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o) Decreto del Presidente della Provincia 29 marzo 2021, n. 11
Linee guida per l’organizzazione e il coordinamento di tempi e spazi a misura di famiglia a livello provinciale, comprensoriale e comunale

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento definisce le linee guida e le misure per il coordinamento e la programmazione di tempi e spazi a misura di famiglia a livello provinciale, comprensoriale e comunale, in attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, recante “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”.

Art. 2 (Obiettivi)

(1) Il tempo è una risorsa essenziale per le famiglie ed è fondamentale per la qualità della vita e per il benessere delle famiglie e dei loro singoli componenti nelle varie fasi della vita. Una delle cause principali della mancanza di tempo è il carente coordinamento tra i tempi dei servizi pubblici e privati. Le politiche dei tempi o temporali perseguono gli obiettivi di aumentare la qualità di vita delle famiglie, di creare più opportunità di tempo libero per le famiglie e di migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro.

(2) Per attuare delle politiche temporali a misura di famiglia e per un coordinamento efficiente dei tempi e servizi offerti alla popolazione, la Provincia, le comunità comprensoriali, i comuni, le istituzioni educative e assistenziali, i datori e le datrici di lavoro, i gestori di tutti i servizi, in particolare quelli del trasporto pubblico locale, i partner privati della rete e gli operatori del tempo libero sincronizzano meglio i propri orari e le proprie attività in base alle esigenze delle famiglie e promuovono misure, offerte e servizi ad esse mirati.

Art. 3 (Ambiti di intervento)

(1) Le linee guida e le misure di politica temporale interessano, in un’ottica olistica, tutti i settori della vita di una città/un comune e mirano ad agevolare le famiglie nell’espletamento delle attività quotidiane. Le misure di politica temporale sono azioni, in alcuni casi intraprese da singoli attori, che contribuiscono a migliorare la gestione del tempo delle famiglie e quindi anche la loro qualità di vita. Le politiche dei tempi sono strettamente correlate all’organizzazione del comune, sono di solito anche coordinate a livello centrale dal comune e costituiscono quindi un elemento cardine dei processi di pianificazione.

(2) Politica dei tempi significa soprattutto riconsiderare le offerte, i servizi, le strutture e i rispettivi tempi, orari di apertura e orari dei servizi di trasporto, rimodularli e coordinarli in modo intelligente, e utilizzare meglio le risorse esistenti per venire incontro alle esigenze delle famiglie. In tal modo si può creare un valore aggiunto che costituisce un fattore di valorizzazione del territorio.

(3) I conflitti temporali sono sempre espressione di squilibri, contrapposizioni o anche di interferenze. Per adottare opportune misure volte a risolvere questi conflitti sono stati individuati i seguenti ambiti di intervento:

  1. offerte di formazione, assistenza e supporto;
  2. tempo libero e cultura;
  3. trasporto pubblico – mobilità;
  4. mondo del lavoro a misura di famiglia;
  5. amministrazione pubblica vicina al cittadino;
  6. pianificazione territoriale;

in cui devono essere attuate misure mirate e coordinate. Su questi ambiti di intervento vengono predisposte alcune raccomandazioni operative di ordine pratico per i comuni.

Art. 4 (Cabina di regia delle politiche temporali)

(1) L'Agenzia per la famiglia assume funzioni di impulso e di indirizzo in materia di politiche temporali. Può inoltre organizzare, autonomamente o in collaborazione con altri enti, eventi informativi e offerte formative su questa tematica.

(2) La Provincia istituisce una cabina di regia sulle politiche temporali composta da:

  1. due rappresentanti dell’Agenzia per la famiglia (presidenza);
  2. tre rappresentanti delle Direzioni Istruzione e Formazione;
  3. un/una rappresentante delle comunità comprensoriali;
  4. tre rappresentanti dei comuni;
  5. quattro rappresentanti dei servizi giovani e delle organizzazioni delle famiglie.

(3) Per ogni membro effettivo è nominato un membro supplente.

