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h) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2021, n. 351)
Regolamento inerente la costruzione e l’esercizio di impianti a fune in servizio pubblico

1)
Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 11 novembre 2021, n. 45.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina la costruzione e l’esercizio di impianti a fune in servizio pubblico in esecuzione della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, di seguito denominata legge.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. “Ufficio”: l’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari;
  2. “tecnico/tecnica responsabile”: il tecnico o la tecnica responsabile preposto/preposta agli impianti a fune ai sensi dell’articolo 26, comma 2, della legge;
  3. “piccolo comprensorio sciistico”: un comprensorio sciistico con una portata complessiva di norma non superiore a 5.500 persone l’ora; ai fini del calcolo della portata complessiva non si considerano gli impianti di arroccamento senza una propria pista da sci.

Art. 3 (Caratteristiche dei veicoli)

(1) Le caratteristiche dei veicoli degli impianti realizzanti linee funiviarie di prima categoria di cui all’articolo 4 della legge sono:

  1. capienza minima di quattro persone;
  2. completa protezione dei viaggiatori dagli agenti atmosferici.

Art. 4 (Domanda e documentazione)

(1) La domanda volta ad ottenere la concessione va presentata all’Ufficio. Nella stessa il/la richiedente la concessione deve impegnarsi a osservare le norme disciplinanti la costruzione e l’esercizio di impianti a fune in servizio pubblico e le prescrizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Mobilità. La domanda va corredata della seguente documentazione:

  1. progetto preliminare o definitivo dell’impianto che realizza la linea redatto secondo quanto disposto agli articoli 11 o 12;
  2. relazione sulle finalità dell’impianto e sulla categoria richiesta per la linea, con indicazione degli elementi prescritti per la determinazione della stessa, redatta secondo quanto disposto all’articolo 16;
  3. copia autenticata dell’atto di costituzione e dello statuto, qualora sia una persona giuridica a presentare la domanda;
  4. ricevuta del deposito cauzionale nell’ammontare fissato all’articolo 17;
  5. dichiarazione sulla disponibilità dei terreni o elenco dei nominativi e recapiti delle proprietarie e dei proprietari dei terreni non disponibili per la costruzione e l’esercizio dell’impianto.

(2) L’Ufficio può chiedere in ogni momento ulteriori chiarimenti, studi ed elaborati tecnici ritenuti necessari per il rilascio della concessione.

(3) Esaminata la documentazione, l’Ufficio esprime un parere tecnico sulla costruibilità dell’impianto, che viene notificato alla persona richiedente.

(4) La lunghezza massima delle sciovie di cui all’articolo 7, comma 2, della legge è determinata in 60 m, misurati tra il punto di attacco e di distacco.

(5) Alla domanda per il cambiamento di categoria di cui all’articolo 10 della legge va allegata la relazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).

Art. 5 (Procedimento in caso di concorrenza)

(1) L’Ufficio informa i titolari della concessione delle linee interessate e gli altri richiedenti delle domande pervenute relative alle concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge.

(2) Le domande nonché la documentazione allegata restano a disposizione degli interessati presso l’Ufficio per la durata di 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, durante i quali possono essere presentate osservazioni o proposte.

(3) L’Assessore/Assessora provinciale competente in materia di mobilità, sulla base di un esame comparativo, decide in merito alle domande, pronunciandosi anche sulle osservazioni pervenute.

Art. 6 (Modifica della concessione)

(1) Ai sensi dell’articolo 9 della legge sono considerate varianti sostanziali alla linea, che rendono necessaria una modifica della concessione:

  1. la sostituzione dell’impianto con uno di altra tipologia;
  2. lo spostamento, il prolungamento o l’accorciamento dell’impianto, che l’Ufficio, d’intesa con le ripartizioni provinciali competenti in materia di piste da sci e di tutela del paesaggio, ritiene essenziali;
  3. l’aumento della portata oraria rispetto a quella indicata nell’atto di concessione nel rispetto del piano di settore impianti di risalita e piste da sci, d’intesa con le ripartizioni provinciali competenti in materia di piste da sci e di tutela del paesaggio, qualora sia richiesta la valutazione dell’impatto ambientale;
  4. la trasformazione della forma giuridica della società o la modifica della denominazione sociale;
  5. la fusione o l’incorporazione di società;
  6. successione giuridica;
  7. altri casi particolari ritenuti essenziali a discrezione dell’Ufficio.

(2) La domanda di modifica della concessione deve essere corredata della seguente documentazione:

  1. progetto funiviario preliminare o definitivo di modifica dell’impianto;
  2. relazione giustificativa sulla necessità o sull’opportunità dell’iniziativa proposta;
  3. se del caso, dichiarazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera g);
  4. qualora per la realizzazione delle modifiche all’impianto occorra l’ampliamento dei terreni, dichiarazione sulla loro disponibilità o elenco dei nominativi e recapiti delle proprietarie e dei proprietari dei terreni non disponibili per la modifica dell’impianto.

(3) I provvedimenti degli organi provinciali di cui all’articolo 7 della legge sono acquisiti d’ufficio da parte dell’Ufficio.

(4) L’Ufficio esprime un parere sulla costruibilità tecnica delle varianti e lo notifica alla persona richiedente.

Art. 7 (Rinnovo della concessione)

(1) Il rinnovo della concessione è disposto dall’Assessore/Assessora provinciale competente in materia di mobilità. Nel relativo provvedimento è stabilita la categoria di appartenenza della linea funiviaria ai sensi dell’articolo 4 della legge ed è fissato il termine per l’adempimento delle condizioni poste per il rinnovo e l’esecuzione delle modifiche proposte. Con lo stesso provvedimento è approvato il disciplinare di rinnovo della concessione.

(2) Dodici mesi prima della scadenza della concessione, l’Ufficio ne dà comunicazione alla persona interessata, indicando i documenti da presentare con la domanda per l’eventuale rinnovo della concessione.

(3) Il titolare della concessione deve presentare la domanda di rinnovo almeno quattro mesi prima della scadenza della concessione. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

  1. relazione tecnica sullo stato di efficienza dell’impianto, redatta da un ingegnere/una ingegnera con specifica esperienza maturata nel settore e iscrizione all’albo professionale, o dal tecnico/dalla tecnica responsabile. Nella relazione sono indicati gli esiti delle analisi di tutte le parti dell’impianto interessanti la sicurezza, tenuto conto dei controlli e delle verifiche eseguiti periodicamente negli anni precedenti sullo stato di sicurezza e di conservazione;
  2. planimetria con le indicazioni di cui all’articolo 16, comma 1;
  3. descrizione delle finalità della linea;
  4. progetto preliminare o definitivo delle eventuali modifiche da apportare all’impianto;
  5. parere di massima favorevole espresso dalla Ripartizione provinciale competente in materia, sulla eventuale pista da sci servita dalla linea di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge, qualora, alla data di presentazione della domanda di rinnovo, il parere agli atti dell’Ufficio abbia una data di rilascio anteriore a dieci anni.

(4) L’Ufficio esprime il parere sull’efficienza dell’impianto e sulle modifiche proposte e fissa eventuali prescrizioni.

(5) Anche nel caso in cui la domanda di rinnovo del già titolare della concessione venga presentata dopo la scadenza della stessa, si osserva la procedura prevista dal presente articolo.

(6) Qualora non sia stato richiesto il rinnovo della concessione o non vengano eseguiti, entro i termini prefissati, i lavori prescritti in base alla relazione tecnica sullo stato di efficienza, l’esercizio rimane sospeso fino al rilascio di nuovo nulla osta e l’Ufficio può disporre la chiusura dell’impianto al pubblico esercizio, anche mediante l’apposizione di sigilli.

Art. 8 (Cessione della linea)

(1) La cessione delle linee di trasporto funiviario, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, va comunicata all’Ufficio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Mobilità può vietare la cessione di impianti di prima categoria in caso di non rispondenza al pubblico interesse.

(2) Non è consentita la cessione del solo esercizio della linea.

(3) Non si considera cessione la trasformazione o la fusione di società.

Art. 9 (Indennità per la revoca della concessione)

(1) A prescindere dalle deduzioni previste dall’articolo 13, comma 1, della legge, l’indennità dovuta per la revoca della concessione è calcolata tenendo conto del costo convenzionale di costruzione dell’impianto come indicato nell’allegato A, determinato secondo le modalità di calcolo in vigore al momento del provvedimento di revoca. Dal costo così stabilito sono detratte le quote accantonate per l’ammortamento dell’impianto previsto in:

  1. 20 anni per funivie bifune, monofune ad ammorsamento automatico dei veicoli, funicolari e impianti assimilabili;
  2. 15 anni per funivie monofune ad ammorsamento permanente dei veicoli e impianti assimilabili;
  3. dieci anni per sciovie, ascensori inclinati e impianti assimilabili.

