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Delibera 10 agosto 2021, n. 689
Approvazione dei criteri per la concessione di contributi a imprese ed enti di formazione per azioni di formazione continua aziendali, extra-aziendali o rivolte a persone occupate o in cerca di occupazione

Allegato A

Criteri per la concessione di contributi a imprese ed enti di formazione per azioni di formazione continua aziendali, extra-aziendali o rivolte a persone occupate o in cerca di occupazione

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per azioni di formazione continua, di seguito denominate azioni formative, ai sensi delle leggi provinciali 10 agosto 1977, n. 29, e successive modifiche, e 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche. I contributi possono essere concessi a:

a) imprese che organizzano azioni formative ad hoc all’interno dell’azienda per il proprio personale, al fine di rispondere a specifiche esigenze proprie e dei propri dipendenti;

b) imprese i cui dipendenti partecipano ad azioni formative extra-aziendali aperte a tutti. In tal caso, con il contributo pubblico è finanziata una parte della quota di partecipazione;

c) enti di formazione che svolgono azioni formative aperte a tutti rivolte a persone occupate e in cerca di occupazione.

Art. 2
Definizioni

1. Ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

2. L’articolo 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 definisce le nozioni di microimpresa, piccola impresa e media impresa. L’articolo 2, punto 24, del suddetto regolamento definisce la nozione di grande impresa.

Capo II
Azioni formative all’interno dell’azienda

Art. 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), esclusivamente le imprese aventi sede in provincia di Bolzano o che comunque esercitano in provincia di Bolzano la propria attività.

Art. 4
Destinatari

1. Le azioni formative devono essere destinate ad almeno sei lavoratori dipendenti, occupati in provincia di Bolzano presso la sede legale o presso un’unità produttiva dell’impresa richiedente, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro e dalla qualifica, ad eccezione dei volontari, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. Sono ammessi tra i destinatari anche i proprietari/i titolari, i soci e i collaboratori familiari che svolgono la propria attività principale nell’impresa.

Art. 5
Azioni formative agevolabili e non agevolabili

1. Sono agevolabili le azioni formative, sia in presenza, sia in formati online, della durata massima di 500 ore di lezione/unità di apprendimento complessive (1 ora di lezione/unità di apprendimento = 60 minuti). Le azioni formative devono avere contenuti tecnico-professionali attinenti al settore economico dell’impresa nonchè alle prospettive professionali e alle esigenze di qualificazione e aggiornamento delle persone ivi occupate.

2. Ogni azione formativa deve comprendere almeno 16 ore di lezione/unità di apprendimento e può essere costituita da uno o più corsi di formazione. Sono agevolabili solamente i corsi ai quali partecipano almeno sei persone occupate nell’impresa.

3. Non sono agevolabili:

a) le lezioni individuali;

b) il coaching, la supervisione e la consulenza;

c) i corsi in ambito sanitario che vertono su temi quali terapia, diagnosi e cura di dolori e disturbi e simili;

d) i corsi con contenuti esoterici o ideologici;

e) i corsi per il conseguimento di patenti di guida di ogni tipo;

f) la formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche;

g) le azioni formative già presenti, in forma comparabile, nell’offerta formativa delle scuole professionali provinciali;

h) le azioni formative obbligatorie per legge in base alla normativa europea, statale o provinciale (ad es. apprendistato);

i) le azioni formative già co-finanziate direttamente con fondi pubblici;

j) i corsi di lingua che forniscono le conoscenze di base;

k) le azioni formative in cui l'attività di docenza viene svolta esclusivamente da personale interno.

Art. 6
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a) costi del personale docente, interno o esterno (1 ora di lezione/unità di apprendimento = 60 minuti):

b) spese di viaggio;

c) locazione delle aule didattiche;

d) costi del personale partecipante alla formazione.

2. Per il personale docente di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione quanto segue:

a) per determinare l’ammontare dei costi relativi al personale docente interno delle imprese dev’essere calcolato il costo orario medio del lavoro del personale coinvolto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7. In ogni caso non può essere superato il compenso massimo previsto per il personale docente esterno ai sensi della lettera b) del presente comma;

b) per il personale docente esterno si distinguono, in base al titolo di studio e all’esperienza didattica e di lavoro, le seguenti tre fasce di compenso:

1) fascia A: fino a 120,00 euro per ogni ora di lezione/unità di apprendimento. Rientrano in tale fascia: docenti/relatori, liberi professionisti, dirigenti di imprese private o della pubblica amministrazione con esperienza professionale almeno decennale nel profilo o nel settore di riferimento;

2) fascia B: fino a 100,00 euro per ogni ora di lezione/unità di apprendimento. Rientrano in tale fascia: docenti/relatori, liberi professionisti, dirigenti di imprese private o della pubblica amministrazione con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o nel settore di riferimento;

3) fascia C: fino a 80,00 euro per ogni ora di lezione/unità di apprendimento. Rientrano in tale fascia: docenti/relatori, liberi professionisti, dirigenti di imprese private o della pubblica amministrazione con esperienza professionale almeno triennale nel profilo o nel settore di riferimento;

c) gli importi di cui alla lettera b) sono da intendersi al netto dell’IVA e di ogni altro onere (casse di previdenza dei liberi professionisti, contributo previdenziale obbligatorio e simili) e al lordo della ritenuta d’acconto;

d) i costi totali ammissibili del personale docente interno ed esterno sono determinati moltiplicando rispettivamente il costo orario medio del lavoro o il compenso orario applicabile per il numero di ore lezione/unità di apprendimento previste. Le ore prestate dovranno essere rendicontate tramite la documentazione prevista dall’articolo15, comma 3, lettera b) o c).

3. Per le spese di viaggio di cui al comma 1, lettera b), trova applicazione qualto segue:

a) sono ammissibili le sole spese di viaggio del personale docente esterno per azioni formative in presenza;

b) vengono riconosciute le sole spese sostenute per coprire il percorso di andata e ritorno dalla propria residenza al luogo in cui si svolge la formazione, servendosi del proprio automezzo o dei mezzi di trasporto pubblici, incluso l’aereo qualora la località da raggiungere disti almeno 300 chilometri dal luogo di partenza;

c) in caso di utilizzo del proprio automezzo sono riconosciute, in base alla normativa provinciale vigente sulle missioni, oltre all’indennità chilometrica, anche le spese relative ai pedaggi autostradali e le spese per il parcheggio, dietro presentazione delle relative ricevute. Le spese di taxi sono ammesse solo in casi motivati.

4. Per la locazione delle aule didattiche di cui al comma 1, lettera c), trova applicazione quanto segue:

a) l’importo stabilito per la locazione deve essere indicato a preventivo e documentato a rendiconto tramite fattura quietanzata. La spesa massima ammissibile al giorno è pari a 300,00 euro;

b) non sono ammissibili le spese per l’utilizzo di aule di proprietà dell’impresa richiedente o dell’organizzazione alla quale questa aderisce.