(4) La cabina di regia si riunisce periodicamente e in caso di urgenze. Essa:

  1. elabora le raccomandazioni operative per i singoli ambiti di intervento;
  2. predispone il modello per lo strumento di indirizzo “Relazione sulle politiche temporali per le famiglie” di cui all’articolo 8;
  3. definisce le linee guida e le priorità pluriennali delle politiche temporali, d’intesa con le comunità comprensoriali e i comuni;
  4. assicura un costante scambio di informazioni tra i vari attori e controlla l'attuazione delle misure a livello comunale;
  5. può anche allestire tavoli di lavoro e coinvolgere esperte ed esperti interni ed esterni, nonché gli attori dei principali ambiti di intervento nell'elaborazione delle raccomandazioni operative.

Art. 5 (Coordinamento a livello comunale)

(1) Il coordinamento delle politiche temporali del comune o della città è affidato all'amministrazione comunale. I comuni assumono funzioni di coordinamento, programmazione e attuazione delle misure di politica temporale. La competenza in merito ai contenuti è attribuita a un/una referente politico/politica. Si consiglia l’istituzione di un ufficio per le politiche temporali, che funga da interfaccia tra politica, amministrazione, famiglie e gestori locali, associazioni e organizzazioni.

(2) I soggetti di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

  1. rilevare i conflitti temporali esistenti per le famiglie e le loro effettive esigenze, con il coinvolgimento delle parti interessate;
  2. rilevare l'offerta esistente e sincronizzare gli orari delle strutture e delle istituzioni presenti;
  3. pianificare e attuare misure di politica temporale sulla base delle raccomandazioni operative;
  4. considerare sempre le esigenze temporali e integrarle nei processi di pianificazione;
  5. monitorare regolarmente lo stato di avanzamento delle misure in atto;
  6. comunicare in modo trasparente e mirato ai destinatari i contenuti delle offerte e dei progetti e illustrarne i risultati.

(3) Nei comuni le politiche temporali devono essere considerate e integrate sistematicamente nei processi operativi indipendentemente dal personale.

(4) In determinati casi è necessario un coordinamento sovracomunale anche per quanto riguarda le tempistiche, soprattutto tra comuni confinanti. Le comunità comprensoriali sostengono i comuni nel coordinamento sovracomunale.

Art. 6 (Collegamento in rete degli attori)

(1) Sono indispensabili la cooperazione e il coordinamento tra tutti gli attori, poiché essi sono interdipendenti. A tal fine servono il collegamento in rete e la cooperazione tra servizi pubblici e privati, nonché una cooperazione intersettoriale.

(2) La cabina di regia, in qualità di organo di coordinamento sovraordinato, informa periodicamente la Consulta provinciale per la famiglia sullo stato di avanzamento delle misure in atto e sui risultati ottenuti.

(3) Le comunità comprensoriali fungono da collegamento tra la Provincia e i comuni e sostengono i comuni nell'attuazione delle misure di politica temporale.

(4) L'amministrazione provinciale, le comunità comprensoriali e i comuni hanno la responsabilità di garantire che le informazioni rilevanti per le famiglie, come le offerte, gli orari di apertura ecc., siano raccolte tutte insieme, riportate in modo chiaro e sintetico e rese accessibili al pubblico.

Art. 7 (Volontariato)

(1) La Provincia promuove, riconosce e sostiene l'impegno del volontariato nello sviluppo e nella realizzazione delle misure di politica dei tempi.

Art. 8 (Strumento di indirizzo delle politiche temporali per le famiglie)

(1) La “Relazione sulle politiche temporali per le famiglie” è lo strumento di indirizzo delle politiche dei tempi. Questo documento fornisce il quadro di riferimento per rilevare e limitare i conflitti temporali più pressanti in un dato territorio. Serve a determinare obiettivi, misure, compiti e attori delle misure di politica temporale nei vari ambiti di intervento. In tal modo offre anche la base per mettere a punto opportune misure per agevolare notevolmente la vita delle famiglie di quel territorio. La relazione è anche uno strumento utile per registrare i risultati e documentare i traguardi ottenuti nelle politiche temporali per le famiglie. La cabina di regia predispone una griglia che ogni comune è tenuto a utilizzare per valutare la situazione del proprio territorio e per registrare i risultati ottenuti.

(2) Sulla base dell'analisi dei bisogni delle famiglie e delle offerte esistenti, è possibile individuare le lacune nelle offerte. Il comune può colmare queste lacune in modo mirato, sviluppando offerte adeguate. In questo contesto si dovrebbero individuare anche esempi concreti di buone pratiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

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