(1) La sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 99 della legge è pari al 50 per cento dei costi stimati per l’esecuzione dei lavori abusivi. La stima di tali costi è effettuata sulla base dell’elenco dei prezzi approvato annualmente dalla commissione tecnica ai sensi della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, oppure sulla base degli elenchi prezzi informativi delle opere edili e non edili. La quantificazione avviene sulla base di una perizia di stima redatta a firma di un tecnico abilitato/una tecnica abilitata, prodotta da parte del/della titolare della domanda.
(2) Nel caso in cui gli interventi su edifici non abbiano determinato la creazione di superfici utili e volumi ovvero un aumento delle superfici utili o dei volumi legittimamente realizzati, la sanzione pecuniaria è determinata come segue:
- essa è pari a euro 516,00 per interventi di manutenzione straordinaria;
- essa è pari a euro 1.700,00 in caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti su edifici.
(3) In caso di taglio non autorizzato ovvero di grave danneggiamento di alberi tale da pregiudicare il mantenimento della pianta o da alterarne la struttura in maniera sostanziale, è disposta la messa a dimora di piante sostitutive ai sensi dell’articolo 99 della legge. Il soggetto obbligato alla piantumazione compensativa deve anche garantire la crescita e il mantenimento delle piante. In questo caso si può prescindere dalla presentazione di un progetto in sanatoria.
(4) Oltre alla piantumazione compensativa, è dovuta una sanzione pecuniaria. Il relativo importo è determinato dall’ispettorato forestale territorialmente competente nella misura del 70 per cento del valore degli alberi. Se il comune territorialmente competente ha propri uffici o servizi preposti alla gestione e al mantenimento delle aree destinate a verde pubblico, la sanzione pecuniaria è determinata dai direttori/dalle direttrici di questi ultimi. Nei casi in cui l’esecuzione di una piantumazione compensativa non sia possibile per motivi oggettivi, la sanzione pecuniaria è determinata nella misura del 100 per cento del valore delle piante legnose abbattute.
(5) Il valore delle piante legnose abusivamente tagliate ovvero danneggiate è determinato dal valore medio di una pianta nuova pari a euro 175,00 moltiplicato per i coefficienti di cui alle tabelle 1 e 2. Adattamenti del valore medio sono disposti con deliberazione della Giunta provinciale su proposta della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio.
Tabella 1
| | | | Gesundheitszustand Stato fitosanitario | gut buono | mittelmäßig medio | schlecht cattivo |
Standort Posizione | | | |
im Landschaftsplan ausgewiesene Ansitze, Gärten und Parkanlagen/ Geschützte Grünanlagen Ville, giardini e parchi/zone di verde protetto individuati nel piano paesaggistico | 10 | 7 | 3 |
Andere Gebiete Altre zone | 8 | 5 | 2 |
Tabella 2
| | Stammdurchmesser diametro del fusto | Koeffizient coefficiente |
bis/fino a 50 cm | 2 |
bis/fino a 100 cm | 5 |
mehr als/oltre 100 cm | 10 |