(1) In applicazione dell’articolo 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, con il presente regolamento viene modificata la denominazione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità di cui all’articolo 14, comma 4, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.
(1) Nel testo tedesco del comma 4 dell’articolo 14 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, le parole “einzigen Beirat zur Gewährleistung der Gleichbehandlung” sono sostituite dalle parole “Einheitlichen Garantiekomitee für Chancengleichheit, Wohlbefinden der Bediensteten und Nichtdiskriminierung, kurz „Einheitliches Garantiekomitee”.
(2) Nel testo italiano del comma 4 dell’articolo 14 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, le parole “comitato unico di garanzia per le pari opportunità” sono sostituite dalle parole “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, in breve “Comitato unico di garanzia””.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.