(1) La Ripartizione provinciale Finanze svolge il controllo contabile sui conti giudiziali presentati ai sensi dell’articolo 5, consistente nella verifica della concordanza delle risultanze dei conti giudiziali medesimi con le scritture contabili in possesso dell’amministrazione provinciale, tenuto conto degli esiti del controllo a campione sulla documentazione giustificativa della spesa.
(2) Il controllo contabile sulla documentazione giustificativa della spesa è effettuato su un campione, scelto mediante estrazione a sorte, pari al dieci per cento delle operazioni di spesa effettuate nel corso dell’esercizio finanziario e, comunque, in numero non inferiore a cinque.
(3) All’estrazione a sorte provvede, prima dell’avvio delle attività di verifica e di controllo contabile, una apposita commissione, composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Finanze, o da un suo delegato/ sua delegata, e da due dipendenti addetti agli uffici della medesima ripartizione.
(4) Gli incaricati che hanno presentato il conto giudiziale trasmettono alla Ripartizione provinciale Finanze, per via telematica, copia della documentazione giustificativa delle operazioni estratte a sorte, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
(5) Una volta verificata la sussistenza della documentazione giustificativa della spesa e la conformità alle scritture contabili in possesso dell’amministrazione provinciale, il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Finanze, o suo delegato/sua delegata, qualora non abbia nulla da rilevare, dispone la parificazione del conto giudiziale presentato dal soggetto incaricato della gestione.