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j) Decreto del Presidente della Provincia 4 ottobre 2021, n. 341)
Regolamento per le borse di studio ad alunne e alunni frequentanti scuole primarie o secondarie di I o II grado oppure corsi di formazione professionale a tempo pieno

1)
Pubblicato nel B.U. 7 ottobre 2021, n. 40.

Art. 1 (Finalità)

(1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, i requisiti di accesso alle borse di studio assegnate mediante concorsi banditi dalla Giunta provinciale a favore di alunne e alunni frequentanti scuole primarie o secondarie di I o II grado o corsi di formazione professionale a tempo pieno della durata minima di cinque mesi in Alto Adige, il loro ammontare e i criteri per l’assegnazione dei punteggi al fine della redazione delle graduatorie.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. scuola: una scuola primaria o secondaria di I o II grado o un corso di formazione professionale a tempo pieno della durata minima di cinque mesi, di seguito denominato corso di formazione professionale;
  2. anno scolastico: l’anno scolastico per il quale si presenta la domanda di borsa di studio;
  3. giornate scolastiche: giornate dell’anno scolastico;
  4. convittrici e convittori: alunne e alunni di una scuola che durante l’anno scolastico alloggiano fuori famiglia per motivi di studio (in convitto, collegio e simili o in appartamenti privati a pagamento);
  5. semiconvittrici e semiconvittori: alunne e alunni di una scuola che, durante l’anno scolastico, soddisfano per almeno tre giorni settimanali i seguenti requisiti (non può trattarsi di scuola a tempo pieno):
    1) permanenza nel convitto dal termine delle lezioni (eccetto i giorni in cui hanno luogo lezioni pomeridiane) fino alle ore 17 sotto sorveglianza pedagogica organizzata;
    2) assunzione di almeno un pasto al giorno nel convitto;
    3) partecipazione a un’attività pedagogica organizzata d’insegnamento e di tempo libero.

Art. 3 (Beneficiari)

(1) Possono beneficiare di una borsa di studio le alunne e gli alunni che, alla data di presentazione della domanda:

  1. sono iscritti e frequentano una scuola in Alto Adige;
  2. soddisfano tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli da 4 a 6.

Art. 4 (Cittadinanza e residenza)

(1) Le alunne e gli alunni possono beneficiare della borsa di studio se sono:

  1. cittadine o cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, oppure
  2. cittadine o cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea che sono in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in Italia, o persone che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante “Norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta”, e che di conseguenza sono equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani, oppure
  3. cittadine o cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea con permesso di soggiorno, ma non per soggiornanti di lungo periodo, che hanno la residenza anagrafica in provincia di Bolzano.

Art. 5 (Requisiti specifici)

(1) Per poter beneficiare di una borsa di studio le alunne e gli alunni devono impegnarsi a:

  1. frequentare la scuola per almeno il 75 per cento delle giornate scolastiche;
  2. essere convittrici e convittori o semiconvittrici e semiconvittori ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) o e), per almeno il 75 per cento delle giornate scolastiche.

Art. 6 (Condizione economica)

(1) L’assegnazione delle borse di studio è una prestazione di primo livello per la quale trova applicazione il parametro del “valore della situazione economica” (VSE) del nucleo familiare di base di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, aggiornato al momento della presentazione della domanda.

(2) Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica, si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia n. 2/2011, e successive modifiche; si considerano le DURP dei singoli componenti del nucleo familiare di base relative all’anno precedente a quello di inizio dell’anno scolastico.

Art. 7 (Cumulabilità)

(1) Le borse di studio di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altre borse di studio né con altri vantaggi economici concessi allo stesso scopo da istituzioni o enti pubblici o da istituzioni o enti privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.

(2) In caso di concessione, per lo stesso anno scolastico per il quale è stata assegnata una borsa di studio di cui al presente regolamento, di un’ulteriore borsa di studio o altro vantaggio economico di cui al comma 1, l’alunna interessata o l’alunno interessato dovrà scegliere il vantaggio economico di cui intende beneficiare e rinunciare all’altro vantaggio economico concesso.

Art. 8 (Ammontare)

(1) L’ammontare delle borse di studio di cui al presente regolamento è determinato in base ai criteri di cui ai commi 2 e 3 e ridotto in base ai criteri di cui ai commi 4 e 5. Tutti i relativi casi sono riportati nella tabella riassuntiva di cui all’allegato A.