5. Per i costi del personale partecipante alla formazione di cui al comma 1, lettera d), trova applicazione quanto segue:

a) poiché la partecipazione dei dipendenti alla formazione in orario di servizio comporta per l’impresa beneficiaria dei costi di mancato reddito (costo del mancato lavoro), tali costi del personale, da indicare a preventivo, possono essere riconosciuti ai soli fini del calcolo del cofinanziamento privato. L’impresa può comunque rinunciare a chiedere il riconoscimento di tali costi;

b) i costi per la partecipazione alla formazione di proprietari/titolari, soci e collaboratori familiari non sono riconosciuti come costi del personale;

c) per il riconoscimento dei costi del personale si considerano unicamente le ore di partecipazione effettiva alla formazione da parte dei dipendenti;

d) per determinare l’ammontare dei costi del personale si moltiplica il costo orario medio del lavoro dei singoli partecipanti, calcolato ai sensi dell’articolo 7, per il numero previsto di ore di formazione da frequentare durante l’orario di lavoro. Le ore frequentate dovranno essere rendicontate tramite la documentazione di cui all’articolo 15, comma 3, lettera b) o c).

Art. 7
Calcolo del costo orario medio del lavoro

1. Il costo orario medio del lavoro è calcolato sulla base della retribuzione e degli oneri sociali previsti dal contratto collettivo di riferimento e da eventuali integrazioni. In particolare, si effettua il seguente calcolo:

base annua lorda

+ tredicesima

+ quattordicesima (se prevista) ed eventuali elementi aggiuntivi stabiliti dal contratto

= retribuzione annua lorda

+ contributi previdenziali (ad es. INPS), contributi INAIL ed eventuali fondi pensione complementari a carico dell’impresa

+ TFR maturato

= costo totale per l’impresa

/ numero ore lavorative (contratto collettivo al netto di ferie, permessi, festività)

= costo orario medio del lavoro.

2. Nel calcolo del costo orario medio del lavoro non si tiene conto di eventuali premi, straordinari e simili.

Art. 8
Entità del contributo

1. Per l’attuazione dell’azione formativa può essere concesso un contributo fino a 30.000,00 euro per ogni domanda.

2. Ogni impresa può presentare più domande di contributo in un anno solare. Ogni ulteriore domanda può essere presentata solo dopo la conclusione della precedente azione formativa finanziata.

3. Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 651/2014, per le diverse categorie di impresa sono previste le seguenti percentuali di contributo:

categorie d’impresa

percentuale di contributo calcolata sulle spese ammesse

grande impresa

50%

media impresa  

60%

piccola impresa o microimpresa

70%

Art. 9
Regime di contribuzione

1. La presente misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ed è compatibile con il mercato interno ed esentata dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 10
Linee guida sui costi

1. I costi dell’azione formativa non coperti dal contributo pubblico sono a carico dell’impresa.

2. In materia di cumulo, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014.

3. I costi del personale partecipante alla formazione non vengono rimborsati. Possono essere riconosciuti, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, solo ai fini del calcolo del cofinanziamento privato.

4. Qualunque sia l'ammontare dei costi del personale partecipante alla formazione, il contributo massimo non può in alcun caso superare la somma delle voci di spesa riconosciute di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4.

5. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, l’IVA costituisce spesa ammissibile solo se è totalmente o parzialmente indetraibile ed è stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. In questo caso il costo totale dell’azione formativa può essere calcolato al lordo dell’IVA, fermo restando che ciascuna impresa deve conformarsi al proprio regime fiscale.

Art. 11
Presentazione delle domande

1. La domanda, redatta sul modulo predisposto dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca, deve essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’impresa e presentata, completa degli allegati previsti, alla Direzione stessa.

2. La domanda deve essere presentata almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'azione formativa.

3. La domanda va presentata con una delle seguenti modalità:

a) tramite posta elettronica certificata (PEC). La domanda è valida se sottoscritta con firma digitale o se sottoscritta con firma autografa e presentata con una copia del documento di identità;

b) tramite posta elettronica ordinaria, a meno che il soggetto richiedente non sia obbligato a utilizzare la posta elettronica certificata (PEC). La domanda è valida se sottoscritta con firma digitale o se sottoscritta con firma autografa e presentata con una copia del documento di identità;

c) attraverso i servizi online dell’Amministrazione provinciale.

4. La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata da imprese di cui all’articolo 3, nel rispetto dei termini previsti.

5. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione del regime di contribuzione e dichiarazione Deggendorf;

b) preventivo di spesa, redatto sul modulo predisposto dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca;

c) documentazione e calcolo dei costi del personale partecipante alla formazione, compreso il calcolo del costo orario medio del lavoro;

d) elenco dei partecipanti (in forma di tabella Excel predisposta dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca);

e) curriculum vitae datato e firmato di ciascun docente, di data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione della domanda, con oscuramento preventivo dei dati non attinenti alle qualifiche e alle esperienze professionali.

6. Eventuali documenti di spesa, incluse le fatture di acconto, o pagamenti antecedenti la data di presentazione della domanda determinano l’esclusione dal contributo dell’intera azione formativa.

Art. 12
Esame di merito delle domande e concessione del contributo

1. Le azioni formative agevolabili ai sensi dell’articolo 5 sono esaminate dalla commissione di cui all’articolo 48 in relazione ai seguenti aspetti:

a) coerenza e corrispondenza delle azioni formative rispetto ai settori di attività dell’impresa;

b) fabbisogno professionale e formativo del personale occupato presso l’impresa;

c) adeguatezza delle azioni formative in rapporto ai costi, alla durata, alle finalità generali, ai contenuti e ai metodi.

2. Il direttore/La direttrice della Ripartizione provinciale Amministrazione, Istruzione e Formazione decide sulla concessione o mancata concessione del contributo in base all’esame di merito eseguito dalla commissione di cui all’articolo 48. Il risultato è comunicato alle imprese richiedenti per iscritto. In assenza della comunicazione scritta relativa alla concessione del contributo, le imprese avviano l'azione formativa sotto la propria responsabilità; in caso di mancata concessione del contributo, non verrà riconosciuta alcuna spesa.

3. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata e sono finanziate fino a esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 13
Avvio, svolgimento e conclusione delle azioni formative

1. L’azione formativa deve iniziare entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Per lo svolgimento e l’attestazione delle azioni formative deve essere utilizzata la documentazione prevista dall’articolo 15, comma 3, lettera b) o c). Tale documentazione deve essere tenuta in modo corretto e accurato e, ove previsto, deve essere corredata di tutte le firme necessarie.

3. La concessione del contributo si riferisce unicamente all’azione formativa specificata dall’impresa beneficiaria nella domanda.

4. Eventuali modifiche relative ai partecipanti, al calendario, all'orario o alla sede dei corsi devono essere comunicate tempestivamente alla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca.

