(1) Ferma restando ogni altra disposizione in materia di sicurezza e prevenzione incendi, i serbatoi, i contenitori, le tubazioni e le aree di travaso di sostanze inquinanti vanno realizzati in modo da evitare la possibilità di perdite e prevenire l'inquinamento di acque superficiali e sotterranee nonché del suolo e sottosuolo e permettere il controllo della tenuta dei serbatoi e delle tubazioni. Con regolamento di esecuzione vengono definite le norme in merito all'ubicazione, alle caratteristiche tecniche, all'installazione, all'esercizio, al controllo periodico e all'adeguamento degli impianti esistenti aventi una capacità superiore a 1000 litri. Per gli impianti con capacità pari o inferiore a 1000 litri valgono le disposizioni generali ai sensi del presente comma.44)
(2) Nel caso di depositi commerciali e impianti di distribuzione di carburanti, eccetto impianti di distribuzione di carburanti a uso privato interno, il comune trasmette il progetto all'Agenzia, che entro 30 giorni rilascia il parere in merito.44)
(3) Entro 30 giorni dal termine dei lavori la ditta costruttrice o installatrice deve presentare al comune una dichiarazione che attesti che i lavori sono stati eseguiti in conformità al regolamento di esecuzione di cui al comma 1. 45)
(4) 46)