(1) Il legatario/la legataria o il donatario/la donataria possono tenere il maso chiuso, salva reintegrazione in denaro della quota riservata ai legittimari o alle legittimarie.
(2) Le disposizioni sulla determinazione e sul pagamento del prezzo di assunzione trovano applicazione anche per la determinazione del valore del maso chiuso, di cui sia stato disposto validamente con atto di donazione o per atto tra vivi.
(3) In mancanza di disposizioni di ultima volontà, il trasferimento di una quota indivisa del maso a uno degli aventi diritto o a una delle aventi diritto alla successione conferisce all'acquirente della stessa il diritto di assunzione dell'intero maso ai sensi dell'articolo 20.