5. Se il numero dei partecipanti scende al di sotto delle sei persone, per la prosecuzione dell’azione formativa è necessaria un’autorizzazione espressa. Lo stesso vale anche per eventuali modifiche relative al contenuto dell’azione formativa o al personale docente.

6. Il preventivo di spesa approvato è vincolante. Non sono ammesse variazioni.

7. L'azione formativa deve essere interamente realizzata e conclusa entro l’anno solare in cui viene presentata la domanda di contributo.

8. Se l’azione formativa è costituita da più corsi di formazione, è necessario che sia realizzato e concluso entro il termine di cui al comma 7 almeno il 50 per cento di tali corsi.

Art. 14
Frequenza obbligatoria e attestati di frequenza

1. Le imprese beneficiarie sono obbligate a svolgere tutte le ore di lezione/unità di apprendimento previste.

2. I partecipanti devono frequentare almeno l’80 per cento delle suddette ore, salvo gravi e comprovati motivi di impedimento.

3. A conclusione dell’azione formativa deve essere rilasciato ai partecipanti l’attestato di frequenza.

Art. 15
Rendicontazione e liquidazione

1. La rendicontazione deve essere presentata alla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca entro 60 giorni dal termine dell’azione formativa.

2. In casi particolari debitamente motivati, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di ulteriori 90 giorni, previa apposita domanda da presentarsi prima della scadenza del termine stesso.

3. Per la rendicontazione deve essere presentata la seguente documentazione:

a) elenco riepilogativo delle spese sostenute, nella medesima forma e articolazione del preventivo approvato;

b) in caso di azioni formative in presenza, i registri didattici di presenza messi a disposizione dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca, da cui devono risultare:

1) la presenza dei singoli partecipanti, da documentare con la rispettiva firma;

2) le ore prestate dal personale docente, da documentare con la rispettiva firma;

c) in caso di azioni formative in formati online:

1) a conferma della presenza dei singoli partecipanti:

1.1) la registrazione generata dalla piattaforma online oppure

1.2) le prove dei risultati dell'apprendimento oppure

1.3) qualsiasi altra prova fornita a tale scopo;

2) a conferma delle ore prestate dal personale docente:

2.1) la registrazione generata dalla piattaforma online oppure

2.2) qualsiasi altra prova fornita a tale scopo;

d) elenco definitivo e aggiornato dei partecipanti (in forma di tabella excel predisposta dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca);

e) dichiarazione di avvenuto rilascio degli attestati di frequenza;

f) dichiarazione sugli eventuali uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per la stessa azione formativa;

g) documentazione contabile:

1) fatture elettroniche, comprensive di file XML e relativa conversione in PDF operata per tramite il sistema di interscambio (SDI) – contenente tutti gli elementi della fattura, compresi gli identificativi di trasmissione) –, scaricati dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Le fatture estere devono essere presentate in formato PDF;

2) note onorario e altri documenti giustificativi delle spese sostenute;

3) conferme di pagamento in forma di documenti bancari relative a tutti i documenti contabili di cui ai punti 1 e 2;

h) buste paga del personale docente interno e calcolo del relativo costo orario medio del lavoro;

i) calcolo del costo orario medio del lavoro del personale partecipante alla formazione;

j) relazione finale sulla realizzazione e sui risultati dell’azione formativa.

4. Conclusa la verifica della documentazione presentata a rendiconto e del regolare svolgimento dell’azione formativa, il contributo è liquidato sulla base del preventivo di spesa approvato e dei costi riconosciuti in sede di rendicontazione.

Art. 16
Revoca del contributo

1. Fatti salvi casi particolari debitamente motivati, il mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 comporta la revoca del contributo.

2. In caso di mancato rispetto della condizione di cui all’articolo 13, comma 8 (percentuale di realizzazione dei corsi dell’azione formativa approvata inferiore al 50 per cento), o se vengono riscontrate gravi irregolarità nelle attività didattiche, nell’organizzazione o nell’amministrazione dell’azione formativa autorizzata, il contributo viene revocato.

3. Qualora, dopo l’avvenuta liquidazione del contributo, si riscontri la mancanza dei requisiti previsti, il mancato rispetto degli obblighi assunti, la presentazione di dichiarazioni non veritiere o mendaci o l’omissione di informazioni dovute, il contributo viene revocato.

4. In caso di revoca di un contributo già liquidato, l’impresa beneficiaria deve restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

Capo III
Azioni formative extra-aziendali

Art. 17
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), le microimprese e le piccole imprese aventi sede in provincia di Bolzano o che comunque esercitano in provincia di Bolzano la propria attività.

2. Il contributo può essere richiesto solo per le persone occupate nell’impresa richiedente.

Art. 18
Destinatari

1. Destinatari delle azioni formative sono fino a cinque lavoratori dipendenti, occupati in provincia di Bolzano presso la sede legale o presso un’unità produttiva dell’impresa richiedente, ad eccezione dei volontari. Tra i destinatari sono ammessi anche i proprietari/i titolari, i soci e i collaboratori familiari che svolgono la propria attività principale nell’impresa richiedente.

Art. 19
Azioni formative agevolabili e non agevolabili

1. Sono agevolabili le azioni formative, sia in presenza, sia in formati online, della durata massima di 500 ore di lezione/unità di apprendimento complessive (1 ora di lezione/unità di apprendimento = 60 minuti). Le azioni formative possono svolgersi in Italia o all’estero e devono avere contenuti tecnico-professionali attinenti al settore economico dell'impresa nonché alle prospettive professionali e alle esigenze di qualificazione e aggiornamento delle persone ivi occupate.

2. Ogni azione formativa può essere costituita da uno o più corsi di formazione.

3. Non sono agevolabili:

a) le lezioni individuali;

b) il coaching, la supervisione e la consulenza, le visite a fiere e congressi;

c) le azioni formative realizzate direttamente sul luogo di lavoro o nell’azienda stessa;

d) i corsi di lingua;

e) i corsi scolastici e i corsi di laurea;

f) i corsi in ambito sanitario che che vertono su temi quali terapia, diagnosi e cura di dolori e disturbi e simili;

g) i corsi che con contenuti esoterici o ideologici;

h) i corsi per il conseguimento di patenti di guida di ogni tipo;

i) la formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche;

j) le azioni formative già presenti, in forma comparabile, nell’offerta formativa delle scuole professionali provinciali;

k) le azioni formative obbligatorie per legge in base alla normativa europea, statale o provinciale (ad es. apprendistato);

l) le azioni formative già co-finanziate direttamente con fondi pubblici.

Art. 20
Soggetti erogatori

1. Le azioni formative per le quali si richiede il contributo possono essere erogate solo da enti pubblici o privati, o da società pubbliche o private, aventi fra le proprie finalità statutarie la formazione e l’aggiornamento professionale.

2. I soggetti erogatori di cui al comma 1 devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere accreditati per la formazione continua,

b) essere certificati ISO, EFQM o altro sistema certificatorio riconosciuto,

c) avere adeguate referenze ed esperienza nel settore specifico.

