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m) Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2021, n. 71)
Tipologie di interventi paesaggistici non autorizzati e criteri per il calcolo delle relative sanzioni amministrative pecuniarie

1)
Pubblicato nel B.U. 11 marzo 2021, n. 10.

Art. 1 (Competenze e modalità per l’applicazione delle sanzioni)

(1) Le sanzioni ai sensi dell’articolo 99 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”, e successive modifiche, di seguito denominata “legge”, sono calcolate di volta in volta dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 67 della legge.

(2) Il rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 100 della legge è subordinato al preventivo accertamento dell’avvenuto pagamento della suddetta sanzione pecuniaria.

Art. 2 (Criteri per il calcolo delle sanzioni pecuniarie)

(1) La sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 99 della legge è pari al 50 per cento dei costi stimati per l’esecuzione dei lavori abusivi. La stima di tali costi è effettuata sulla base dell’elenco dei prezzi approvato annualmente dalla commissione tecnica ai sensi della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, oppure sulla base degli elenchi prezzi informativi delle opere edili e non edili. La quantificazione avviene sulla base di una perizia di stima redatta a firma di un tecnico abilitato/una tecnica abilitata, prodotta da parte del/della titolare della domanda.

(2) Nel caso in cui gli interventi su edifici non abbiano determinato la creazione di superfici utili e volumi ovvero un aumento delle superfici utili o dei volumi legittimamente realizzati, la sanzione pecuniaria è determinata come segue:

  1. essa è pari a euro 516,00 per interventi di manutenzione straordinaria;
  2. essa è pari a euro 1.700,00 in caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti su edifici.

(3) In caso di taglio non autorizzato ovvero di grave danneggiamento di alberi tale da pregiudicare il mantenimento della pianta o da alterarne la struttura in maniera sostanziale, è disposta la messa a dimora di piante sostitutive ai sensi dell’articolo 99 della legge. Il soggetto obbligato alla piantumazione compensativa deve anche garantire la crescita e il mantenimento delle piante. In questo caso si può prescindere dalla presentazione di un progetto in sanatoria.

(4) Oltre alla piantumazione compensativa, è dovuta una sanzione pecuniaria. Il relativo importo è determinato dall’ispettorato forestale territorialmente competente nella misura del 70 per cento del valore degli alberi. Se il comune territorialmente competente ha propri uffici o servizi preposti alla gestione e al mantenimento delle aree destinate a verde pubblico, la sanzione pecuniaria è determinata dai direttori/dalle direttrici di questi ultimi. Nei casi in cui l’esecuzione di una piantumazione compensativa non sia possibile per motivi oggettivi, la sanzione pecuniaria è determinata nella misura del 100 per cento del valore delle piante legnose abbattute.

(5) Il valore delle piante legnose abusivamente tagliate ovvero danneggiate è determinato dal valore medio di una pianta nuova pari a euro 175,00 moltiplicato per i coefficienti di cui alle tabelle 1 e 2. Adattamenti del valore medio sono disposti con deliberazione della Giunta provinciale su proposta della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

Tabella 1

Gesundheitszustand
Stato fitosanitario

gut
buono

mittelmäßig
medio

schlecht
cattivo

Standort
Posizione

 

 

 

im Landschaftsplan ausgewiesene Ansitze, Gärten und Parkanlagen/ Geschützte Grünanlagen
Ville, giardini e parchi/zone di verde protetto individuati nel piano paesaggistico

10

7

3

Andere Gebiete
Altre zone

8

5

2

Tabella 2

Stammdurchmesser
diametro del fusto

Koeffizient
coefficiente

bis/fino a 50 cm

2

bis/fino a 100 cm

5

mehr als/oltre 100 cm

10

Art. 3 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore a partire dal giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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