(2) L’ammontare delle borse di studio è determinato come segue sulla base del VSE del nucleo familiare di base:

 

Ausmaß der Studienbeihilfe

Ammontare della borsa di studio

FWL

VSE

für Heimschülerinnen und Heimschüler

(Fixbeträge)

per convittrici e convittori

(importi fissi)

für Tagesheimschülerinnen und Tagesheimschüler

(Maximalbeträge)

per semiconvittrici e semiconvittori (importi massimi)

bis/fino a 1,00

3.200,00 Euro

2.240,00 Euro

von/da 1,01 bis/a 1,20

2.800,00 Euro

1.960,00 Euro

von/da 1,21 bis/a 1,45

2.400,00 Euro

1.680,00 Euro

von/da 1,46 bis/a 1,75

2.100,00 Euro

1.470,00 Euro

von/da 1,76 bis/a 2,15

1.800,00 Euro

1.260,00 Euro

von/da 2,16 bis/a 2,60

1.500,00 Euro

1.050,00 Euro

von/da 2,61 bis/a 3,20

1.400,00 Euro

980,00 Euro

von/da 3,21 bis/a 3,60

1.300,00 Euro

910,00 Euro

von/da 3,61 bis/a 4,00

1.200,00 Euro

840,00 Euro

(3) Per ogni componente del nucleo familiare di base (compresa la convittrice o il convittore richiedente) che, durante l’anno scolastico per il quale si richiede la borsa di studio, alloggia fuori famiglia per motivi di studio le soglie del VSE di cui al comma 2 sono aumentate di 0,5 punti, secondo quanto riportato nella tabella di cui all’allegato A.

(4) Qualora i costi effettivamente sostenuti dalle semiconvittrici o dai semiconvittori siano inferiori all’importo per le stesse e gli stessi determinato ai sensi dei commi 2 e 3, viene assegnata una borsa di studio pari ai costi effettivamente sostenuti.

(5) L’ammontare della borsa di studio determinato ai sensi dei commi 2, 3 e 4, è ridotto del 50 per cento in caso di alunne e alunni che nell’anno scolastico svolgono un tirocinio di durata superiore alla metà del suddetto anno e per il quale ricevono un compenso dall’Amministrazione provinciale.

Art. 9 (Importo totale, assegnazione e liquidazione)

(1) Il bando di concorso stabilisce l’importo totale disponibile per le borse di studio.

(2) Se l’importo di cui al comma 1 non consente di assegnare una borsa di studio nell’ammontare spettante a tutte e tutti gli aventi diritto, si procede all’assegnazione secondo la graduatoria redatta in base ai criteri di cui ai commi 3 e 4.

(3) In relazione al VSE del nucleo familiare di base (determinato tenendo conto delle eventuali soglie VSE aumentate ai sensi dell'articolo 8, comma 3), sono assegnati i seguenti punti – fino a un massimo di 60:

VSE

punti

0,00

fino a

1,00

= 60

1,01

fino a

1,50

= 50

1,51

fino a

2,00

= 40

2,01

fino a

2,50

= 30

2,51

fino a

3,00

= 20

3,01

fino a

3,50

= 10

3,51

fino a

4,00

= 5

oltre 4,00

= 0

(4) In caso di parità di punteggio assegnato ai sensi del comma 3, la precedenza è data, nel seguente ordine, alle alunne e agli alunni:

  1. il cui nucleo familiare di base ha il VSE più basso;
  2. con un nucleo familiare di base col maggior numero di alunne e alunni o di studentesse e studenti che alloggiano fuori famiglia per motivi di studio;
  3. la cui domanda di borsa di studio è stata presentata prima in ordine cronologico.

(5) Le borse di studio sono liquidate in un’unica soluzione tramite bonifico versato su un conto corrente intestato all’alunna o all’alunno maggiorenne o, in caso di minori, alla persona esercente la responsabilità genitoriale che ha presentato la domanda.

Art. 10 (Restituzione)

(1) Dopo la liquidazione della borsa di studio viene accertata d’ufficio presso la scuola competente la frequenza di almeno il 75 percento delle giornate scolastiche.

(2) Dopo la liquidazione della borsa di studio viene inoltre verificato lo status di convittrice/convittore o di semiconvittrice/semiconvittore per almeno il 75 percento delle giornate scolastiche.

(3) Le alunne e gli alunni che non abbiano raggiunto le percentuali minime di cui ai commi 1 e 2 dovranno restituire per intero la borsa di studio assegnata.

(4) Dovranno restituire all’Amministrazione provinciale solo l’importo della borsa di studio corrispondente al periodo che non hanno trascorso fuori famiglia per motivi di studio le alunne e gli alunni che non abbiano raggiunto la percentuale minima di cui al comma 2 per uno dei seguenti motivi:

  1. malattia;
  2. cambio scuola che rende inutile la permanenza fuori famiglia;
  3. solamente per alunne e alunni delle scuole secondarie di II grado o di un corso di formazione professionale: cambio da alunna o alunno ad apprendista.

(5) Le somme da restituire sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione della borsa di studio.

Art. 11 (Controlli e sanzioni)

(1) Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Amministrazione provinciale esegue, su almeno il sei per cento delle domande ammesse al concorso, idonei controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni.

(2) Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio, effettuato avvalendosi di un apposito programma informatico.

(3) Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l’ufficio provinciale competente può disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.