3. Il soggetto erogatore delle azioni formative non può coincidere con l’impresa richiedente.

Art. 21
Spese ammissibili

1. Ѐ ammissibile unicamente la quota di partecipazione all’azione formativa specificata nella domanda e approvata.

2. La commissione di cui all’articolo 48 determina annualmente l’ammontare massimo della quota di partecipazione riconosciuta per ogni ora di lezione/unità di apprendimento.

3. Non sono riconosciute spese di vitto e alloggio, per certificazioni ed esami, per il materiale didattico e simili.

Art. 22
Entità del contributo

1. A ogni impresa può essere concesso un contributo massimo di 10.000,00 euro per ogni anno solare. L’importo massimo del contributo per singola persona ammonta a 3.000,00 euro per anno solare.

2. Ogni impresa può presentare più domande di contributo in un anno solare.

3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, l’azione formativa può consistere in uno o più corsi. Il contributo viene concesso solo se la quota di partecipazione per persona e per corso è di almeno 400,00 euro.

4. Il contributo ammonta, al massimo, all’80 per cento della quota di partecipazione riconosciuta.

Art. 23
Regime di contribuzione

1. La presente misura costituisce “aiuto di importanza minore (de minimis)” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

Art. 24
Linee guida sui costi

1. I costi dell’azione formativa non coperti dal contributo pubblico sono a carico dell’impresa.

2. In materia di cumulo, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

3. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, l’IVA costituisce spesa ammissibile solo se è totalmente o parzialmente indetraibile ed è stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. In questo caso la quota di partecipazione all’azione formativa può essere calcolata al lordo dell’IVA, fermo restando che ciascuna impresa deve conformarsi al proprio regime fiscale.

Art. 25
Presentazione delle domande

1. La domanda, redatta sul modulo predisposto dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca, deve essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’impresa e presentata, completa degli allegati previsti, alla Direzione stessa.

2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il giorno antecedente l’inizio dell’azione formativa.

3. La domanda va presentata con una delle seguenti modalità:

a) tramite posta elettronica certificata (PEC). La domanda è valida se sottoscritta con firma digitale o se sottoscritta con firma autografa e presentata con una copia del documento di identità;

b) tramite posta elettronica ordinaria, a meno che il soggetto richiedente non sia obbligato a utilizzare la posta elettronica certificata (PEC). La domanda è valida se sottoscritta con firma digitale o se sottoscritta con firma autografa e presentata con una copia del documento di identità;

c) attraverso i servizi online dell’Amministrazione provinciale.

4. La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata da imprese di cui all’articolo 17, nel rispetto dei termini previsti.

5. Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione “de minimis”.

6. Eventuali documenti di spesa, incluse le fatture di acconto, o pagamenti, antecedenti la data di presentazione della domanda determinano l’esclusione dal contributo dell’intera azione formativa.

Art. 26
Esame di merito delle domande e concessione del contributo

1. Le azioni formative agevolabili ai sensi dell’articolo 19 sono esaminate dalla commissione di cui all’articolo 48 in relazione ai seguenti aspetti:

a) coerenza e corrispondenza delle azioni formative rispetto ai settori di attività dell’impresa;

b) fabbisogno professionale e formativo del personale occupato presso l’impresa;

c) adeguatezza della quota di partecipazione all’azione formativa.

2. La commissione ha facoltà di chiedere chiarimenti o eventuali integrazioni.

3. Il direttore/La direttrice della Ripartizione provinciale Amministrazione, Istruzione e Formazione decide sulla concessione o mancata concessione del contributo in base all’esame di merito eseguito dalla commissione di cui all’articolo 48. Il risultato è comunicato alle imprese richiedenti per iscritto. In assenza della comunicazione scritta relativa alla concessione del contributo, la partecipazione all’azione formativa avviene sotto la responsabilità dell’impresa richiedente. In caso di mancata concessione del contributo, la quota di partecipazione non verrà riconosciuta.

4. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata e sono finanziate fino a esaurimento dei fondi disponibili.

5. La commissione di cui all’articolo 48 può determinare la quota delle risorse finanziarie assegnate annualmente che sarà impiegata per il finanziamento di azioni formative che non terminano nell’anno di presentazione della domanda, ma negli anni seguenti.

Art. 27
Avvio, svolgimento e conclusione delle azioni formative

1. L’azione formativa deve iniziare entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. La concessione del contributo si riferisce unicamente all’azione formativa specificata dall’impresa beneficiaria nella domanda.

3. Eventuali modifiche relative al calendario, all'orario o alla sede dei corsi devono essere debitamente motivate e comunicate tempestivamente alla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca.

4. Fatti salvi casi particolari, debitamente motivati, l’azione formativa deve essere interamente realizzata e conclusa entro 24 mesi dalla presentazione della domanda di contributo.

Art. 28
Attestato di frequenza

1. La partecipazione all'azione formativa deve essere comprovabile con un attestato di frequenza.

Art. 29
Rendicontazione e liquidazione

1. La rendicontazione deve essere presentata alla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca entro 60 giorni dal termine dell’azione formativa.

2. In casi particolari debitamente motivati, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di ulteriori 90 giorni, previa apposita domanda da presentarsi prima della scadenza del termine stesso.

3. Per la rendicontazione deve essere presentata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sul possesso degli attestati di frequenza rilasciati dal soggetto erogatore;

b) dichiarazione sugli eventuali uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per la stessa azione formativa;

c) documentazione contabile:

1) fatture elettroniche, comprensive di file XML e relativa conversione in PDF operata tramite il sistema di interscambio (SDI) – contenente tutti gli elementi della fattura compresi gli identificativi di trasmissione), scaricati dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Le fatture estere devono essere presentate in formato PDF;

2) conferme di pagamento in forma di documenti bancari relativi ai documenti contabili di cui al punto 1.

4. Conclusa la verifica della documentazione presentata a rendiconto e del regolare svolgimento dell’azione formativa, il contributo è liquidato sulla base dei costi riconosciuti in sede di rendicontazione.

Art. 30
Revoca del contributo

1. Fatti salvi casi particolari debitamente motivati, il mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 comporta la revoca del contributo.

2. Qualora, dopo l’avvenuta liquidazione del contributo, si riscontri la mancanza dei requisiti previsti, il mancato rispetto degli obblighi assunti o la presentazione di dichiarazioni non veritiere o mendaci o l’omissione di informazioni dovute, il contributo viene revocato.

3. In caso di revoca di un contributo già liquidato, l’impresa beneficiaria deve restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

Capo IV
Enti di formazione

Art. 31
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), le seguenti imprese, di seguito denominate enti di formazione, che prevedono, tra le proprie finalità statutarie, la formazione e l’aggiornamento professionale:

a) enti pubblici e privati e organismi di formazione professionale;

b) enti bilaterali costituiti dalle parti sociali;

c) collegi e ordini professionali.