(2) Nell’indennità si tiene conto di eventuali spese riconosciute, sostenute per l’adeguamento, l’ammodernamento o il potenziamento dell’impianto e delle quote afferenti a notevoli movimenti di terreno, parcheggi, piste, impianti per innevamento, linee elettriche di alimentazione, in quanto necessarie per l’esercizio della linea funiviaria.

(3) Se la linea relativa alla concessione revocata è attiva, è inoltre dovuto un indennizzo sostitutivo dell’utile cessante per il periodo intercorrente fra il provvedimento di revoca e la scadenza della concessione. Tale indennizzo è calcolato sulla media dei risultati d’esercizio dell’ultimo triennio, sulla base dei prescritti documenti contabili regolarmente tenuti.

Art. 10 (Sistema di linee)

(1) La domanda di riconoscimento del sistema di linee va presentata all’Ufficio unitamente al piano di massima, la ricevuta della cauzione di cui all’articolo 19, comma 5, della legge e il piano finanziario per la costruzione e l’esercizio dei singoli impianti.

(2) I sistemi di linee possono essere riconosciuti su domanda di uno o più richiedenti.

(3) Su richiesta delle persone interessate un sistema riconosciuto può essere modificato nella sua composizione.

(4) Il riconoscimento del sistema di linee è disposto dall’Assessore/Assessora provinciale competente in materia di mobilità in conformità al parere tecnico dell’Ufficio.

(5) Agli effetti dell’articolo 19, comma 2, della legge il collegamento o la relazione di reciproca dipendenza possono essere costituiti anche da itinerari sciistici o turistici, a condizione che sugli itinerari sciistici l'Area funzionale Turismo abbia espresso un parere di massima favorevole.

(6) L’insieme di linee può comprendere una o più linee adduttrici alle zone interessate e può attingere traffico da più fonti.

(7) Il rilascio delle concessioni per le linee di un sistema va richiesto entro tre anni dalla data del provvedimento di riconoscimento del sistema. L’inutile decorso di tale termine comporta la decadenza della preferenza per l’ottenimento della concessione stessa.

(8) Il termine entro cui ciascuna linea deve essere realizzata è indicato nel provvedimento di concessione e non può superare i termini previsti dall’Art. 6 (, comma 4, della legge. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione è da intendersi decaduta per legge.

(9) Il piano di massima di cui al comma 1 è corredato per ogni linea della documentazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), e all’articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e j), e di una planimetria generale indicante tutti gli impianti interessati dal sistema di linea.

Art. 11 (Progetto preliminare)

(1) Il progetto preliminare di cui all’Art. 24 della legge è costituito dai seguenti elaborati tecnici:

  1. una relazione tecnica generale relativa alle soluzioni tecniche adottate, contenente la descrizione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e relative all’esercizio dell’impianto da realizzare; nella relazione si fa riferimento alla rispondenza alle prescrizioni tecniche speciali relative all’infrastruttura, indicando gli eventuali scostamenti da queste ultime, presentando argomentate giustificazioni con la dimostrazione del rispetto dei requisiti essenziali di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE;
  2. planimetria generale della zona interessata dall’impianto, rappresentata in scala adeguata, con il tracciato della linea segnato a tratto rosso;
  3. piano quotato delle stazioni con riportate le curve di livello, in scala adeguata, illustrante sia le soluzioni proposte per facilitare il traffico dei viaggiatori in entrata e in uscita, sia i collegamenti con eventuali altri impianti della zona;
  4. profilo longitudinale della linea in scala adeguata;
  5. calcoli relativi alle configurazioni delle funi e relative verifiche (calcolo di linea);
  6. disegni d’insieme quotati delle principali parti dell’impianto, comprese le stazioni e le opere di linea, nelle proiezioni necessarie e nelle scale adatte;
  7. dichiarazione redatta, secondo le modalità di cui all’articolo 15, da un esperto iscritto o un’esperta iscritta all’albo dei dottori agronomi e forestali, dalla quale risulti che, ai fini della stabilità delle opere e della sicurezza dell’esercizio, l’area interessata è, secondo ragionevoli previsioni, immune dal pericolo di frane e valanghe per caratteristiche naturali, per effetto di idonee opere di protezione oppure, per il solo caso dell’immunità da valanga, mediante piani di distacco controllato, qualora per motivi oggettivi non sia possibile realizzare o completare tali opere di protezione;
  8. descrizione della natura e delle caratteristiche meccaniche del terreno attraversato dall’impianto;
  9. analisi e relazione di sicurezza di cui all’articolo 14, qualora si tratti di impianti aventi caratteristiche innovative;
  10. descrizione degli eventuali attraversamenti con linee elettriche o telefoniche, strade, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, funivie, condotte convoglianti liquidi o gas e simili, nonché delle modifiche da apportare ai medesimi o delle opere interposte fra questi e l’impianto;
  11. limitatamente a impianti aerei, funicolari terrestri e ascensori inclinati, il piano di evacuazione delle persone in linea ovvero indicazioni di massima sulle modalità di evacuazione.

(2) Il progetto preliminare è firmato dal/dalla richiedente la concessione e da un ingegnere/un’ingegnera con esperienza specifica in materia di impianti a fune e iscrizione all’albo professionale.

Art. 12 (Progetto funiviario definitivo)

(1) Il progetto funiviario definitivo, di cui all’articolo 24 della legge, che viene esaminato dall’Ufficio ai fini dell’approvazione, deve individuare compiutamente l’opera nelle sue linee generali e negli elementi costitutivi, deve illustrarne le caratteristiche funzionali e le prestazioni in relazione alle esigenze da soddisfare e deve evidenziare tutte le caratteristiche significative per garantire la sicurezza dell’esercizio; a tale fine esso è composto dai seguenti elaborati tecnici:

