(1) I titoli abilitativi sono la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e il permesso di costruire.
(2) La realizzazione degli interventi soggetti a titolo abilitativo è subordinata alla cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria.
(3) Gli interventi oggetto del titolo abilitativo devono essere conformi alle prescrizioni contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione approvati e adottati. Gli interventi devono inoltre rispettare i vincoli esistenti sul territorio interessato.
(4) Il rilascio e l’efficacia del titolo abilitativo sono subordinati all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione, da parte del Comune, dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno dei soggetti interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del titolo abilitativo.
(5) I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono trasferibili, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Essi non incidono sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati in virtù dei titoli stessi e non comportano limitazioni dei diritti di terzi.
(6) Al ricevimento della domanda per il permesso di costruire o della SCIA, il Comune ne verifica la completezza formale. Qualora sia accertata l’incompletezza o l’erroneità della domanda per il permesso di costruire e degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti, il Comune interrompe il termine per la conclusione del procedimento amministrativo e invita l’interessato/interessata a procedere al perfezionamento o alla rettifica della domanda e degli elaborati entro un termine congruo non superiore a 30 giorni; decorso inutilmente questo termine, viene dichiarata l’irricevibilità della domanda per il permesso di costruire; in caso contrario il termine per la conclusione del procedimento ricomincia nuovamente a decorrere dalla presentazione della documentazione richiesta. Qualora sia accertata l’incompletezza o l’erroneità della SCIA e degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti, l’attività non è ammessa; il Comune procede secondo le disposizioni dell’articolo 77, comma 5. 151)
(7) Nel caso in cui l’intervento sia soggetto a valutazione ambientale strategica o a valutazione di impatto ambientale, il Comune comunica all’interessato/interessata la sospensione del procedimento, oppure l’inefficacia della SCIA, sino all’esito favorevole della valutazione. 152)
(8) L’interessato/interessata può, in ogni fase del procedimento, rinunciare alla domanda di rilascio del permesso di costruire o alla SCIA e, in tal caso, il Comune provvede alla restituzione del contributo di intervento eventualmente versato.
(9) Gli estremi del permesso di costruire o della SCIA sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale per l’attività edilizia.