2. Gli enti di formazione di cui al comma 1 devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere accreditati per la formazione continua;

b) essere certificati ISO, EFQM o altro sistema certificatorio riconosciuto;

c) avere adeguate referenze ed esperienza nel settore specifico.

3. Gli enti di formazione di cui al comma 1 devono avere sede in provincia di Bolzano o comunque esercitare in provincia di Bolzano la propria attività.

Art. 32
Destinatari

1. Le azioni formative agevolabili devono essere destinate a:

a) persone occupate presso la sede legale o un’unità produttiva di un’impresa in provincia di Bolzano;

b) persone residenti in provincia di Bolzano che sono in possesso dello stato di disoccupazione e che sono immediatamente disponibili ad accettare una congrua offerta di lavoro.

2. Non possono rientrare fra i destinatari i dipendenti dell’ente di formazione richiedente.

Art. 33
Azioni formative agevolabili e non agevolabili

1. Sono agevolabili le azioni formative (corsi, percorsi formativi o workshop, di seguito denominati corsi), sia in presenza, sia in formati online, della durata massima di 500 ore di lezione/unità di apprendimento complessive (1 ora di lezione/unità di apprendimento = 60 minuti). Le azioni formative devono avere contenuti tecnico-professionali ed essere erogate in provincia di Bolzano.

2. Sono agevolabili solamente le azioni formative alle quali partecipano, salvo casi motivati, almeno otto persone.

3. Le azioni formative devono essere finalizzate in particolare:

a) all’adeguamento delle conoscenze e delle abilità alle nuove esigenze professionali;

b) all’ampliamento delle conoscenze e delle abilità al fine della progressione professionale ed economica;

c) all’acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie per svolgere una nuova professione;

d) al reinserimento nel mercato del lavoro;

e) alla specializzazione professionale (ad esempio corsi di preparazione ad esami per l’abilitazione all’esercizio di determinate attività).

4. Non sono agevolabili:

a) il coaching, la supervisione, la consulenza;

b) i corsi di lingua;

c) i corsi in ambito sanitario che vertono su temi quali terapia, diagnosi e cura di dolori e disturbi e simili;

d) i corsi che con contenuti esoterici o ideologici;

e) i corsi per il conseguimento di patenti di guida di ogni tipo;

f) le azioni formative già presenti, in forma comparabile, nell’offerta formativa delle scuole professionali provinciali;

g) le azioni formative già cofinanziate direttamente con fondi pubblici;

h) congressi, convegni, conferenze, fiere e simili.

Art. 34
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a) costi diretti:

1) direzione di corso (personale interno o esterno);

2) personale docente (interno o esterno);

3) tutoraggio (personale interno o esterno);

4) spese di viaggio;

5) spese di vitto;

6) noleggio delle attrezzature didattiche;

7) locazione delle aule didattiche;

8) materiale didattico;

b) costi indiretti:

1) costi del personale per attività amministrative e contabili;

2) costi fissi.

2. Per la direzione di corso di cui al comma 1, lettera a), numero 1), trova applicazione quanto segue:

a) la presente voce di spesa comprende i costi per la pianificazione, la preparazione e la realizzazione dell’azione formativa;

b) le spese per la direzione di corso sono ammissibili fino a un massimo del 40 per cento del totale delle ore di formazione (teorica e pratica);

c) per determinare l’ammontare dei costi relativi al personale interno degli enti di formazione dev’essere calcolato il costo orario medio del lavoro del personale coinvolto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35. In ogni caso non può essere superato il compenso massimo previsto per il personale esterno ai sensi della lettera d) del presente comma;

d) per il personale esterno, il compenso massimo previsto è di 80,00 euro all’ora;

e) per il calcolo dei costi della direzione di corso si applicano le disposizioni generali di cui all’articolo 35, commi 1 e 3.

3. Per il personale docente di cui al comma 1, lettera a), numero 2), trova applicazione quanto segue:

a) per determinare l’ammontare dei costi relativi al personale docente interno degli enti di formazione dev’essere calcolato il costo orario medio del lavoro del personale coinvolto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35. In ogni caso non può essere superato il compenso massimo previsto per il personale docente esterno ai sensi della lettera b) del presente comma;

b) per il personale docente esterno si distinguono, in base al titolo di studio e all’esperienza didattica e di lavoro, le seguenti tre fasce di compenso:

1) fascia A: fino a 120,00 euro per ogni ora di lezione/unità di apprendimento. Rientrano in tale fascia: docenti/relatori, liberi professionisti, dirigenti di imprese private o della pubblica amministrazione con esperienza professionale almeno decennale nel profilo o nel settore di riferimento;

2) fascia B: fino a 100,00 euro per ogni ora di lezione/unità di apprendimento. Rientrano in tale fascia: docenti/relatori, liberi professionisti, dirigenti di imprese private o della pubblica amministrazione con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o nel settore di riferimento;

3) fascia C: fino a 80,00 euro per ogni ora di lezione/unità di apprendimento. Rientrano in tale fascia: docenti/relatori, liberi professionisti, dirigenti di imprese private o della pubblica amministrazione con esperienza professionale almeno triennale nel profilo o nel settore di riferimento;

c) per il calcolo dei costi del personale docente si applicano le disposizioni generali di cui all’articolo 35, commi 1 e 2.

4. Per il tutoraggio di cui al comma 1, lettera a), numero 3), trova applicazione quanto segue:

a) le spese per l’attività di tutoraggio sono ammissibili fino ad un massimo del 50 per cento del totale delle ore di formazione (teorica e pratica);

b) l’Amministrazione decide, in base alla descrizione dell’azione formativa prevista, in merito alla necessità del tutoraggio e all’entità delle relative ore ammesse;

c) per determinare l’ammontare dei costi relativi al personale interno degli enti di formazione dev’essere calcolato il costo orario medio del lavoro del personale coinvolto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35. In ogni caso non può essere superato il compenso massimo previsto per il personale esterno ai sensi della lettera d) del presente comma;

d) per il personale esterno, il compenso massimo previsto è di 50,00 euro all’ora;

e) per il calcolo dei costi del tutoraggio si applicano le disposizioni generali di cui all’articolo 35, commi 1 e 3.

5. Per le spese di viaggio di cui al comma 1, lettera a), numero 4), trova applicazione quanto segue:

a) sono ammissibili le sole spese di viaggo del personale esterno, docente e non docente (direzione di corso, tutoraggio), per azioni formative in presenza;

b) vengono riconosciute le sole spese sostenute per coprire il percorso di andata e ritorno dalla propria residenza al luogo in cui si svolge la formazione, servendosi del proprio automezzo o dei mezzi di trasporto pubblici, incluso l’aereo qualora la località da raggiungere disti almeno 300 chilometri dal luogo di partenza;

c) in caso di utilizzo del proprio automezzo sono riconosciute, in base alla normativa provinciale vigente sulle missioni, oltre all’indennità chilometrica, anche le spese relative ai pedaggi autostradali e le spese per il parcheggio, dietro presentazione delle relative ricevute. Eventuali spese di taxi sono ammesse solo in casi motivati.

