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m''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 151)
Legge di stabilità provinciale per l’anno 2022

1)
Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 30 dicembre 2021, n. 52.

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)

(1) L’articolo 7/ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7/ter (Sospensione dell’obbligo tributario per i veicoli destinati alla rivendita)

1. L’obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale è sospeso per i veicoli usati, acquisiti per la rivendita ai sensi dell’articolo 36, comma 10, del decreto- legge 23 febbraio 1995, n. 41, e successive modifiche, dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, a condizione che il titolo di proprietà del veicolo sia trascritto nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La sospensione opera finché il veicolo non è più destinato alla rivendita.

2. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene entro il termine di cui all’articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell’acquisizione del veicolo. Se quest’ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre dal periodo tributario in corso alla data dell’acquisizione del veicolo.

3. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene oltre il termine di cui all’articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della trascrizione nel PRA. Se quest’ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre dal periodo tributario in corso alla data della trascrizione nel PRA.

4. La sospensione è revocata se il veicolo è posto in circolazione mentre è ancora destinato alla rivendita, salvo i casi di circolazione con targa di prova.

5. Non trovano applicazione i commi dal quarantatreesimo al quarantottesimo dell’articolo 5 del decreto- legge 30 dicembre 1982, n. 953, e successive modifiche.”

(2) L’articolo 7/quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7/quater (Agevolazioni per gli autoveicoli ecosostenibili)

1. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o gas di petrolio liquefatti (GPL), con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione benzina-idrogeno o gasolio-idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, per i periodi come di seguito indicati:

 

Emissioni CO2 risultanti dal documento unico di circolazione e proprietà o dalla carta di circolazione (campo V7)

Durata dell’esenzione in mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione anche estera

1 – 30 g/km

60

31 – 60 g/km

36

61 – 95 g/km

24

96 – 135 g/km

12

2. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione esclusiva a idrogeno sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per 60 mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera.

3. Per gli autoveicoli che entrano nella competenza tributaria della Provincia autonoma di Bolzano successivamente alla data di prima immatricolazione, anche estera, l’esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre dalla data di entrata nella competenza tributaria della Provincia fino al termine del rispettivo periodo di esenzione, decorrente dalla data di prima immatricolazione, anche estera.”

(3) Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“7. Gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose sono assoggettati alla tassa automobilistica provinciale prevista per le autovetture ad uso privato per il trasporto di persone.”

(4) Il comma 7/ter dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è abrogato.

(5) Dopo il comma 7/ter dell'articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“7/quater. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2021, l’aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, è fissata al 3,90 per cento.”

(6) Dopo l'articolo 21/sexiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 21/septiesdecies (Interpretazione autentica)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'articolo 21-sexiesdecies si interpreta nel senso che l’aliquota incrementale dello 0,5 per cento si applica nei casi in cui il reddito imponibile ai fini IRPEF sia superiore a 75.000,00 euro e quindi considerando lo stesso al lordo della deduzione di 35.000,00 euro, spettante unicamente per la determinazione della base imponibile ai fini dell’addizionale regionale. Tale maggior aliquota trova pertanto applicazione sulla parte di base imponibile ai fini dell’addizionale regionale superiore alla soglia di 40.000,00 euro.”

Art. 2 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. i commi 1, 2, 3 e 3-bis dell’articolo 8-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche;
  2. l’articolo 51 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10;
  3. il secondo periodo del comma 1 e il comma 2 dell’articolo 8-septies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche.

Art. 3 (Norme transitorie)

(1) Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano ai veicoli usati acquisiti per la rivendita dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio con atto di vendita sottoscritto dal 1° gennaio 2022.

(2) Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, si applicano ai veicoli immatricolati in provincia di Bolzano o rispettivamente entrati nella competenza tributaria della Provincia autonoma di Bolzano dal 1° gennaio 2022.

(3) Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, e all’articolo 2, lettere a) e b), si applicano ai periodi tributari decorrenti dal 1° gennaio 2022.