  1. relazione tecnica generale riferita all’intero impianto, che illustra, anche in forma schematica, le caratteristiche principali e che riporta le specifiche costruttive e i limiti di impiego dei suoi elementi costitutivi in relazione alle prestazioni previste. Ove vengano presentate richieste di scostamento dalle norme tecniche specifiche riguardanti l’infrastruttura, ne deve essere dimostrata la relativa necessità con un’apposita relazione;
  2. dichiarazione del/della progettista dell’impianto, nella quale lo stesso/la stessa attesta:
    1) la propria competenza maturata nel settore dei trasporti con impianti a fune;
    2) che il progetto definitivo è redatto nel rispetto dei requisiti essenziali di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/424 e delle norme tecniche specifiche riguardanti l’infrastruttura;
    3) che nel progetto è stato controllato il coordinamento e la reciproca compatibilità dei componenti di sicurezza e sottosistemi impiegati nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche applicabili nella progettazione dell’intero impianto, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  3. planimetria generale della zona interessata dall’impianto, in scala adeguata, con il tracciato della linea segnato a tratto rosso e l’indicazione di eventuali altri impianti limitrofi;
  4. piano quotato delle stazioni con riportate le curve di livello, in scala adeguata, illustrante sia le soluzioni proposte per facilitare il traffico dei viaggiatori in entrata e in uscita, sia i collegamenti con eventuali altri impianti della zona;
  5. due profili longitudinali della linea rilevati sull’asse dell’impianto, uno in scala 1: 5.000 e l’altro in scala 1:500 o 1:1000 a seconda delle esigenze illustrative, con indicazione, su quest’ultimo profilo, dell’andamento trasversale del terreno mediante rilievo dei punti situati un metro oltre l’ingombro massimo laterale del veicolo ovvero del bordo esterno della pista di risalita delle sciovie. Per le singole campate va inoltre riportato l’andamento delle funi con le frecce massime e minime delle stesse, atte a determinare sia i franchi minimi che le altezze massime dei veicoli dal suolo o dei traini per le sciovie; il profilo in scala 1:500 o 1:1000 deve essere completato con le quote riferite al livello del mare e firmato da un ingegnere/un’ingegnera o da un tecnico/una tecnica con abilitazione in materia, che ha effettuato il rilievo, e controfirmato dal/dalla progettista;
  6. calcoli relativi alla configurazione delle funi, nelle condizioni di esercizio più sfavorevoli, e relative verifiche (calcolo di linea);
  7. disegni d’insieme quotati delle principali parti dell’impianto, comprese le stazioni e le opere di linea nelle proiezioni necessarie e in scala non minore di 1:100 e comunque tale da consentire la chiara individuazione degli elementi costitutivi;
  8. dichiarazione redatta, secondo le modalità di cui all’articolo 15, da un esperto iscritto o un’esperta iscritta all’albo dei dottori agronomi e forestali, dalla quale risulti che, ai fini della stabilità delle opere e della sicurezza dell’esercizio, l’area interessata è, secondo ragionevoli previsioni, immune dal pericolo di frane e valanghe per caratteristiche naturali, per effetto di idonee opere di protezione oppure, per il solo caso dell’immunità da valanga, mediante piani di distacco controllato, qualora per motivi oggettivi non sia possibile realizzare o completare tali opere di protezione;
  9. relazione geologica e relazione geotecnica, con la dimostrazione, ai sensi della vigente normativa in materia, della stabilità dei terreni interessati dall’impianto e, in particolare, delle fondazioni delle stazioni, dei sostegni e delle altre eventuali opere di linea, rispetto tanto alle azioni trasmesse dall’impianto stesso quanto a quelle derivanti dalla natura e dalla consistenza dei terreni, nonché da eventi di natura geologica o idrogeologica, tenuto conto di eventuali azioni sismiche;
  10. descrizione degli eventuali attraversamenti con linee elettriche o telefoniche, strade, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, funivie, condotte convoglianti liquidi o gas e simili, nonché delle modifiche da apportare ai medesimi o delle opere interposte fra questi e l’impianto;
  11. limitatamente a impianti aerei, funicolari terrestri e ascensori inclinati, il piano di evacuazione delle persone in linea, comprendente la descrizione dei mezzi e l’indicazione dei metodi e dei tempi previsti per lo svolgimento delle operazioni nonché delle organizzazioni che, nell’eventualità, possono fornire aiuto;
  12. uno o più fascicoli illustranti in modo compiuto l’intera infrastruttura con i relativi elementi costitutivi in relazione alle caratteristiche costruttive e di funzionamento dell’impianto, nonché i risultati finali dei calcoli, raffrontati con i limiti prescritti dalle specifiche norme tecniche per l’infrastruttura;
  13. analisi e relazione di sicurezza di cui all’articolo 14;
  14. dichiarazioni di conformità secondo l’allegato IX del regolamento (UE) 2016/424 e copia degli attestati di esame CE e documenti correlati, ai sensi degli allegati da III a VII del Regolamento (UE) 2016/424, rilasciati da un organismo notificato;
  15. confronto tra le norme adottate nel progetto e quelle in vigore per l’infrastruttura;
  16. documentazione relativa alle apparecchiature elettrotecniche, ossia:
    1) descrizione del sistema di protezione contro i fulmini, con individuazione delle principali misure assunte;
    2) schemi unifilari e descrizione della distribuzione elettrica di bassa tensione riportanti anche i sistemi di alimentazione a partire dal punto di presa dell’energia;
    3) relazione sugli impianti di messa a terra elettrica riportante gli schemi dei medesimi;
    4) descrizione delle misure adottate per assicurare le connessioni di equipotenzialità tra le strutture metalliche dell’impianto e delle funi non isolate con l’impianto di terra medesimo secondo le norme CEI;
  17. documentazione riguardante le ditte costruttrici dell’impianto che attesti la competenza e l’esperienza specifica nel settore dei trasporti funiviari.

(2) Gli attestati di esame CE dei sottosistemi di cui al comma 1, lettera n), devono essere accompagnati dalla seguente documentazione tecnica:

  1. disegni d’insieme dei componenti di sicurezza, compreso l’elenco dei singoli elementi, e dei sottosistemi dell’impianto, compreso l’elenco dei componenti di sicurezza in esso installati, con l’indicazione delle dimensioni principali, e, se collaboranti con altri sottosistemi o con l’infrastruttura, disegni illustranti l’interfacciamento reciproco, compresa l’indicazione di tutti i dispositivi di sicurezza che determinano l’arresto dell’impianto o che danno segnalazione al personale dell’impianto. In particolare va inoltrato quanto segue:
    1) schemi funzionali dei circuiti pneumatici o idraulici dei sistemi frenanti, di tensione delle funi e di altri dispositivi con relative descrizioni;
    2) schemi funzionali e descrizione dell’impianto elettrico di comando e di controllo;
    3) descrizione dell’azionamento di recupero e dell’azionamento di riserva, ove previsto per assicurare la continuità del servizio, ovvero giustificazione della sua omissione in relazione alla specificità del servizio proposto per l’impianto funiviario;
    4) istruzioni di funzionamento e per la manutenzione periodica, preventiva, correttiva e ordinaria; tali istruzioni possono essere presentate unitamente al manuale d’uso e manutenzione in occasione del collaudo funzionale di cui all’articolo 25 della legge;
    5) documentazione tecnica comprendente le condizioni e le eventuali limitazioni di esercizio con le istruzioni per la messa in servizio dell’impianto.

(3) Nel caso di elementi innovativi o di unico esemplare, in caso di modifiche e aggiornamenti in corso di elementi già certificati oppure quando la valutazione di conformità di un componente di sicurezza o di un sottosistema è in corso presso un organismo notificato, possono essere presentate - in luogo della dichiarazione di conformità - le richieste di valutazione avanzate allo stesso organismo, comprensive della documentazione di cui al comma 2, lettera a), ad eccezione delle istruzioni di cui al relativo punto 4); in tal caso la documentazione di cui al comma 1, lettera n) può essere presentata al più tardi in occasione del collaudo funzionale di cui all’articolo 25 della legge.

(4) Qualora impianti esistenti subiscano modifiche che secondo l’articolo 43, comma 3, della legge non sono sottoposte al capo II, il progetto definitivo deve essere composto almeno dalla seguente documentazione:

  1. relazione tecnica circa le modifiche da apportare;
  2. calcoli di verifica e disegni delle modifiche alle parti meccaniche e all’infrastruttura;
  3. descrizione e schemi funzionali dei circuiti elettrici nel caso di modifiche ai dispositivi elettrici;
  4. confronto tra le disposizioni di sicurezza adottate nel progetto e quelle previste dalla normativa in vigore.

(5) Il progetto funiviario definitivo deve essere firmato dal/dalla progettista generale dell’impianto, dal titolare della concessione e dal costruttore dell’impianto. Il progettista generale è un ingegnere o un’ingegnera con esperienza specifica maturata in materia di impianti a fune e iscrizione all’albo professionale.

Art. 13 (Progetto funiviario esecutivo)

(1) Il progetto funiviario esecutivo di cui all’Art. 24 della legge che viene depositato presso l’Ufficio deve comprendere, oltre a quanto previsto per il progetto definitivo, quanto segue:

  1. gli elaborati necessari per l’effettiva realizzazione delle infrastrutture, i calcoli di verifica dimensionale di tutte le strutture e i disegni di insieme e di dettaglio;
  2. la documentazione relativa alle istruzioni per la manutenzione periodica preventiva o correttiva, specificando in particolare, per ogni organo meccanico, apparecchiatura o dispositivo, se le relative operazioni possono essere effettuate in opera ovvero previo smontaggio in officina.

(2) Per i componenti di sicurezza e i sottosistemi si può fare rinvio alla documentazione tecnica di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), numero 4). Tale documentazione deve essere completata con le istruzioni per le necessarie tarature nel caso di interventi di riparazione, di controllo e di manutenzione riguardanti l’infrastruttura, i sottosistemi e i componenti di sicurezza. Copia delle istruzioni va consegnata all’Ufficio e al titolare della concessione dell’impianto al più tardi in occasione del collaudo funzionale di cui all’articolo 25 della legge.

(3) Il progetto funiviario esecutivo deve essere firmato dal/dalla progettista generale dell’impianto, dal titolare della concessione e dal costruttore.

(4) Qualora siano previste caratteristiche innovative, il progetto funiviario esecutivo va presentato unitamente al progetto definitivo.

(5) In caso di più ditte costruttrici e più progettisti dell’impianto, vanno comunicati la ditta responsabile della installazione dell’infrastruttura, dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi nonché il/la progettista generale dell’impianto, che è responsabile del coordinamento e della reciproca compatibilità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi nonché del coordinamento e della compatibilità di questi con l’infrastruttura.

Art. 14 (Analisi e relazione di sicurezza)

(1) L’analisi di sicurezza e la relazione di sicurezza sono redatte in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 424/2016.