6. Per le spese di vitto di cui al comma 1, lettera a), numero 5), trova applicazione quanto segue:

a) sono ammissibili le sole spese di vitto del personale esterno, docente e non docente (direzione di corso, tutoraggio), per azioni formative in presenza;

b) i limiti di spesa per ogni pasto sono quelli fissati dalla normativa provinciale vigente sulle missioni;

c) non sono ammissibili le spese di alloggio e le spese per gli extra, quali ad esempio bar, frigobar, telefono e simili.

7. Per il noleggio delle attrezzature didattiche di cui al comma 1, lettera a), numero 6), trova applicazione quanto segue:

a) sono ammissibili solamente le spese per il noleggio di attrezzature didattiche straordinarie, necessarie allo svolgimento delle azioni formative;

b) non sono ammissibili le spese per il noleggio di piattaforme online, l’acquisto di licenze per software di videoconferenza e simili e le spese per il noleggio di attrezzature didattiche facenti parte della dotazione di base di un’aula per lo svolgimento di corsi (ad esempio laptop, beamer, lavagna luminosa, flip-chart, pannello d’affissione, valigetta di moderazione, televisore, riproduttore per DVD/CD e simili).

8. Per la locazione delle aule didattiche di cui al comma 1, lettera a), numero 7), trova applicazione quanto segue:

a) l’importo stabilito per la locazione deve essere indicato a preventivo e documentato a rendiconto tramite fattura quietanzata. La spesa massima ammissibile al giorno è pari a 300,00 euro;

b) non sono ammissibili le spese per l’utilizzo di aule di proprietà dell’ente richiedente o dell’organizzazione alla quale questo aderisce.

9. Per il materiale didattico di cui al comma 1, lettera a), numero 8), trova applicazione quanto segue:

a) la presente voce comprende le spese per l’acquisto di materiali (libri, materiale di consumo e didattico) messi a disposizione dei partecipanti all’azione formativa; tali spese sono ammissibili fino a un importo massimo di euro 100,00 a persona. Non sono ammissibili le spese per il materiale di cancelleria;

b) il materiale previsto per lo svolgimento dell’azione formativa deve essere dettagliatamente elencato e descritto nel preventivo e deve essere utilizzato per la realizzazione dell’azione stessa; le relative spese devono essere documentate in sede di rendicontazione tramite fatture d’acquisto quietanzate;

c) non è permessa la commercializzazione dei materiali usati o prodotti durante lo svolgimento dell’azione formativa.

10. Per i costi indiretti di cui al comma 1, lettera b), trova applicazione quanto segue:

a) nella voce “costi del personale per attività amministrative e contabili” rientrano i costi relativi al personale incaricato di svolgere attività amministrative, di segreteria e contabili connesse all’azione formativa;

b) nella voce “costi fissi” rientrano le spese generali a carico dell’ente di formazione, quali spese di pulizia, telefono, acqua, riscaldamento, corrente elettrica e locazione dei locali amministrativi e degli uffici;

c) i costi indiretti vengono riconosciuti forfettariamente e nell’ammontare massimo del 20 per cento dei costi diretti approvati;

d) i costi indiretti non devono essere documentati né all’atto della presentazione della domanda di contributo, né in sede di rendicontazione. In caso di controlli e verifiche, l’ente di formazione è tuttavia tenuto a specificare le modalità di calcolo dei costi;

e) il ricorso all’opportunità di rendicontare forfettariamente i costi indiretti non può in alcun caso comportare un aumento artificiale dei costi diretti. Se, in sede di rendicontazione, i costi diretti sono inferiori a quelli originariamente approvati, anche l’importo forfettario riconosciuto per i costi indiretti è ridotto in proporzione.

Art. 35
Disposizioni generali sul personale incaricato e calcolo del costo orario medio del lavoro

1. I compensi per il personale esterno incaricato della realizzazione dell’azione formativa (direzione di corso, docenza, tutoraggio) di cui all’articolo 34, comma 2, lettera d), comma 3, lettera b), e comma 4, lettera d), sono da intendersi al netto dell’IVA e di ogni altro onere (casse di previdenza dei liberi professionisti, contributo previdenziale obbligatorio e simili) e al lordo della ritenuta d’acconto.

2. I costi totali ammissibili del personale docente interno ed esterno sono determinati moltiplicando rispettivamente il costo orario medio del lavoro o il compenso orario applicabile per il numero di ore di lezione/unità di apprendimento previste (1 ora di lezione/unità di apprendimento = 60 minuti). Le ore prestate devono essere rendicontate tramite la documentazione di cui all’articolo 44, comma 3, lettera b) o c).

3. I costi totali ammissibili per il personale non docente interno ed esterno (direzione di corso, tutoraggio) sono determinati moltiplicando rispettivamente il costo orario medio del lavoro o il compenso orario applicabile per il numero di ore di attività previste (1 ora di attività = 60 minuti). Le ore prestate devono essere rendicontate tramite i time-sheet di cui all’articolo 44, comma 3, lettera f).

4. Il costo orario medio del lavoro è calcolato sulla base della retribuzione e degli oneri sociali previsti dal contratto collettivo di riferimento e da eventuali integrazioni. In particolare, si effettua il seguente calcolo:

base annua lorda

+ tredicesima

+ quattordicesima (se prevista) ed eventuali elementi aggiuntivi stabiliti dal contratto

= retribuzione annua lorda

+ contributi previdenziali (ad es. INPS), contributi INAIL ed eventuali fondi pensione complementari a carico dell’ente di formazione

+ TFR maturato

= costo totale per l’ente di formazione

/ numero ore lavorative (contratto collettivo al netto di ferie, permessi, festività)

= costo orario medio del lavoro.

5. Nel calcolo del costo orario medio del lavoro non si tiene conto di eventuali premi, straordinari e simili.

Art. 36
Entità del contributo

1. Per l’attuazione dell’azione formativa può essere concesso un contributo fino a 30.000,00 euro per ogni domanda.

2. Ogni ente di formazione può presentare più domande di contributo in un anno solare; è comunque necessario presentare una domanda per ciascun corso.

3. Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 651/2014, per le diverse categorie di impresa sono previste le seguenti percentuali di contributo:

categorie d’impresa

percentuale di contributo calcolata sulle spese ammesse

grande impresa

50%

media impresa

60%

piccola impresa o microimpresa

70%

Art. 37
Regime di contribuzione

1. La presente misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) ed è compatibile con il mercato interno ed esentata dall’obbligo di notifica in base all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 651/2014.

2. In caso di azioni formative organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale in materia di formazione obbligatoria, il regime di contribuzione è quello previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 concernente gli “aiuti di importanza minore (de minimis)”.

Art. 38
Linee guida sui costi

1. I costi dell’azione formativa non coperti dal contributo pubblico sono a carico dell’ente di formazione.

2. In materia di cumulo, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

3. Il cofinanziamento privato può essere coperto da eventuali quote di partecipazione al corso versate dai partecipanti, che devono essere indicate nella domanda di contributo.

