri entro un anno dalla comunicazione del suo rilascio.

154)
L'art. 76, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 21, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
155)
L'art. 76, comma 6, è stato prima sostituito dall'art. 21, comma 2, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15, e successivamente così modificato dall’art. 15, commi 11 e 12, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
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