(2) Possono essere presentate più analisi di sicurezza riferite alle varie parti specialistiche dell’impianto, che sono redatte dai singoli progettisti o progettiste specialisti.

(3) L’analisi di sicurezza dell’impianto, secondo l’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/424, è utilizzata per identificare i rischi e la loro quantificazione (sulla base di metodi di analisi riconosciuti, dell’esperienza, degli elenchi dei rischi contenuti nelle norme EN e dei requisiti essenziali del regolamento (UE) 2016/424) e per individuare i componenti, i dispositivi, le funzioni di sicurezza o altre soluzioni scelte dal/dalla progettista generale per mitigare o eliminare i predetti rischi.

(4) L’analisi di sicurezza riguarda l’infrastruttura, l’interfaccia fra sottosistemi e infrastruttura e fra i diversi sottosistemi e le influenze nonché le azioni sviluppate o sviluppabili dall’ambiente circostante, dallo specifico sito di insediamento e dalle aree adiacenti all’impianto e deve tener conto almeno dei seguenti eventi esterni, che possono ostacolare, limitare o impedire l’esercizio dell’impianto:

  1. valanghe, frane, caduta sassi, alluvioni, caduta di alberi e simili;
  2. situazione geologica e geotecnica dell’intero tracciato e natura del relativo terreno;
  3. incendio;
  4. attraversamenti e parallelismi con edifici, linee elettriche o telefoniche, strade, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, funivie, condotte convoglianti liquidi o gas e simili;
  5. eventi meteorologici, come vento, ghiaccio, neve, nebbia, temporali, calore, freddo e simili;
  6. terremoto;
  7. fulmini;
  8. ostacolo alla navigazione aerea.

(5) Sulla base dell’analisi di sicurezza è redatta la relazione di sicurezza, nella quale sono indicate le misure idonee ad affrontare i rischi individuati e l’elenco dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi utilizzati nell’impianto.

(6) Ai sensi dell’Art. 46, comma 3, della legge la relazione di sicurezza è elaborata e firmata da un/una professionista con esperienza maturata nel settore funiviario e con abilitazione alla progettazione di impianti a fune, che verifica sul posto tutti gli aspetti rilevanti ai fini della sicurezza inerenti il sistema dell’impianto e l’ambiente nell’ambito della progettazione, dell’esecuzione e della messa in servizio.

(7) La relazione di sicurezza è sottoscritta anche dal/dalla legale rappresentante della ditta costruttrice responsabile dell’installazione dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi.

(8) Qualora per l’infrastruttura siano previsti scostamenti dalle norme tecniche specifiche, l’analisi di sicurezza e la relazione di sicurezza devono dimostrare, mediante una dettagliata analisi, che vengono rispettati i requisiti essenziali di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/424.

(9) L’analisi di sicurezza e la relazione di sicurezza sono consegnate al direttore/alla direttrice dei lavori prima dell’inizio dei lavori.

Art. 15 (Assenza di pericolo da frane e valanghe)

(1) Nel redigere le dichiarazioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera g), e all’articolo 12, comma 1, lettera h) si deve tener conto, oltre che degli elementi morfologici, anche dei dati cronologici e statistici concernenti gli eventi franosi o valanghivi che hanno interessato la zona. Tale dichiarazione è accompagnata da una planimetria generale della zona, firmata dall’esperto/esperta, preferibilmente in scala 1:10.000 e comunque non inferiore a 1:25.000, in cui è segnato il tracciato della linea.

(2) La costruzione degli impianti può essere subordinata alla realizzazione di eventuali opere protettive, la cui efficienza deve essere mantenuta nel tempo.

(3) La sicurezza dell’esercizio è garantita, se, in caso di arresto prolungato dell’impianto, è possibile in ogni momento compiere le operazioni di evacuazione dei viaggiatori secondo quanto previsto nel relativo piano di evacuazione.

(4) Se entro un anno dalla realizzazione dell’impianto, per motivi oggettivi, non si possono ultimare le opere protettive di cui al comma 2, l’Assessore/l’Assessora provinciale competente in materia di mobilità richiede una corrispondente valutazione alla commissione valanghe territorialmente competente di cui alla legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7.

Art. 16 (Relazione sulle finalità dell’impianto)

(1) La relazione sulle finalità dell’impianto di cui all’Art. 4, comma 1, lettera b), consiste in una descrizione delle finalità dell’impianto e in un’analisi sull’origine del traffico prevedibile. Alla stessa è allegata una planimetria, in scala adeguata, con indicate la linea funiviaria proposta e le eventuali linee già esistenti o previste in zona, nonché le piste da sci servite da tali linee e gli eventuali itinerari sciistici o turistici di collegamento tra queste.

Art. 17 (Ammontare del deposito cauzionale)

(1) La misura del deposito cauzionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), è pari a:

  1. 6.000,00 euro per linee da realizzare con funivie bifune a va e vieni, funicolari terrestri, funivie bi- e monofune ad ammorsamento automatico dei veicoli, nonché impianti assimilabili;
  2. 2.400,00 euro per linee da realizzare con impianti funiviari monofune ad attacchi fissi e impianti assimilabili;
  3. 1.000,00 euro per linee da realizzare con impianti, quali sciovie, slittinovie e ascensori inclinati nonché impianti assimilabili, con una lunghezza sviluppata inferiore a 500 m e 1.500,00 euro per linee di lunghezza superiore.

Art. 18 (Domanda di collaudo)

(1) La domanda di collaudo deve essere corredata della seguente documentazione:

  1. dichiarazione della ditta costruttrice riguardante le caratteristiche dei materiali impiegati e le saldature effettuate da personale specializzato sull’infrastruttura dell’impianto e, in particolare, sulle relative strutture aventi particolare importanza ai fini della sicurezza, nonché la completa ultimazione dell’opera a regola d’arte;
  2. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento a favore del bilancio provinciale, a titolo di acconto, pari all’80% dell’importo preventivato per onorari e rimborsi di cui all’articolo 20, comma 3, ai collaudatori, salvo conguaglio;
  3. su richiesta dell’Ufficio, certificati di origine dei materiali impiegati, ad esclusione di quelli utilizzati per opere oggetto di collaudo statico o per componenti certificati secondo il regolamento (UE) 2016/424;
  4. su richiesta dell’Ufficio, certificati delle prove e verifiche effettuate o da effettuare sull’impianto;
  5. verbali relativi all’esame magnetoinduttivo delle funi;
  6. dichiarazioni di conformità sull’avvenuta installazione a regola d’arte degli impianti e relativa verifica, nei casi previsti;
  7. certificazione sull’avvenuto deposito presso l’ente competente del certificato di collaudo statico per le opere in cemento armato normale e precompresso, nonché per le costruzioni in acciaio, eseguito a cura dell’ingegnere nominato/dell’ingegnera nominata dal titolare della concessione;
  8. convenzione con le organizzazioni coinvolte nell’evacuazione delle persone in linea;
  9. dichiarazione, firmata dal/dalla progettista generale dell’impianto e dal costruttore dell’impianto, attestante che i sottosistemi e i componenti di sicurezza impiegati sono compatibili sia reciprocamente sia con l’infrastruttura del relativo impianto;
  10. dichiarazioni di conformità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi nonché attestati di esame CE di cui all’articolo 12, comma 1, lettera n), e comma 3, se non già presentate con il progetto definitivo;
  11. ogni altro documento ritenuto necessario dell’Ufficio per l’espletamento del collaudo di cui all’articolo 25, comma 5, della legge.

(2) Nella domanda di collaudo, il direttore/la direttrice dei lavori indica le eventuali lievi, giustificate varianti introdotte nel corso dei lavori e attesta di aver eseguito personalmente tutte le prove di funzionamento e di carico atte a verificare il regolare funzionamento dell’impianto ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio. Nella domanda sono altresì indicate le ore di preesercizio effettuate.

(3) Le modalità di collaudo di cui all’articolo 25, comma 5, della legge in linea di massima sono:

  1. esame della documentazione tecnica riguardante l’opera;
  2. accertamento della corrispondenza dell’opera alle caratteristiche principali del progetto;
  3. accertamento che dalle verifiche e prove di carico e di funzionamento effettuate nel corso della visita, i cui risultati sono riportati nel modello di relazione di collaudo predisposto dall’Ufficio, non sono emerse sostanziali discordanze rispetto a quanto dichiarato dalla direzione lavori.