4. La somma delle quote di partecipazione al corso effettivamente riscosse, delle altre eventuali entrate riferite all’azione formativa e del finanziamento pubblico non può superare la somma delle spese ammissibili e riconosciute a rendiconto.

5. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, l’IVA costituisce spesa ammissibile solo se è totalmente o parzialmente indetraibile ed è stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. In questo caso il costo totale dell’azione formativa può essere calcolato al lordo dell’IVA, fermo restando che ciascun ente di formazione deve conformarsi al proprio regime fiscale.

Art. 39
Presentazione delle domande

1. La domanda, redatta sul modulo predisposto dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca, deve essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’ente di formazione e presentata, completa degli allegati previsti, alla Direzione stessa.

2. La domanda deve essere presentata almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’azione formativa.

3. La domanda va presentata con una delle seguenti modalità:

a) tramite posta elettronica certificata (PEC). La domanda è valida se sottoscritta con firma digitale o se sottoscritta con firma autografa e presentata con una copia del documento di identità;

b) tramite posta elettronica ordinaria, a meno che il soggetto richiedente non sia obbligato a utilizzare la posta elettronica certificata (PEC). La domanda è valida se sottoscritta con firma digitale o se sottoscritta con firma autografa e presentata con una copia del documento di identità;

c) attraverso i servizi online dell’Amministrazione provinciale.

4. La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata da enti di formazione di cui all’articolo 31, nel rispetto dei termini previsti.

5. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione del regime di contribuzione e dichiarazione Deggendorf o, nel caso di cui all’articolo 37, comma 2, dichiarazione “de minimis”;

b) preventivo di spesa, redatto sul modulo predisposto dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca;

c) elenco dei partecipanti (in forma di tabella Excel predisposta dalla Direzione provinicale Formazione professionale in lingua tedesca);

d) curriculum vitae datato e firmato del personale docente e non docente (direzione di corso, tutoraggio), di data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione della domanda, con oscuramento preventivo dei dati non attinenti alle qualifiche e alle esperienze professionali.

6. Eventuali documenti di spesa, incluse le fatture di acconto, o pagamenti, antecedenti la data di presentazione della domanda determinano l’esclusione dal contributo dell’intera azione formativa.

Art. 40
Esame di merito delle domande e concessione del contributo

1. Le azioni formative agevolabili ai sensi dell’articolo 33 sono esaminate dalla commissione di cui all’articolo 48 in relazione ai seguenti aspetti:

a) capacità organizzativa e comprovata esperienza dell’ente di formazione nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento professionale;

b) adeguatezza delle azioni formative in rapporto ai costi, alla durata, alle finalità generali, ai contenuti e ai metodi;

c) tipologia dell’attestato finale (attestato di frequenza, diploma/certificato, altro).

2. La commissione ha facoltà di chiedere chiarimenti o eventuali integrazioni.

3. Il direttore/La direttrice della Ripartizione provinciale Amministrazione, Istruzione e Formazione decide sulla concessione o mancata concessione del contributo in base all’esame di merito eseguito dalla commissione di cui all’articolo 48. Il risultato è comunicato agli enti di formazione richiedenti per iscritto. In assenza della comunicazione scritta relativa alla concessione del contributo, gli enti di formazione avviano l’azione formativa sotto la propria responsabilità; in caso di mancata concessione del contributo, non verrà riconosciuta alcuna spesa.

4. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata e sono finanziate fino a esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 41
Avvio, svolgimento e conclusione delle azioni formative

1. L’azione formativa deve iniziare entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Per lo svolgimento e l’attestazione delle azioni formative deve essere utilizzata la documentazione prevista dall’articolo 44, comma 3, lettera b) o c), e lettera f). Tale documentazione deve essere tenuta in modo corretto e accurato e, ove previsto, deve essere corredata di tutte le firme necessarie.

3. La concessione del contributo si riferisce unicamente all’azione formativa specificata dall’ente di formazione beneficiario nella domanda.

4. Eventuali modifiche relative ai partecipanti, al calendario, all’orario o alla sede del corso o al personale non docente (direzione di corso, tutoraggio) devono essere comunicate tempestivamente alla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca.

5. Se il numero dei partecipanti scende al di sotto delle otto persone, per la prosecuzione dell’azione formativa è necessaria un’autorizzazione espressa. Lo stesso vale per eventuali modifiche relative al contenuto dell’azione formativa o al personale docente.

6. Il preventivo di spesa approvato è vincolante. Non sono ammesse variazioni.

7. Fatti salvi casi particolari, debitamente motivati, l’azione formativa deve essere interamente realizzata e conclusa entro l’anno solare in cui viene presentata la domanda di contributo.

Art. 42
Delega a terzi

1. Non è ammessa la delega a terzi della realizzazione dell’azione formativa. L’ente di formazione deve gestire in proprio, ossia attraverso il proprio personale o il ricorso a prestazioni professionali individuali di esterni, le diverse fasi operative dell’azione formativa (direzione del corso, segreteria e amministrazione).

Art. 43
Frequenza obbligatoria e attestati finali

1. Gli enti di formazione sono obbligati a svolgere tutte le ore di lezione/unità di apprendimento previste.

2. I partecipanti devono frequentare almeno l’80 per cento delle suddette ore, salvo gravi e comprovati motivi di impedimento.

3. A conclusione dell’azioni formativa deve essere rilasciato ai partecipanti un attestato finale (attestato di frequenza, diploma/certificato, altro).

Art. 44
Rendicontazione e liquidazione

1. La rendicontazione deve essere presentata alla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca entro 60 giorni dal termine dell’azione formativa.

2. In casi particolari debitamente motivati, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di ulteriori 90 giorni, previa apposita domanda da presentarsi prima della scadenza del termine stesso.

3. Per la rendicontazione deve essere presentata la seguete documentazione:

a) elenco riepilogativo delle spese sostenute, nella medesima forma e articolazione del preventivo approvato;

b) in caso di azioni formative in presenza, i registri didattici di presenza messi a disposizione dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca, da cui devono risultare:

1) la presenza dei singoli partecipanti, da documentare con la rispettiva firma;

2) le ore prestate dal personale docente, da documentare con la rispettiva firma;

c) in caso di azioni formative in formati online:

1) a conferma della presenza dei singoli partecipanti:

1.1) la registrazione generata dalla piattaforma online oppure

1.2) le prove dei risultati dell’apprendimento oppure

1.3) qualsiasi altra prova fornita a tale scopo;

2) a conferma delle ore prestate dal personale docente:

2.1) la registrazione generata dalla piattaforma online oppure

2.2) qualsiasi altra prova fornita a tale scopo;

d) elenco definitivo e aggiornato dei partecipanti (in forma di tabella excel predisposta dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca);

e) dichiarazione di avvenuto rilascio degli attestati finali;

f) time-sheet relativi alla direzione del corso e al tutoraggio, firmati dai relativi responsabili (secondo il modello messo a disposizione dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca);

g) dichiarazione sugli eventuali uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per la stessa azione formativa;

h) documentazione contabile:

