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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 81  (Riduzione o esonero dal contributo sul costo di costruzione)

(1) Il contributo sul costo di costruzione non è dovuto:

  1. per la cubatura demolita e ricostruita, se non viene modificata la destinazione d’uso; 168)
  2. per i fabbricati rurali di cui all’articolo 37;
  3. per le abitazioni riservate ai residenti di cui agli articoli 38, 39 o 40;
  4. per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzati dagli enti istituzionalmente competenti, anche tramite le procedure di cui alla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, nonché per le opere di cui all’articolo 18, eseguite anche da privati;
  5. per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche;
  6. per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato e della Provincia;
  7. per i rifugi alpini di cui all’articolo 1 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22.

(2) In caso di impianti non destinati a uso residenziale, con luce netta interna dei singoli piani superiore a tre metri, ai fini del calcolo del contributo sul costo di costruzione viene computata solo l’altezza di tre metri per ogni piano.  Nel caso di interventi su edifici esistenti, compresa la loro demolizione e ricostruzione, senza modificazione della destinazione d’uso, il contributo sul costo di costruzione è dovuto in caso di aumento della superficie utile, a meno che tale contributo non sia già stato corrisposto per l’intera volumetria esistente senza la limitazione a tre metri di altezza della luce netta interna dei singoli piani. I criteri per il calcolo del contributo sul costo di costruzione in caso di aumento della superficie utile sono stabiliti nel regolamento comunale di cui all’articolo 78, comma 6, sulla base del regolamento tipo di cui all’articolo 79, comma 4. 169)

(3) Con il regolamento di cui all’articolo 78, comma 6, i Comuni possono prevedere per la volumetria interrata un esonero dalla corresponsione o una riduzione del contributo sul costo di costruzione. 170)

(4) Nel caso di interventi su edifici esistenti comportanti la modificazione delle destinazioni d’uso, il contributo sul costo di costruzione è calcolato tenuto conto dell’eventuale maggiore importo riferito alla nuova destinazione d’uso rispetto a quella precedente. È dovuta la differenza. L’ammontare dell’eventuale maggiore importo va sempre riferito ai valori stabiliti dal Comune alla data di rilascio del permesso di costruire ovvero di presentazione della SCIA. Il contributo sul costo di costruzione non è dovuto in caso di modificazione della destinazione d’uso, se per l’edificio o per la parte di edificio interessata dalla modificazione tale contributo era già stato versato in precedenza per la medesima destinazione d’uso. 171)

168)
La lettera a), dell'art. 81, comma 1, è stata così sostituito dall'art. 31, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
169)
L'art. 81, comma 2, è stato così integrato dall'art. 27, comma 1, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
170)
L'art. 81, comma 3, è stato prima modificato dall'art. 31, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e successivamente così sostituito dall’art. 15, comma 13, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
171)
L'art. 81, comma 4 è stato aggiunto dall'art. 27, comma 2, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
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