(1) Negli interventi soggetti alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) devono essere rispettate le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività di trasformazione del territorio, ivi comprese quelle che prevedono l’acquisizione di pareri, assensi, nulla-osta e autorizzazioni, comunque denominati; inoltre devono essere assolti gli eventuali adempimenti fiscali e tributari previsti ai sensi di legge, compresi gli atti di aggiornamento catastale.
(2) La comunicazione di inizio dei lavori è asseverata da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata, che attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti di pianificazione approvati e al regolamento edilizio vigente, che sono compatibili con la normativa e che non interessano le parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
(3) Se l’intervento è subordinato all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o pareri di altri uffici e amministrazioni, il Comune, ricevuta la comunicazione, procede ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dandone immediato avviso all’interessato/interessata. L’intervento resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui il Comune dà comunicazione all'interessato/interessata.
(4) Il direttore/La direttrice dei lavori, se previsto, o l’interessato/interessata certificano o autocertificano gli interventi di cui al presente articolo, ai fini della comunicazione a terzi dei lavori eseguiti.
(5) Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata dal Comune ai competenti uffici.