Art. 19 (Tariffe, Orari, assicurazioni)

(1) Per gli impianti di prima categoria di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge l’Assessore/ Assessora competente in materia di mobilità può approvare criteri uniformi per la determinazione della tariffa massima applicabile per la corsa singola di ogni impianto, ad eccezione delle linee funiviarie di cui all’articolo 15, comma 2, della legge.

(2) Le dimensioni minime delle tabelle da esporre per le comunicazioni di cui all’articolo 15, comma 3, della legge sono indicate nell’allegato B.

(3) Su richiesta dell’Ufficio, il titolare della concessione deve dimostrare la copertura assicurativa dei rischi connessi con l’esercizio della linea di trasporto funiviario in servizio pubblico. I limiti della garanzia assicurativa non devono essere inferiori ai minimi indicati nell’allegato C.

(4) Il trasporto dei viaggiatori va eseguito secondo l’ordine delle richieste. È vietato accordare precedenze, fatta eccezione per il personale addetto alla manutenzione o alla sorveglianza degli impianti e piste, per le funzionarie e i funzionari incaricati della vigilanza, per le persone incaricate dell’evacuazione nell’espletamento delle loro funzioni e, previo accordo con il titolare della concessione, per singole persone che si servono dell’impianto per motivi di lavoro.

Art. 20 (Oneri di sorveglianza e di collaudo)

(1) La misura del contributo annuo per le spese di sorveglianza è indicata nell’allegato D. Tale contributo va versato annualmente, su richiesta dell’ufficio provinciale competente in materia di impianti a fune, a partire dall’anno successivo alla data di rilascio della concessione, della sua modifica o del suo rinnovo. L’intera quota annua è dovuta anche per l’anno in cui scade la concessione. 2)

(2) L’onorario spettante ai collaudatori è indicato nella tariffa di cui all’allegato E. Qualora il collaudo statico delle opere in cemento armato normale e precompresso e delle strutture metalliche sia eseguito da una libera professionista/un libero professionista su incarico del titolare della concessione, l’importo delle opere su cui va calcolato percentualmente l’onorario è determinato nell’80 per cento del costo convenzionale dell’impianto (P+P’), come determinato nell’allegato A. Per i dipendenti provinciali l’onorario di collaudo è integrato nell’indennità libero-professionale, salvo che essi siano chiamati a far parte della Commissione di collaudo in qualità di componenti della Commissione per le funicolari aeree e terrestri presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

(3) Oltre all’onorario, ai componenti e al segretario/alla segretaria della commissione di collaudo sono corrisposti, se spettanti, il compenso per le ore di lavoro straordinario prestate, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio nonché l’indennità di missione. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni tali emolumenti sono liquidati secondo la normativa vigente per l’ente di appartenenza.

(4) Su richiesta dell’Ufficio, il titolare della concessione effettua il versamento a saldo a favore del bilancio provinciale.

2)
L'art. 20, comma 1, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 dicembre 2022, n. 29.

Art. 21 (Regolamento di esercizio)

(1) L’esercizio dell’impianto si svolge secondo le modalità determinate nel regolamento di esercizio, approvato dall’Ufficio, su proposta del tecnico/della tecnica responsabile e del titolare della concessione. Il regolamento di esercizio è redatto secondo schemi predisposti dall’Ufficio per i singoli tipi di impianto. Vanno osservate anche le disposizioni riportate nei regolamenti tecnici, nonché le altre eventuali prescrizioni atte a garantire la sicurezza e regolarità del pubblico esercizio, in quanto applicabili.

(2) Il regolamento di esercizio deve contenere prescrizioni riguardanti il personale, quali l’ordinamento, le mansioni, gli obblighi nonché il comportamento in servizio, e il trasporto, con particolare riguardo alle modalità di effettuazione dell’esercizio e alla manutenzione dell’impianto nonché il comportamento dei viaggiatori e il trasporto di cose, con particolare riguardo agli obblighi, ai divieti e alle relative sanzioni. Il personale di servizio deve essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel regolamento di esercizio.

(3) Il testo delle disposizioni per i viaggiatori è esposto in luogo ben visibile al pubblico nelle stazioni di partenza. Le disposizioni per i viaggiatori possono essere esposte in forma sintetica. Le disposizioni complete devono essere disponibili in forma cartacea presso le stazioni di partenza o presso luoghi facilmente raggiungibili nel comprensorio. I trasgressori, la cui inosservanza può arrecare serio pregiudizio all’incolumità dei viaggiatori, devono essere deferiti all’autorità giudiziaria dagli agenti responsabili dell’esercizio, qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato, previsto dagli articoli 432 e 650 del codice penale.

(4) Il tecnico/La tecnica responsabile deve comunicare tempestivamente all’Ufficio qualsiasi incidente o causa che abbia turbato o turbi la regolarità e la sicurezza del pubblico esercizio.

Art. 22 (Sorveglianza sugli impianti)

(1) L’Ufficio può disporre, oltre alle ispezioni e verifiche funzionali di cui all’articolo 27 della legge, accertamenti e controlli in esercizio atti a verificare l’ottemperanza alle norme tecniche e di esercizio e alle condizioni poste nell’atto di concessione, nonché l’esatta applicazione degli orari prestabiliti e le modalità di esercizio.

(2) Qualora il titolare della concessione diffidato per tre volte da parte dell’Ufficio, non ottemperi alle prescrizioni impartite a seguito degli accertamenti di cui al comma 1, o in presenza di fatti tali da pregiudicare la sicurezza dell’impianto, l’Ufficio può disporre la chiusura dell’impianto al pubblico esercizio anche mediante l’apposizione di sigilli.

(3) I risultati delle ispezioni e verifiche di cui all’Art. 27, comma 1, della legge sono annotati nell’apposito libro di sorveglianza, tenuto a cura dell’Ufficio.

(4) Presso l’impianto è tenuto il libro giornale predisposto su modello dell’Ufficio o approvato dallo stesso, nel quale sono registrate tutte le annotazioni relative alle verifiche e prove periodiche e all’esercizio. Tale libro è a disposizione dell’Ufficio.

(5) I risultati delle ispezioni, delle verifiche e prove annuali, di riapertura dell’esercizio e di quelle straordinarie, effettuate dal tecnico/dalla tecnica responsabile, sono riportati in un verbale redatto dallo stesso/dalla stessa e depositato presso l’impianto. I risultati sono comunicati all’Ufficio, eventualmente in forma riassuntiva.

Art. 23 (Revisioni quinquennali degli impianti)

(1) Gli impianti sono sottoposti ogni cinque anni a revisione, sottoponendo a controlli non distruttivi da parte di personale qualificato gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate, contro la cui rottura non esistono efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale. Va altresì verificata la buona conservazione di tutti gli azionamenti esistenti, compresi i circuiti elettrici di comando, di sicurezza e di telecomunicazione, nonché dei diversi meccanismi e delle apparecchiature, in particolare quelli riguardanti la frenatura.

(2) Le ditte costruttrici delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, o, qualora le stesse non fossero più esistenti, il tecnico/la tecnica responsabile, con l’assistenza di una persona esperta qualificata di terzo livello ai sensi della norma UNI EN ISO 9712, individuano tutte le parti dell’impianto da sottoporre a controlli specifici, indicando la difettosità ammissibile e le modalità delle prove.

(3) Vanno sottoposte a prove non distruttive strumentali tutte le morse, le sospensioni dei veicoli e i relativi attacchi, fermo restando l’obbligo di ottemperare a quanto previsto nel manuale d’uso e di manutenzione e nel regolamento di esercizio, rispettando le periodicità ivi contemplate.

(3/bis) Il tecnico/La tecnica responsabile dispone ogni altro accertamento che ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio.

(4) Effettuata la revisione quinquennale, il tecnico/la tecnica responsabile invia all’Ufficio una relazione finale, indicando l’esito delle verifiche e prove effettuate.

Art. 24 (Revisioni generali degli impianti)

(1) Gli impianti sono sottoposti a revisione generale nei termini di seguito indicati, decorrenti dalla data della prima messa in esercizio dell’impianto o dalla data di collaudo a seguito dell’ultima revisione generale:

  1. funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri: ogni 20 anni; successivamente, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito della terza revisione generale;
  2. funivie bifune e monofune ad ammorsamento temporaneo dei veicoli: 20 anni dalla data della prima messa in esercizio dell’impianto; ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito dell’ultima revisione generale;
  3. funivie monofune ad ammorsamento permanente dei veicoli: 20 anni dalla data della prima messa in esercizio dell’impianto; 15 anni dalla data di collaudo a seguito della prima revisione generale; successivamente, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito dell’ultima revisione generale;
  4. sciovie: 15 anni dalla data della prima messa in esercizio dell’impianto e dalla data di collaudo a seguito della prima revisione generale; successivamente, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito dell’ultima revisione generale;
  5. ascensori inclinati e impianti assimilabili: ogni 10 anni;
  6. impianti realizzati secondo la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone o il regolamento (UE) 2016/424 per il trasporto di persone: ogni 20 anni.

