(1) Alle persone disoccupate che beneficiano dell’indennità ASpI l’indennità integrativa regionale spetta dal giorno successivo alla data di cessazione dell’erogazione dell’indennità ASpI. In particolare l’indennità integrativa regionale è erogata per una durata massima di:
(2) Alle persone disoccupate che hanno i requisiti per beneficiare del trattamento ordinario di disoccupazione agricola l’indennità integrativa regionale spetta dal giorno successivo al licenziamento per una durata massima di quattro mesi in caso di licenziamento avvenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015.