(4) Le disposizioni di cui agli articoli 7-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e 51 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10, nella versione vigente fino all’entrata in vigore della presente legge, si applicano ai veicoli immatricolati in Provincia di Bolzano o rispettivamente entrati nella competenza tributaria della Provincia autonoma di Bolzano fino al 31 dicembre 2021.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 4 (Autorizzazioni di spesa per l’anno 2022) - Tabelle A, B, C

(1) Per il triennio 2022-2024 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da norme provinciali, regionali, statali o europee, ai sensi della lettera b) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(2) Sono autorizzate per il triennio 2022-2024 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui all’allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(3) Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono autorizzati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e successivi, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 5 (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

(1) Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-2024, una spesa massima di 12.343.951,26 euro per l’anno 2022, una spesa massima di 15.843.951,26 euro per l’anno 2023 e una spesa massima di 15.843.951,26 euro per l’anno 2024. Tali importi si riferiscono all’Amministrazione provinciale e all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’Istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano 2)

(1/bis) Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-2024, una spesa massima di 20.000.000,00 euro per l’anno 2022 relativa a premialità. Tali importi si riferiscono all’Amministrazione provinciale e all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’Istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano. 3)

(2) Per la contrattazione collettiva per il personale dell’Amministrazione provinciale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-2024, una spesa massima di 1.500.000,00 euro per l’anno 2022, una spesa massima di 1.500.000,00 euro per l’anno 2023 e una spesa massima di 1.500.000,00 euro per l’anno 2024.

(3) Per la contrattazione collettiva per il personale docente delle scuole a carattere statale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-2024, la spesa massima di 24.500.000,00 euro per l’anno 2022, la spesa massima di 20.000.000,00 euro per l’anno 2023 e la spesa massima di 20.000.000,00 euro per l’anno 2024. 4)

(4) Per la contrattazione collettiva per il personale dirigente delle scuole a carattere statale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-2024, una spesa massima di 250.000,00 euro per l’anno 2022, una spesa massima di 250.000,00 euro per l’anno 2023 e una spesa massima di 250.000,00 euro per l’anno 2024.

(5) Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale per il personale dirigenziale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-2024, una spesa di 0,00 euro per l’anno 2022. È altresì autorizzata per l’anno 2023 la spesa di 10.800.000,00 euro e per l’anno 2024 la spesa di 10.800.000,00 euro che rappresentano il costo a regime del contratto collettivo intercompartimentale riferito al triennio 2020-2022. Tali importi si riferiscono all’Amministrazione provinciale e all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’Istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano. 5)

2)
L'art. 5, comma 1, è stato così modificato dall'art. 11, comma 1, della L.P. 14 marzo 2022, n. 2.
3)
L'art. 5, comma 1/bis è stato inserito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 3 agosto 2022, n. 9.
4)
L'art. 5, comma 3, è stato prima modificato dall'art. 11, comma 2, della L.P. 14 marzo 2022, n. 2, e successivamente dall'art. 5, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.
5)
L'art. 5, comma 5, è stato così modificato dall'art. 5, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.

Art. 6 (Disposizioni in materia degli Accordi Integrativi Provinciali con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in Provincia di Bolzano)

(1) Per la stipulazione degli Accordi Integrativi Provinciali per la disciplina dei rapporti con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in Provincia di Bolzano è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-2024, la spesa massima di euro 4.634.000,00 per gli esercizi 2022 e 2023, e di euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2024.

Art. 7 (Fondi per la finanza locale)

(1) La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:

 

a) ordentlicher Fonds
(Progr. 1801):

2022

168.705.692,88

a) Fondo ordinario
(Progr. 1801):

2023

169.213.692,88

2024

169.349.760,22

b) Investitionsfonds
(Progr. 1801):

2022

154.924.425,67

b) Fondo per gli investimenti

(Progr. 1801):

2023

93.720.389,00

2024

108.892.953,72

c) Ammortisationsfonds

für Darlehen (Progr. 1801):

2022

25.315.025,78

c) Fondo ammortamento mutui (Progr. 1801):

2023

19.935.500,80

2024

15.500.000,00

d) Ausgleichsfonds
(Progr. 1801):

2022

0,00

d) Fondo perequativo
(Progr. 1801):

2023

0,00

2024

0,00

e) Rotationsfonds

für Investitionen (Progr. 1801):

2022

0,00

e) Fondo di rotazione

per investimenti (Progr. 1801):

2023

0,00

2024

0,00

Art. 8 (Copertura finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri per complessivi 658.832.718,80 euro a carico dell'esercizio finanziario 2022, 146.363.195,32 euro a carico dell'esercizio finanziario 2023, 728.266.287,27 euro a carico dell'esercizio finanziario 2024 derivanti dall’articolo 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E. 6)

6)
L'art. 8, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 3 agosto 2022, n. 9.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Allegati 7)

 

 

7)
Vedi anche l'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.P. 3 agosto 2022, n. 9.
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