(2) Per gli impianti che costituiscono un collegamento con altri impianti in esercizio, la revisione generale va completata prima dell’inizio dell’esercizio stagionale, entro il quale scade la revisione generale medesima.

(3) Ai fini dell’approvazione della revisione generale dell’impianto da parte dell’Ufficio, il concessionario titolare della concessione, sei mesi prima della data in cui deve essere effettuata la revisione generale, presenta una relazione particolareggiata sui controlli e sui lavori di revisione previsti, atti a consentire il proseguimento dell’esercizio per un ulteriore periodo di tempo, tenuto conto anche dell’età dei componenti dell’impianto eventualmente già sostituiti o controllati in precedenza. In casi giustificati, su istanza del titolare della concessione, detto periodo potrà essere inferiore rispetto a quanto previsto al comma 1. La relazione, firmata da un ingegnere o un’ingegnera con esperienza specifica maturata nel settore e iscrizione all’albo professionale, o dal tecnico/dalla tecnica responsabile, tiene conto dei controlli, delle verifiche e delle prove da effettuare almeno sulle parti dell’impianto indicate di seguito, anche con riferimento alle istruzioni di manutenzione fornite dalle ditte costruttrici:

  1. opere civili delle stazioni e della linea;
  2. tutte le apparecchiature meccaniche, compresi i veicoli, di norma, previo relativo smontaggio;
  3. elementi costruttivi, organi meccanici e relative giunzioni saldate di cui all’Art. 23, comma 1;
  4. tutti gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici con relativi cablaggi e collegamenti di messa a terra.

(4) Sulla base dell’esito dei controlli di cui al comma 3 sono adottati tutti i provvedimenti necessari a garantire un ulteriore periodo di esercizio in sicurezza, da effettuarsi preferibilmente a cura della ditta costruttrice oppure a cura di ditte di capacità riconosciuta.

(5) Terminata la revisione generale, il direttore/la direttrice dei lavori ovvero il tecnico/la tecnica responsabile, qualora non sia prevista la persona incaricata della direzione lavori, redige una relazione sui lavori e sui controlli effettuati, indicando i relativi esiti. Tale relazione è integrata da una dichiarazione dello stesso/della stessa, dalla quale risulti che è garantito, per un ulteriore periodo di tempo, il pubblico esercizio in piena efficienza e sicurezza. L’Ufficio, effettuato con esito positivo l’esame della relazione di revisione, emette, se necessario, un provvedimento di proroga dell’esercizio pubblico, in attesa del collaudo funzionale di cui all’ articolo 25 della legge.

Art. 25 (Identificabilità del personale)

(1) Il personale addetto all’esercizio dell’impianto, che è preposto al contatto diretto con il pubblico, deve essere facilmente riconoscibile tramite abiti di servizio, un contrassegno distintivo di riconoscimento riprodotto in conformità all’allegato F in scala 3:1 o quanto a tale scopo necessario.

Art. 26 (Contratti di servizio)

(1) Il presente articolo definisce, ai sensi dell’articolo 15/bis della legge, i requisiti minimi per la conclusione di contratti di servizio tra i Comuni e i titolari di concessioni di impianti di risalita di paese e impianti a fune di piccoli comprensori sciistici.

(2) Con la sottoscrizione del contratto di servizio il titolare della concessione si impegna a garantire:

  1. la prestazione del servizio almeno nel periodo compreso fra l’inizio delle festività natalizie e la conclusione delle vacanze scolastiche di Carnevale, purché le condizioni nevose e meteorologiche consentano l’esercizio in sicurezza;
  2. i seguenti orari minimi di apertura, purché il manto nevoso e le condizioni meteorologiche consentano l’esercizio in sicurezza: almeno sei ore al giorno durante le domeniche e i giorni festivi e, mediamente, almeno quattro pomeriggi feriali alla settimana per una durata minima di tre ore;
  3. tariffe agevolate sui biglietti giornalieri e stagionali per bambini, giovani, famiglie e anziani; il prezzo del biglietto giornaliero per adulti deve essere di almeno il 20 per cento inferiore a quello applicato dal consorzio tariffario di appartenenza o, in mancanza, dal comprensorio sciistico più vicino non rientrante nella categoria dei piccoli comprensori sciistici.

(3) Il contratto di servizio può riguardare anche solo singoli impianti di piccoli comprensori sciistici.

(4) Con la sottoscrizione del contratto di servizio il Comune si impegna a corrispondere un indennizzo adeguato, che viene determinato anche tenuto conto dell’eventuale impegno assunto dal titolare della concessione a:

  1. predisporre e mettere a disposizione ulteriori infrastrutture per gli sport invernali;
  2. garantire lo sgombero e la messa a disposizione di parcheggi;
  3. garantire l’accessibilità agli impianti mediante itinerari sciistici e servizi navetta.

Art. 27 (Elenco degli impianti di risalita di paese e degli impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici)

(1) Ai sensi dell’articolo 15/bis della legge, nell’allegato G del presente regolamento è riportato l’elenco degli impianti di risalita di paese e degli impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici.

(2) Se un piccolo comprensorio sciistico di cui all’allegato G viene collegato mediante impianto a fune con un altro comprensorio sciistico con superamento della portata complessiva di cui all’Art. 2, comma 1, lettera c), esso rimane inserito nell’elenco per un periodo transitorio di tre stagioni invernali.

(3) L’elenco di cui all’allegato G è modificato con delibera della Giunta provinciale.

Art. 28 (Abrogazione)

(1) Il decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 29 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A (articoli 9 e 20)

Formula di calcolo del costo di costruzione di impianti funiviari in servizio pubblico

(1) Il costo convenzionale di costruzione espresso in euro (P) di una funivia bifune a va e vieni è dato dalla seguente formula:

P = (A*L³ + B*L² + C*L + D) + ((A’*N² + B’*N + C’) * (N - 87,5)) + (S*(A’’*N + B”))

nella quale devono essere inseriti i seguenti valori:

A= 5,0000E-05

B= -6,1600E-01

C= 3,0312E+03

D= 1,0000E+07

A’= 3,2231E-14

B’= -5,0735E+02

C’= 1,0571E+05

A’’= 3,7391E+03

B’’= 2,3876E+05

L = lunghezza inclinata dell’impianto funiviario espressa in metri con approssimazione a due cifre decimali. Per gli impianti bifune a va e vieni la lunghezza inclinata è data dalla somma delle corde geometriche delle singole campate; per le campate estreme la corda va riferita agli appoggi delle funi portanti.

N = capienza massima della cabina.

S = numero dei sostegni.

Per una funivia bifune a va e vieni tipo funifor con una vettura vale: P x 0,69

Per una funivia bifune a va e vieni tipo funifor con due vetture vale: P x 1,08

Il costo convenzionale espresso in euro (P) di una funivia di altra tipologia è dato dalla seguente formula:

P = (A*L² + B*L + C) + (Q – Q’) x (Aq*L + Bq)

Solo per cabinovia bifune ad ammorsamento automatico 2S con una lunghezza inclinata superiore a 4.500 m e per cabinovie ad ammorsamento automatico a 6, 8 -10 e 12 -16 posti e una lunghezza inclinata superiore a 3.500 m il costo convenzionale viene calcolato con la seguente formula:

P = (A*L + B) + (Q – Q’) * (Aq*L + Bq)

nella quale, a seconda della categoria di impianto, sono da inserire i seguenti valori:

categoriaimpianto

A

B

C

Q’

Aq

Bq

cabinovia trifune ad ammorsamento automatico 3S

1,0712E-01

2,6580E+03

1,6350E+07

3.000

5,0843E-01

2,2915E+03

cabinovia bifune ad ammorsamento automatico 2S, L fino a 4.500 m

-7,4149E-01

7,8662E+03

5,3725E+06

3.000

4,1715E-01

1,6019E+03

cabinovia bifune ad ammorsamento automatico 2S, L superiore a 4.500 m

1,1951E+03

2,0701E+07

5,3725E+06

3.000

4,1715E-01

1,6019E+03

cabinovia ad ammorsamento automatico a 12 - 16 posti,L fino a 3.500 m

 

