(1) L’articolo 29 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 29 (Requisiti professionali – Corsi e titoli di studio/formazione)
1. Ai fini della dimostrazione della qualificazione professionale sono riconosciuti i seguenti titoli di studio o di formazione, purché nei relativi ordinamenti o piani di studio siano previste sostanzialmente le materie di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge, e successive modifiche:
- diplomi di scuola secondaria di secondo grado o laurea, anche triennale;
- attestati di formazione professionale, rilasciati da un ente pubblico o da un ente munito dei relativi pubblici poteri, al termine di un percorso formativo di almeno 90 ore.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento delle qualificazioni professionali, di attestati e diplomi di formazione professionale, nonché dei titoli scolastici e accademici conseguiti all’estero, la Commissione per l’abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi può valutare e decidere, se tali titoli siano sufficienti per ottenere l’abilitazione. A tal fine devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- il titolo è stato rilasciato da un ente pubblico o da un ente munito dei relativi pubblici poteri di uno Stato membro dell’Unione europea o della Svizzera;
- il titolo è un diploma di scuola secondaria di secondo grado o una laurea, anche triennale, o l’attestato di un percorso di formazione professionale di almeno 90 ore, o un diploma di alta formazione corrispondente almeno al livello 6 del quadro europeo delle qualifiche (EQF);
- l’ordinamento o il piano di studi su cui si basa il titolo di studio/formazione presentato include sostanzialmente le materie di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge.
3. Il riconoscimento di titoli di studio/formazione rilasciati in uno Stato non appartenente all’Unione europea è accertato secondo le norme vigenti in materia.”