1) fatture elettroniche, comprensive di file XML e relativa conversione in PDF operata tramite il sistema di interscambio (SDI) – contenente tutti gli elementi della fattura, compresi gli identificativi di trasmissione –, scaricati dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Le fatture estere devono essere presentate in formato PDF;

2) note onorario e altri documenti giustificativi delle spese sostenute;

3) conferme di pagamento in forma di documenti bancari relativi a tutti i documenti contabili di cui ai punti 1 e 2;

i) fatture o ricevute fiscali documentanti le spese di vitto, intestate alla persona che ha usufruito della prestazione ed emesse dalla struttura erogante (ad esempio ristorante o hotel);

j) buste paga del personale docente interno e calcolo del relativo costo orario medio del lavoro;

k) dichiarazione sull’avvenuto incasso delle quote di partecipazione o di altre entrate dell’ente di formazione;

l) relazione finale sulla realizzazione e sui risultati dell’azione formativa, comprensiva dei risultati emersi dai questionari di gradimento dei partecipanti. I questionari devono essere presentati alla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca solo se richiesti dalla stessa.

4. I costi indiretti non devono essere documentati.

5. Conclusa la verifica della documentazione presentata a rendiconto e del regolare svolgimento dell’azione formativa, il contributo è liquidato sulla base delle entrate dell’

ente di formazione, del preventivo di spesa approvato e dei costi riconosciuti in sede di rendicontazione.

Art. 45
Revoca del contributo

1. Fatti salvi casi particolari debitamente motivati, il mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli 41, 43 e 44 comporta la revoca del contributo.

2. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 42 o di accertate, gravi irregolarità nelle attività didattiche, nell’organizzazione o nell’amministrazione dell’azione formativa autorizzata, il contributo viene revocato.

3. Qualora, dopo l’avvenuta liquidazione del contributo, si riscontri la mancanza dei requisiti previsti, il mancato rispetto degli obblighi assunti, la presentazione di dichiarazioni non veritiere o mendaci o l’omissione di informazioni dovute, il contributo viene revocato.

4. In caso di revoca di un contributo già liquidato, l’ente di formazione beneficiario deve restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

Capo V
Disposizioni comuni

Art. 46
Anticipi

1. Non è prevista alcuna forma di anticipazione sul contributo concesso.

Art. 47
Controlli

1. La Ripartizione provinciale Amministrazione, Istruzione e Formazione effettua controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande approvate. Effettua inoltre controlli in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.

2. Le domande da sottoporre a controllo a campione sono selezionate mediante sorteggio. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito è redatto apposito verbale.

3. Durante i controlli viene presa visione della documentazione contabile in originale e si verifica la veridicità delle dichiarazioni presentate. Il controllo è effettuato:

a) mediante richiesta di specifica documentazione;

b) mediante controlli in loco se le informazioni da verificare non sono disponibili nella suddetta documentazione.

4. Delle operazioni di controllo e del relativo esito è redatto apposito verbale.

5. I soggetti beneficiari sono tenuti a sottoporsi ai controlli e alla vigilanza della Ripartizione provinciale Amministrazione, Istruzione e Formazione.

6. In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

7. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda o in qualsiasi altro atto o documento presentato, o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 48
Commissione per l’esame di merito delle domande di contributo

1. Il direttore/La direttrice della Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca nomina una commissione per l’esame di merito delle domande di contributo presentate. La commissione redige un apposito verbale in merito alla concessione o mancata concessione del contributo.

2. Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza dei voti espressi. Per ogni componente della commissione è nominato un membro supplente che lo sostituisce in caso di impedimento o di incompatibilità.

3. Ai membri della commissione non vengono corrisposti gettoni di presenza o altre indennità.

Art. 49
Clausola di salvaguardia

1. I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.

Art. 50
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri si applica la normativa europea, statale e provinciale vigente.

 

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ActionAction Delibera 25 maggio 2021, n. 452
ActionAction Delibera 25 maggio 2021, n. 465
ActionAction Delibera 1 giugno 2021, n. 469
ActionAction Delibera 1 giugno 2021, n. 472
ActionAction Delibera 1 giugno 2021, n. 483
ActionAction Delibera 8 giugno 2021, n. 493
ActionAction Delibera 8 giugno 2021, n. 494
ActionAction Delibera 15 giugno 2021, n. 519
ActionAction Delibera 15 giugno 2021, n. 527
ActionAction Delibera 15 giugno 2021, n. 529
ActionAction Delibera 22 giugno 2021, n. 535
ActionAction Delibera 22 giugno 2021, n. 541
ActionAction Delibera 29 giugno 2021, n. 554
ActionAction Delibera 6 luglio 2021, n. 575
ActionAction Delibera 13 luglio 2021, n. 604
ActionAction Delibera 20 luglio 2021, n. 645
ActionAction Delibera 20 luglio 2021, n. 646
ActionAction Delibera 27 luglio 2021, n. 665
ActionAction Delibera 2 agosto 2021, n. 667
ActionAction Delibera 10 agosto 2021, n. 679
ActionAction Delibera 10 agosto 2021, n. 680
ActionAction Delibera 10 agosto 2021, n. 682
ActionAction Delibera 10 agosto 2021, n. 689
ActionActionAllegato A
ActionAction Delibera 10 agosto 2021, n. 693
ActionAction Delibera 10 agosto 2021, n. 694
ActionAction Delibera 24 agosto 2021, n. 741
ActionAction Delibera 24 agosto 2021, n. 743
ActionAction Delibera 24 agosto 2021, n. 744
ActionAction Delibera 31 agosto 2021, n. 752
ActionAction Delibera 31 agosto 2021, n. 753
ActionAction Delibera 14 settembre 2021, n. 785
ActionAction Delibera 14 settembre 2021, n. 787
ActionAction Delibera 14 settembre 2021, n. 791
ActionAction Delibera 14 settembre 2021, n. 797
ActionAction Delibera 14 settembre 2021, n. 799
ActionAction Delibera 14 settembre 2021, n. 800
ActionAction Delibera 14 settembre 2021, n. 802
ActionAction Delibera 21 settembre 2021, n. 806
ActionAction Delibera 28 settembre 2021, n. 824
ActionAction Delibera 28 settembre 2021, n. 825
ActionAction Delibera 5 ottobre 2021, n. 857
ActionAction Delibera 12 ottobre 2021, n. 870
ActionAction Delibera 12 ottobre 2021, n. 874
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ActionAction Delibera 26 ottobre 2021, n. 917
ActionAction Delibera 2 novembre 2021, n. 939
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ActionAction Delibera 16 novembre 2021, n. 959
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ActionAction Delibera 23 novembre 2021, n. 989
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