-3,4368E-01

3,5174E+03

5,5367E+06

2.400

3,3657E-01

7,9374E+02

cabinovia ad ammorsamento automatico a 12 - 16 posti, L superiore a 3.500 m

1,0001E+03

1,0114E+07

5,5367E+06

2.400

3,3657E-01

7,9374E+02

cabinovia ad ammorsamento automatico a 8 - 10 posti,L fino a 3.500 m

-3,1442E-01

3,2179E+03

5,0652E+06

2.400

3,0791E-01

7,2614E+02

cabinovia ad ammorsamento automatico a 8 - 10 posti, L superiore a3.500 m

1,0073E+03

8,8390E+06

5,0652E+06

2.400

3,0791E-01

7,2614E+02

 

categoriaimpianto

A

B

C

Q’

Aq

Bq

Telemix

4,1716E-01

1,4050E+03

6,3949E+06

2.400

4,2753E-01

9,4087E+02

seggiovia ad ammorsamento automatico a 8 posti

1,0798E-01

1,5672E+03

4,7779E+06

2.400

2,0526E-01

4,4496E+02

seggiovia ad ammorsamento automatico a 6 posti

1,0803E-01

1,5680E+03

4,3021E+06

2.400

1,8996E-01

4,1362E+02

seggiovia ad ammorsamento automatico a 4 posti

9,3996E-02

1,3637E+03

3,7636E+06

2.400

5,2818E-01

1,1501E+03

seggiovia tri- o quadriposto ad ammorsamento fisso

-4,3176E-01

2,7925E+03

6,8793E+05

2.400

6,2344E-01

2,8762E+02

seggiovia mono- o biposto ammorsamento fisso

4,7486E-02

1,3232E+03

9,3729E+05

1.200

7,1669E-01

4,4083E+02

sciovia a fune alta o fune bassa

6,7416E-02

5,3318E+02

3,0914E+05

   900

1,0440E-01

4,7548E+01

L = lunghezza inclinata dell’impianto funiviario espressa in metri con approssimazione a due cifre decimali. Per gli impianti a moto continuo la lunghezza inclinata è data dalla somma delle corde geometriche delle singole campate; per le campate estreme la corda va riferita all’asse delle pulegge, motrice e di rinvio, con il carrello tenditore in posizione intermedia.

Q = portata oraria concessa per l’impianto in oggetto.

Il costo P di una cabinovia ad ammorsamento automatico da 6 posti è del 90 % di una cabinovia ad ammorsamento automatico equivalente da 8 – 10 posti.

Per cabinovie ad ammorsamento automatico con stazione intermedia su un ramo, il costo P aumenta del 18%, mentre una stazione intermedia su entrambi i rami fa aumentare il costo P del 25%.

Per seggiovie ad ammorsamento automatico il costo P aumenta del 15% con una stazione intermedia su un ramo.

Con seggiole carenate il costo P di seggiovie ad ammorsamento automatico aumenta dell’11%.

Per ogni metro di altezza di un sostegno di una cabinovia trifune ad ammorsamento automatico sono conteggiati 38.000,00 euro aggiuntivi a P.

Il costo convenzionale di una cabinovia in servizio urbano è pari a quello della tabella sopra riportata, incrementato del 10%.

Il costo P di una sciovia a fune bassa è pari al 30% dei costi P di una sciovia a fune alta.

(2) La seguente tabella riporta, espressi come valore percentuale del costo convenzionale P, i costi parziali per categoria di impianto, esclusi gli eventuali costi aggiuntivi di cui ai successivi punti (3) e (5):

categoria impianto

A

B

C

funivia bifune e “funifor”

60,32

30,67

9,01

cabinovia ad ammorsamento automatico 3S

72,29

16,71

11,00

cabinovia ad ammorsamento automatico 2S

72,29

16,71

11,00

cabinovia ad ammorsamento automatico a 12 - 16 posti

76,78

12,22

11,00

cabinovia ad ammorsamento automatico a 8 - 10 posti

76,49

12,08

11,43

telemix

76,78

12,22

11,01

 

seggiovia ad ammorsamento automatico a 8 posti

76,29

12,40

11,31

seggiovia ad ammorsamento automatico a 6 posti

76,29

12,40

11,31

seggiovia ad ammorsamento automatico a 4 posti

75,37

12,81

11,82

seggiovia triposto o quadriposto ad ammorsamento fisso

73,92

12,96

13,12

seggiovia mono o biposto ad ammorsamento fisso

74,32

12,01

13,67

sciovia a fune alta o fune bassa

69,52

14,30

16,18

A = costi relativi alle opere elettromeccaniche franco ditta costruttrice;

B = costi relativi alle opere edili strettamente indispensabili all’impianto funiviario;

C = costi relativi a trasporti, montaggi, allacciamenti elettrici, rilievi, tracciamenti, direzione lavori, progettazione, collaudi, altro.

Possono essere riconosciuti aumenti dei costi parziali fino al 30% per le opere edili e fino al 20% per gli altri costi parziali, fermo restando il costo convenzionale P.

(3) Il costo convenzionale per la fornitura e l’installazione della pedana mobile per le seggiovie ad ammorsamento fisso, inteso come costo aggiuntivo a P, è pari a 180.000,00 euro.

(4) Per la determinazione dei costi sia per la manutenzione straordinaria sia per le migliorie qualitative o innovazioni tecnologiche si ricorre, a seconda dei casi, a preventivi o consuntivi, limitando in ogni caso il costo massimo al costo convenzionale P di un equivalente impianto nuovo.

(5) Per le categorie di impianti alle quali non sia applicabile la formula di cui ai punti (1) e (2), come ad esempio nel caso di funicolari, ascensori inclinati, ecc., o per costi aggiuntivi al costo convenzionale P, dovuti a soluzioni tecniche particolarmente onerose, il costo si desume dal preventivo di spesa oppure dal conto consuntivo.

ALLEGATO C (articolo 19)

Minimi di garanzia per l’assicurazione della responsabilità civile per le linee funiviarie

(1) I minimi di garanzia per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dall’esercizio delle linee funiviarie in servizio pubblico sono stabiliti, per tipologia di impianti, per le somme non inferiori alle seguenti:

  1. a) per funivie bifune a va e vieni, funicolari ed impianti assimilabili:
    o 1) danni a cose e/o animali 600.000,00 euro
    o 2) danni a persone 2.500.000,00 euro
    o 3) catastrofe C x N x 250.000,00 euro
    dove:
    C = 0,30 per impianti fino a 35 persone per veicolo;
    C = 0,25 per impianti da 35 a 70 persone per veicolo;
    C = 0,20 per impianti da 70 e oltre persone per veicolo;
    N = numero massimo delle persone in linea di salita e di discesa.
  2. b) per funivie monofune ad ammorsamento automatico dei veicoli ed impianti assimilabili:
    o 1) danni a cose e/o animali 600.000,00 euro;
    o 2) danni a persone 2.500.000,00 euro;
    o 3) catastrofe C x N x 100.000,00 euro;
    dove:
    C = 0,30 per impianti fino a 250 persone in linea di salita e di discesa;
    C = 0,25 per impianti da 251 a 350 persone in linea di salita e di discesa;
    C = 0,20 per impianti con oltre 350 persone in linea di salita e di discesa;
    N = numero massimo delle persone in linea di salita e di discesa;
  3. c) per funivie monofune ad attacchi fissi ed impianti assimilabili:
    o 1) danni a cose e/o animali 600.000,00 euro;
    o 2) danni a persone 2.500.000,00 euro;
    o 3) catastrofe:
     a. 2.500.000,00 euro per impianti con massimo di 100 persone in linea di salita e di discesa;
     b. 3.500.00,00 euro per impianti con oltre 100 persone in linea di salita e di discesa;
  4. d) per sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili:
    o 1) danni a cose e/o animali 250.000,00 euro;
    o 2) danni a persone 2.500.000,00 euro;
    o 3) catastrofe 2.500.000,00 euro.

