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Delibera N. 2780 del 16.11.2009
Criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi dell'assistenza domicilare

Allegato A

Criteri per l'autorizzazione  e l'accreditamento dei servizi di Assistenza domiciliare

 

Definizione

L'assistenza domiciliare eroga prestazioni assistenziali a carattere integrativo e di supporto presso il domicilio dell'utente ed in centri diurni a ciò destinati. Le prestazioni di cura e assistenza dell'assistenza domiciliare sono definite dalla Giunta provinciale nel catalogo delle prestazioni dei servizi sociali.

 

Finalità

L'assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire la permanenza della persona non autosufficiente nel suo abituale ambiente di vita. Tale finalità è perseguita attraverso azioni di consulenza, prevenzione e assistenza in situazioni di bisogno individuale e familiare.

 

Utenza

Possono usufruire dell'assistenza domiciliare persone non autosufficienti, nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio o comunque non più in grado di gestire la propria vita familiare senza aiuto esterno.

 

Gestori dell'assistenza domiciliare e fabbisogno

Ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, i comuni garantiscono il servizio di assistenza domiciliare sul proprio territorio, anche mediante delega alle comunità comprensoriali.

Per garantire l'erogazione delle prestazioni previste, l'ente pubblico può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati accreditati operanti sul territorio. Oltre ai criteri di accreditamento cui ai punti da 1 a 6, devono essere soddisfatti i criteri previsti al punto 7.

 

Il servizio di assistenza domiciliare può essere prestato anche da offerenti privati accreditati senza la stipula di alcuna convenzione con gli enti pubblici gestori dell'assistenza domiciliare. In tali casi, oltre ai criteri di accreditamento di cui ai punti da 1 a 6, devono essere soddisfatti i criteri previsti al punto 8.

Il fabbisogno per l'assistenza diretta è stabilito dal piano sociale provinciale o dai piani di settore della Provincia. Il fabbisogno si riferisce all'offerta degli enti pubblici gestori dell'assistenza domiciliare e ai servizi forniti da enti che stipulano convenzioni con gli enti gestori; esso funge da valore di indirizzo per la definizione dell'offerta di servizi.

 

Criteri di accreditamento

1. Personale

Gli operatori che svolgono attività assistenziale e di cura devono essere in possesso del titolo di studio relativo a uno dei seguenti profili professionali (o equipollenti):

a) assistente sociale

b) educatore/educatrice sociale

c) educatore/educatrice per soggetti portatori di   handicap

d) educatore/educatrice professionale

e) tecnico/tecnica dei servizi sociali

f) operatore/operatrice socio-assistenziale

g) assistente per soggetti portatori di handicap

h) assistente geriatrico/geriatrica ed assistenziale

i) operatore socio-sanitario/operatrice socio-sanitaria

j) ausiliario/ausiliaria socio-assistenziale.

 

Le operatrici e gli operatori socio-sanitari nonché le ausiliarie e gli ausiliari socio-assistenziali non possono rappresentare più del 50 per cento del personale in servizio che svolge attività assistenziale e di cura.

 

Il personale del servizio deve appartenere per almeno il 70 per cento ai profili professionali suindicati. Le attività di assistenza ed economia domestica, accompagnamento e trasporto possono essere prestate da personale idoneo senza una qualifica specifica nel settore sociale.

 

1.1 Conoscenze linguistiche

Il servizio deve essere prestato nella lingua provinciale preferita dall'utente. Il personale deve disporre delle relative conoscenze linguistiche.

 

1.2  Responsabile tecnico/tecnica

Per l'assistenza domiciliare è previsto un responsabile tecnico o una responsabile tecnica per ogni ambito distrettuale in cui è offerto il servizio, in possesso del titolo di studio relativo a uno dei profili professionali elencati al punto 1, lettere da a) a h), con esperienza di lavoro almeno biennale nei servizi sociali.

In particolare il responsabile tecnico o la responsabile tecnica adempie ai seguenti compiti:

riceve ed esamina le domande di assistenza a domicilio;

effettua la prima visita a domicilio e valuta il bisogno di assistenza;

coordina gli interventi del personale e stende i piani di lavoro. I piani dei turni devono essere impostati nel rispetto del principio della continuità assistenziale;

tiene periodiche riunioni del personale per lo scambio di informazioni, esperienze e l'analisi degli interventi attuati e da attuare;

segue il lavoro del personale e controlla la qualità delle prestazioni.

 

1.3 Formazione e supervisione del personale

Il servizio deve prevedere attività di supervisione  e di formazione per il suo personale. La formazione e la supervisione devono essere pianificate in funzione degli obiettivi del servizio e in base alle esigenze  del personale. La formazione può essere sia individuale che di gruppo. Deve fornire al personale conoscenze utili per comprendere la complessa realtà assistenziale in relazione alla tipologia di utenza.

 

1.4 Assicurazione

Il personale, volontari e volontarie devono essere assicurati per la responsabilità civile contro terzi.

 

2. Dotazione strutturale dell'assistenza domiciliare

2.1 Punto logistico

Il servizio deve disporre di un punto logistico attrezzato per:

il coordinamento delle attività;

la raccolta, il trattamento e l'archiviazione dei dati sull'utenza, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy;

le attività di front-office (informazioni sul servizio e sulle prestazioni erogate, prenotazioni e distribuzione di materiale informativo) e dell'amministrazione (rilascio documenti).

 

3. Dotazione strumentale dell'assistenza domiciliare

3.1 Automezzi di servizio

Il servizio deve disporre di un numero adeguato di macchine di servizio o altri mezzi di spostamento a disposizione del personale assistenziale.

