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d) Decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2021, n. 381)
Regolamento di esecuzione concernente le procedure di controllo amministrativo e di verifica contabile sui conti giudiziali resi dagli incaricati dei servizi di cassa e di economato della Provincia autonoma di Bolzano

1)
Pubblicato nel B.U.  30 dicembre 2021, n. 52.

Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina, in esecuzione degli articoli 54, 54/bis, 55/bis e 66/quater della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, di seguito indicata come legge, le procedure di controllo amministrativo e verifica contabile sui conti giudiziali resi dagli incaricati dei servizi di cassa e di economato, dai dipendenti autorizzati ad effettuare pagamenti tramite conti correnti bancari e dall’incaricato del servizio di cassa ed economato per il funzionamento dell’Ufficio di Bruxelles, in servizio presso la Provincia autonoma di Bolzano.

(2) Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, anche alle procedure di verifica dei conti giudiziali di cui all’articolo 40 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

Art. 2 (Nomina degli incaricati delle gestioni e comunicazione all’anagrafe degli agenti contabili)

(1) Alla nomina degli incaricati dei servizi di cassa e di economato provvede il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Finanze, scegliendoli tra i/le dipendenti provinciali di ruolo inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore alla sesta, ovvero tra dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che, in relazione alle loro funzioni, operano in collegamento con la Provincia in specifiche competenze.

(2) Per l’effettuazione dei pagamenti mediante la procedura di cui all’art. 54/bis della legge, il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Finanze incarica della gestione dell’apposito conto corrente bancario il direttore/la direttrice della struttura competente per il capitolo cui è imputata la spesa.

(3) I dati identificativi dei soggetti incaricati ai sensi dei commi 1 e 2 sono comunicati, a cura della Ripartizione provinciale Finanze, all’anagrafe di cui all’articolo 138, comma 2, del Codice di giustizia contabile di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Art. 3 (Responsabilità degli incaricati delle gestioni)

(1) I soggetti incaricati ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 2 sono personalmente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, dei beni, delle somme ricevute in anticipazione o comunque riscosse e della regolarità dei pagamenti eseguiti. Essi sono, altresì, tenuti all’osservanza degli obblighi previsti dalle leggi civili per i depositari. Si applicano le disposizioni dell’articolo 188 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 4 (Vigilanza sugli incaricati delle gestioni)

(1) I soggetti incaricati ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 2 sono sottoposti alla vigilanza della Ripartizione provinciale Finanze e alla giurisdizione della Corte dei conti. Essi sono, inoltre, assoggettati ai controlli, anche ispettivi, da parte del Collegio dei revisori dei conti della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 5 (Presentazione del conto giudiziale e controllo di regolarità amministrativa)

(1) I soggetti incaricati ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 2, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque entro il termine di 60 giorni dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale alla Ripartizione provinciale Finanze, munito del visto di cui al comma 2.

(2) Il conto giudiziale, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria del soggetto incaricato, è verificato dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale ove l’incaricato/incaricata presta servizio; il direttore/la direttrice, riscontratane la regolarità amministrativa, vi appone il relativo visto.

(3) Gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione sono tenuti presso la ripartizione provinciale di appartenenza del soggetto incaricato della gestione, a disposizione della Ripartizione provinciale Finanze, del Collegio dei revisori dei conti e della competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il tempo necessario ai fini dell'estinzione del giudizio di conto.

Art. 6 (Verifica contabile sui conti giudiziali)

(1) La Ripartizione provinciale Finanze svolge il controllo contabile sui conti giudiziali presentati ai sensi dell’articolo 5, consistente nella verifica della concordanza delle risultanze dei conti giudiziali medesimi con le scritture contabili in possesso dell’amministrazione provinciale, tenuto conto degli esiti del controllo a campione sulla documentazione giustificativa della spesa.

(2) Il controllo contabile sulla documentazione giustificativa della spesa è effettuato su un campione, scelto mediante estrazione a sorte, pari al dieci per cento delle operazioni di spesa effettuate nel corso dell’esercizio finanziario e, comunque, in numero non inferiore a cinque.

(3) All’estrazione a sorte provvede, prima dell’avvio delle attività di verifica e di controllo contabile, una apposita commissione, composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Finanze, o da un suo delegato/ sua delegata, e da due dipendenti addetti agli uffici della medesima ripartizione.

(4) Gli incaricati che hanno presentato il conto giudiziale trasmettono alla Ripartizione provinciale Finanze, per via telematica, copia della documentazione giustificativa delle operazioni estratte a sorte, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

(5) Una volta verificata la sussistenza della documentazione giustificativa della spesa e la conformità alle scritture contabili in possesso dell’amministrazione provinciale, il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Finanze, o suo delegato/sua delegata, qualora non abbia nulla da rilevare, dispone la parificazione del conto giudiziale presentato dal soggetto incaricato della gestione.

Art. 7 (Relazione dell’organo di controllo interno sui conti giudiziali)

(1) I conti giudiziali, espletata la fase di verifica contabile prevista dall’articolo 6, sono trasmessi al Collegio dei revisori dei conti della Provincia autonoma di Bolzano, affinché questo, verificatane la regolarità amministrativa e contabile, predisponga la relazione prescritta dall’articolo 139, comma 2, del Codice di giustizia contabile di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

(2) Nella relazione di cui al comma 1, il Collegio dei revisori tiene conto anche degli esiti delle verifiche di cassa effettuate nel corso dell’esercizio sulle gestioni cui i conti giudiziali si riferiscono.

Art. 8 (Deposito del conto giudiziale presso la competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti)

(1) Entro 30 giorni dall’approvazione del Rendiconto generale della Provincia da parte del Consiglio provinciale, la Ripartizione provinciale Finanze deposita presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente i conti giudiziali muniti dell’attestazione di parifica, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 7.

(2) Rimane salva la facoltà per la Ripartizione provinciale Finanze di riunire in uno o più conti riassuntivi i conti giudiziali di gestioni contabili della stessa specie.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

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