ALLEGATO D (articolo 20)

Contributo per oneri di sorveglianza

1. Il titolare della concessione è tenuto a versare annualmente il contributo per oneri di sorveglianza di cui all’articolo 28 della legge nella seguente misura per anno:

  1. 2.624,65 euro per funivie bifune, funicolari, funivie monofune ad ammorsamento automatico dei veicoli e impianti assimilabili.
    Per le linee di prima categoria il contributo corrisponde al 25% del suddetto importo; 3)
  2. 1.312,33 euro per funivie monofune ad attacchi fissi e impianti assimilabili; 4)
  3. 875,35 euro per sciovie, slittinovie e impianti assimilabili. 5)

2. Il contributo definito al punto 1 è soggetto ad aggiornamento nella misura della variazione percentuale dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come diffuso per il Comune di Bolzano dall’Istituto provinciale di statistica - ASTAT e riferito al mese di giugno.

3. L’aggiornamento del contributo avviene qualora il suddetto indice aumenti almeno del 10% rispetto alla precedente determinazione e l’applicazione dell’aggiornamento decorre dalla prima scadenza annuale di contributo successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la variazione.

3)
La lettera a) dell'allegato D, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 19 dicembre 2022, n. 29 e viene applicato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.P. 19 dicembre 2022, n. 29.
4)
La lettera b) dell'allegato D, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 19 dicembre 2022, n. 29 e viene applicato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.P. 19 dicembre 2022, n. 29.
5)
La lettera c) dell'allegato D, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 19 dicembre 2022, n. 29 e viene applicato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.P. 19 dicembre 2022, n. 29.

ALLEGATO E (articolo 20)

Compenso professionale per collaudo di impianti a fune

Costo convenzionale di costruzione (P+P’)

 

Percentuale per tutti gli impianti tranne le sciovie

550.000,00 euro

 

0,361

725.000,00 euro

 

0,269

1.100.000,00 euro

 

0,188

1.450.000,00 euro

 

0,148

2.175.000,00 euro

 

0,109

2.900.000,00 euro

 

0,091

3.700.000,00 euro

 

0,081

 

Costo convenzionale di costruzione (P+P’)

 

Percentuale per le sciovie

80.000,00 euro

 

0,63

155.000,00 euro

 

0,378

235.000,00 euro

 

0,302

310.000,00 euro

 

0,272

400.000,00 euro

 

0,261

 

Per importi delle opere superiori al massimo o inferiori al minimo indicato nella presente tabella, le percentuali restano invariate. Per valori intermedi le percentuali vengono determinate per interpolazione lineare.

ALLEGATO F (articolo 25)

Contrassegno distintivo di riconoscimento del personale addetto agli impianti funiviari a contatto con il pubblico

Scala 3:1

 

 

 

immagine

 

 

 

 

 

ALLEGATO G (articolo 27)

Elenco degli impianti di risalita di paese e degli impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici

Impianti di risalita di paese

 

Comune

Località

Nome dell’impianto

Società

 

 

Curon Venosta

Resia

Pofeln 2

SCHÖNEBEN S.p.a.

 

Malles

Mazia

Ramudla

SKILIFTVEREIN RAMUDLA

 

Nova Ponente

Nova Ponente

Nova Ponente

DORFLIFT DEUTSCHNOFEN Soc.coop.r.l.

 

Nova Ponente

Monte San Pietro

Panorama

SPORT CLUB PETERSBERG/ Amateure

 

Castelrotto

Oltretorrente

Palmer

SCIOVIA PALMER Sas di Pra Palmer Sas di Mahlknecht Carolin & Co. S.a.s.

 

Castelrotto

Oltretorrente

Furdenan

FURDENAN Snc di Ewald Insam

 

Selva di Val Gardena

Santa Christina

Plan da Tieja

TRAMANS Sas di Comploi Leo & C

 

Bressanone

Sant’Andrea

Randötsch

PLOSE SKI S.p.a.

 

Funes

San Pietro

Filler

SCIOVIA VAL DI FUNES S.r.l.

 

Velturno

Snodres

Maders

NEUE SKILIFT MADERS S.r.l.

 

Luson

Luson

Rungg

SCIOVIA LUSON Soc.Coop.

 

Rio di Pusteria

Maranza

Pobist

GITSCHBERG JOCHTAL S.p.a.

 

Racines

Ridanna

Gasse

FREIZEIT & SPORT RIDNAUN
KONSORTIAL S.r.l.

 

Brennero

Fleres

Fleres

FUNICOLARI LADURNS S.R.L.

 

Valle Aurina

Riobianco

Weissenbach

SKIRESSORT WEIßENBACH S.r.l.

 

Campo Tures

Riva di Tures

Pichllift

STEINKASSER MATTHIAS

 

Campo Tures

Riva di Tures

Bergerlift

BERGERLIFTE S.r.l.

 

Terento

Terento

Panorama

SKILIFT PANORAMA TERENTEN S.r.l.

 

Anterselva

Anterselva

Riepenlift

RIEPENLIFT ANTHOLZ S.r.l.

 

San Martino in Badia

Antermoia

Antermoia

CONSORZIO ANTERMOIA

 

Badia

La Villa

Col d’Altin

AGREITER CARLO

 

Valle di Casies

Santa Maddalena

Berglift

SKILIFTGESELLSCHAFT ST. MAGDALENA
GSIES S.r.l.

 

Valle di Casies

Colle

Pichl

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COLLE/CASIES SCI

 

Monguelfo-Tesido

Tesido

Guggenberg

GUGGENBERG SKILIFT S.r.l.

 

Sesto

Sesto

Waldheim 1

SCIOVIE WALDHEIM S.r.l.

 

 

Impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici

Comune

Comprensorio sciisitco

Nome degli impianti

Capacità complessiva persone/ora

Società

Curon Venosta

Vallelunga

Vallelunga-Massebneralm;

Massebneralm

1.440

SKIMASEBEN VALLELUNGA S.a.s.
DI SECCI ALESSANDRO & Co.

Curon Venosta

Malga San Valentino

San Valentino-Malga San Valentino;

San Valentino-Belpiano;

Vallatsch

2.058

SCHÖNEBEN S.p.a.

Malles

Watles

Pramajur-Höferalm;

Watles;

Tschunggai

4.007

TURISMO & TEMPO LIBERO S.r.l.

Senales

Lazaun

Lazaun;

Maso Corto;

Skilift Glocken

3.600

FUNIVIE GHIACCIAI VAL SENALES S.p.a.

Stelvio

Trafoi

Trafoi-Dosso delle Pecore;

Belvedere;

Schölmental

2.385

TRAFOI S.r.l.

Stelvio

Passo dello Stelvio

Stelvio-Trincerone;

Trincerone-Livrio;

Geister 1;

Geister 2

1.800

SOCIETÁ IMPIANTI FUNIVIARI ALLO STELVIO S.p.a.

Lana

Monte San Vigilio

Lana-Giogo San Vigilio;

Giogo San Vigilio-Dosso Larici;

Seehof;

Jocher

1.350

GIOGO SAN VIGILIO S.r.l.

Moso in Passiria

Plan

Grünboden;

Karjoch;

Gampen;

Zeppichl

 

 

 

 

4.300

FUNIVIA PFELDERS S.r.l.

Val Sarentino

Reinswald

San Martino-Pfnatsch;

Sattele;

Anger;

Pfnatsch

5.700

REINSWALDER BERGBAHNEN S.p.a.

Renon

Corno del Renon

Pemmern-Cima Lago Nero;

Corno del Renon;

Pennleger

3.400

RITTNER HORN BERGBAHNEN S.p.a.

Aldino

Oclini

Doladizza;

Corno Bianco;

Corno Nero 1;

Corno Nero 2

3.718

OCLINI S.r.l.

Castelrotto

Marinzen

Castelrotto - Marinzen

Dorflift Kastelruth

3.700

Marinzen Srl

Dorflift srl

Brennero

Ladurns

Ladurns

Wastenegg

Holzstube

5.307

FUNICOLARI LADURNS S.r.l.

Vipiteno

Monte Cavallo

Vipiteno-Monte Cavallo;

Stock;

Panorama

3.635

NUOVA MONTECAVALLO S.r.l.

Sesto

Passo di Monte Croce di Comelico

Kreuzberg 1;

Kreuzberg 1 bis

1.420

SCIOVIE PASSO MONTE CROCE SNC di Happacher Nikolaus

San Candido

Baranci

Innichen-Haunold;

Lärchen;

Untertal;

Doris;

Erschbaum

5.429

3 ZINNEN S.p.A.

Dobbiaco

Rienza

Trenker;

Rienza

1.800

IMPIANTI DI RISALITA DOBBIACO S.r.l.

Braies

Braies Vecchia

Kameriot;

Sonnleiten

1.438

SCIOVIE DI BRAIES S.r.l.

 

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