 

3.2 Attrezzature tecniche

Il servizio deve mettere a disposizione del personale attrezzature e ausili protesici e tecnici idonei alla tipologia ed al numero dell'utenza, in particolare:

- sollevatori

-  kit per pedicure

-  sterilizzatori

-  indumenti/accessori di protezione individuale per il personale

-   mezzi tecnologici per la comunicazione e per la registrazione delle prestazioni.

Tali attrezzature e ausili devono essere sottoposti a regolari interventi di manutenzione e pulizia.

 

4. Organizzazione del servizio

4.1 Orario di apertura

Deve essere garantita una continuità sia nell'accoglimento delle richieste che nell'erogazione delle prestazioni. Il servizio dell'assistenza domiciliare previsto deve essere garantito nei giorni feriali da lunedì a venerdì almeno per 12 ore al giorno ed il sabato almeno per 6 ore.

In casi di particolare necessità, il servizio deve essere erogato anche in orario festivo e serale.

 

4.2 Carta del servizio

Ogni servizio dispone di una carta del servizio. Tale documento è redatto allo scopo di fare conoscere il servizio alla cittadinanza ed all'utenza in modo trasparente e vincolante. La carta del servizio deve esplicitare in maniera chiara e sintetica il target, la missione, le caratteristiche del servizio, le modalità di funzionamento del servizio (orari, modalità di accesso, prestazioni minime garantite, tariffe e il relativo pagamento), le modalità operative attraverso le quali l'utenza può presentare reclami e proposte di cambiamento ai responsabili della gestione del servizio e come venga tenuto conto di queste proposte. La carta del servizio deve essere aggiornata periodicamente. Il servizio deve assicurare all'utenza un controllo sul rispetto degli impegni contenuti nella carta stessa.

 

4.3 Pianificazione strategica del servizio

Il servizio deve definire la propria missione, individuare gli obiettivi assistenziali e stabilire le attività e le procedure per realizzare tali obiettivi.

 

4.4 Organigramma del servizio

Il servizio deve assicurare la stesura dell'organigramma del servizio, dove devono essere specificate tutte le funzioni svolte dal personale e, se presenti, anche da volontarie e volontari. L'organigramma deve inoltre illustrare in modo sintetico le mansioni e le responsabilità di tutto il personale  operante nell'assistenza domiciliare. Esso deve essere reso noto a tutti quanti abbiano, a vario titolo, a che fare con il servizio e deve essere aggiornato ogni volta si renda necessario.

 

4.5 Pianificazione e documentazione individuale

Deve essere definito, in caso di assistenza continuativa a domicilio, un piano individuale assistenziale per l'utente sulla base:

delle informazioni emerse dall'assessment iniziale sullo stato dell'utente, delle sue risorse, dei suoi bisogni e del suo contesto familiare e sociale;

dei risultati che si vogliono ottenere;

della capacità del servizio di erogare le prestazioni richieste con il coinvolgimento della rete sociale.

 

Il piano assistenziale individuale deve riportare in particolare le seguenti indicazioni:

gli obiettivi specifici di assistenza;

l'operatore o l'operatrice responsabile della pianificazione e della documentazione;

l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente e dei suoi familiari nel processo di definizione degli obiettivi, di verifica dei cambiamenti e nelle decisioni che attengono agli interventi programmati;

la descrizione degli interventi specifici, i tempi indicativi di realizzazione, la frequenza e la titolarità degli interventi;

la verifica del piano assistenziale individuale (procedure, tempi e strumenti).

 

4.6 Collaborazione socio-sanitaria

L'assistenza domiciliare si attua nell'insieme coordinato di misure di carattere sociale e sanitario. La concreta collaborazione tra servizi sociali e servizi sanitari operanti nel territorio ha luogo in forma di accordi tra le parti.

 

4.7 Integrazione con la rete dei servizi

L'assistenza domiciliare è un servizio territoriale e come tale deve collocarsi nella rete dei servizi. Il servizio deve rendersi disponibile alla collaborazione con gli altri servizi attivi sul territorio e facilitare lo scambio di esperienze e competenze. È fondamentale il lavoro integrato con i servizi sociali e sanitari operanti nel territorio ma anche con altri enti, associazioni di volontariato, parrocchie e altre organizzazioni sociali.

In particolare il responsabile tecnico o la responsabile tecnica deve tenere i contatti con le figure professionali del distretto che possono essere di supporto all'equipe dell'assistenza domiciliare.

 

5. Dati statistici

Il servizio deve assicurare una sistematica raccolta dei dati statistici e adottare a tal fine la modulistica ed i sistemi di rilevazione dell'Amministrazione provinciale.

 
6. Qualità delle prestazioni

Il servizio valuta e documenta la qualità delle prestazioni rese all'utenza ed i risultati conseguiti.

 

7. Accreditamento di servizi che stipulano convenzioni con gli enti pubblici  gestori dell'assistenza domiciliare

Deve essere garantito un servizio minimo di assistenza diretta corrispondente alla dotazione di tre unità di personale a tempo pieno effettivamente in servizio.

Nella convenzione deve essere indicato il bacino territoriale dell'attività.

Non è ammessa la cessione di prestazioni oggetto della convenzione.

 

8. Accreditamento di servizi privati che non stipulano convenzioni con gli enti pubblici gestori dell'assistenza  domiciliare

Deve essere garantito un servizio minimo di assistenza diretta corrispondente alla dotazione di dieci unità di personale a tempo pieno effettivamente in servizio.

Il bacino territoriale minimo coperto dal servizio è il distretto.

Se l'attività si estende a più distretti, in ognuno deve essere garantito un servizio minimo di tre unità di personale a tempo pieno effettivamente in servizio.
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