(1) Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni tramite balconi, verande, bow-windows e analoghi infissi di carattere stabile, nonché tramite tende solari poste a copertura dei balconi.
(2) Sono inoltre esenti:
a) le occupazioni effettuate da e per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei loro consorzi, nonché degli enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
b) le occupazioni effettuate da e per conto degli enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, per specifiche finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
c) le occupazioni effettuate con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché con le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi di pubblica utilità e le aste delle bandiere istituzionali;
d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;
e) le occupazioni tramite accessi;
f) le occupazioni effettuate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi o tramite stazioni pubbliche di ricarica per veicoli elettrici, salvo quanto previsto dall'articolo 25;
g) le occupazioni da parte di autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree pubbliche a ciò destinate;
h) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
i) le occupazioni tramite impianti adibiti a servizio pubblico nel caso in cui, all'atto della concessione o autorizzazione o successivamente, ne sia prevista, alla scadenza della stessa, la devoluzione gratuita alla Provincia;
j) le occupazioni di aree cimiteriali;
k) le occupazioni tramite tende o simili, fisse o retrattili;
l) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo tramite condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
m) le occupazioni tramite specchi parabolici, cartelli e teloni pubblicitari e altri mezzi pubblicitari;
n) le occupazioni tramite opere sottoposte a tutela dei beni di interesse artistico, storico ed etnografico effettuate su proposta della Ripartizione provinciale Beni culturali;
o) le occupazioni effettuate da emittenti radiofoniche private o pubbliche, o da altri enti pubblici, che abbiano stipulato con la Provincia appositi contratti di informazione della popolazione in caso di calamità naturali;
p) le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il sedime stradale tramite cavi o condutture, salvo quanto previsto dall'articolo 25;
q) le occupazioni non riconducibili ad attività aventi natura commerciale;
r) le occupazioni effettuate in galleria dai gestori di telefonia mobile;
s) le occupazioni di aree verdi;
t) le occupazioni per attività agricole;
u) le occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive.