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c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 21 (Tentativo di conciliazione)   delibera sentenza

(1) Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all’integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso costituisca parte dell’asse ereditario, oppure propone in giudizio una domanda di usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o parte di esso, è tenuto a esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.

(2)  Su proposta dell'assessore/assessora provinciale all'agricoltura la Giunta provinciale può incaricare un'altra persona idonea, invece del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura, di esperire il tentativo di conciliazione.

(3)  Al tentativo di conciliazione possono partecipare d'ufficio esperti in materia di agricoltura e/o funzionari e funzionarie della Ripartizione provinciale Agricoltura.

(4)  La comunicazione introduttiva del tentativo di conciliazione deve contenere l’oggetto della controversia.

(5)  Non è necessario che le parti siano presenti personalmente, purché siano rappresentate da persone a tal fine delegate. A tale scopo basta soltanto una procura semplice sottoscritta dalla persona rappresentata, che contempli anche il diritto di conciliare.

(6)  L’esito della conciliazione è formalizzato in

un verbale di conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o dalla persona incaricata di esperire il tentativo di conciliazione.

(7)  Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo il tentativo di conciliazione qui disciplinato viene esperito in luogo del procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

(8) Alla proposizione della domanda si applica l’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche.  33) 34)

(9)  Gli oneri per l’avvio e la trattazione della conciliazione sono determinati dall’assessore/assessora provinciale competente. 35)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 173 del 10.05.2010 - Legittimità di una disposizione statale, che prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione prima di proporre una domanda giudiziale relativa all'ordinamento dei masi chiusi
33)
L'art. 21 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
34)
L'art. 21, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 19 aprile 2018, n. 5.
35)
L'art. 21, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 9, comma 2, della L.P. 19 aprile 2018, n. 5.
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