(1) Le funzioni di igiene e sanità pubblica e di medicina legale, nell'ambito del distretto o di uno o più comuni del distretto, o nell'ambito di due o più distretti, sono svolte da medici nominati dall'unità sanitaria locale.
(2) I medici di cui al comma 1 assumono la qualifica di medici igienisti di distretto, ed operano alle dipendenze funzionali del responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale. Ad essi spetta il compenso di cui all'articolo 2 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51.
(3) Nel regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la formazione delle graduatorie relative al conferimento delle funzioni di medico igienista di distretto.
(4) Negli organi collegiali e nell'attività consultiva, previsti dalla vigente normativa, l'ufficiale sanitario del comune è sostituito dal medico igienista di distretto.