(4) Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o l’omissione di informazioni dovute, la persona dichiarante perde, ai sensi dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, il diritto al vantaggio economico ottenuto con il provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. In tali casi trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dalla citata disposizione nonché le diposizioni dell'articolo 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, che prevedono il pagamento degli interessi legali sulla somma da restituire, decorrenti dalla data di erogazione del vantaggio economico. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

Art. 12 (Protezione dei dati personali)

(1) Gli interventi di cui al presente regolamento comportano il trattamento dei seguenti dati personali, appartenenti alle categorie di interessati di seguito specificate:

  1. dati personali comuni:
    1) dati identificativi e anagrafici dell’alunna o dell’alunno richiedente la borsa di studio, dell’esercente la responsabilità genitoriale (in caso di minorenni) e dei componenti del nucleo familiare di base dell’alunna o dell’alunno;
    2) dati relativi alla situazione economica dell’alunna o dell’alunno richiedente la borsa di studio e dei componenti del suo nucleo familiare di base;
  2. categorie particolari di dati:
    1) dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’alunna o dell’alunno richiedente la borsa di studio;
    2) informazioni relative al permesso di soggiorno o riferite allo status di rifugiata o rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE, in quanto idonee a rivelare dati relativi alla salute, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o dati relativi a condanne penali e reati delle alunne e degli alunni richiedenti la borsa di studio.

(2) Il trattamento dei dati personali comuni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo è lecito per l’Amministrazione provinciale nel perseguimento delle finalità di pubblico interesse di promozione del diritto allo studio ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche. Il trattamento delle categorie particolari di dati di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è consentito per le attività di assegnazione e liquidazione delle borse di studio nonché di controllo dei presupposti per la concessione delle stesse e nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in combinato disposto con l’articolo 2-sexies, comma 2, lettere l), m), e bb), e con l’articolo 2-octies, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.

(3) La raccolta dei dati avviene direttamente presso la persona interessata.

(4) I dati oggetto del trattamento possono essere comunicati a scuole o ad altre amministrazioni pubbliche o enti nell’ambito dello svolgimento delle attività di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

(5) Il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in sede di acquisizione della documentazione attestante i requisiti e le condizioni il cui accertamento è indispensabile per l’erogazione della borsa di studio ai sensi degli articoli da 3 a 6 del presente regolamento e in sede di controllo ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento stesso, anche avvalendosi di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurano la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

(6) L’Amministrazione provinciale, in qualità di titolare del trattamento, adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un adeguato livello di sicurezza, avendo riguardo al contesto, alle specifiche finalità del trattamento, alla tipologia dei dati personali trattati, alle categorie di persone interessate, come anche al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti delle persone interessate.

(7) I dati personali sono trattati in modo corretto e trasparente e non possono essere utilizzati per finalità diverse o comunque incompatibili con le finalità per cui sono stati raccolti o richiesti, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima per soli fini statistici o di ricerca.

(8) I dati oggetto del trattamento sono conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per cui sono trattati, fatti salvi i termini fissati dalla legge per la conservazione documentale.

(9) Il trattamento non è basato su un processo decisionale automatizzato.

Art. 13 (Abrogazione)

Art. 14 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e trova applicazione per le domande di borsa di studio presentate per l’anno scolastico 2021/2022 e seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A
Articolo 8)
Ammontare della borsa di studio

Heimschülerinnen/Heimschüler – convittrici e convittori

Fixbetrag / importo fisso

 

Anzahl der Mitglieder der Kernfamilie, die aus schulischen oder Studiengründen außerhalb der Familie untergebracht sind

numero di componenti del nucleo familiare di base che alloggiano fuori famiglia per motivi di studio

 

kein Mitglied/

0 componenti

1

Mitglied/

1 componen-te

2 Mitglieder/

2 componenti

3 Mitglieder/

3 componenti

4 Mitglieder/

4 componenti

5 Mitglieder/

5 componenti

6 Mitglieder/

6 componenti

7 Mitglieder/

7 componenti

8

Mitglieder/

8

componenti

3.200,00

FWL bis/ VSE fino a

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

2.800,00

FWL bis/ VSE fino a

1,20

1,70

2,20

2,70

3,20

3,70

4,20

4,70

5,20

2.400,00

FWL bis/ VSE fino a

1,45

1,95

2,45

2,95

3,45

3,95

4,45

4,95

5,45

2.100,00

FWL bis/ VSE fino a

1,75

2,25

2,75

3,25

3,75

4,25

4,75

5,25

5,75

1.800,00

FWL bis/ VSE fino a

2,15

2,65

3,15

3,65

4,15

4,65

5,15

5,65

6,15

1.500,00

FWL bis/ VSE fino a

2,60

3,10

3,60

4,10

4,60

5,10

5,60

6,10

6,60

1.400,00

FWL bis/ VSE fino a

3,20

3,70

4,20

4,70

5,20

5,70

6,20

6,70

7,20

1.300,00

FWL bis/ VSE fino a

3,60

4,10

4,60

5,10

5,60

6,10

6,60

7,10

7,60

1.200,00

FWL bis/ VSE fino a

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

 

 

 

 

Tagesheimschülerinnen/Tagesheimschüler – semiconvittrici e semiconvittori

Maximal-betrag / importo massimo

 

Anzahl der Mitglieder der Kernfamilie, die aus schulischen oder Studiengründen außerhalb der Familie untergebracht sind

numero di componenti del nucleo familiare di base che alloggiano fuori famiglia per motivi di studio

 

 

 

kein Mitglied/

0 componenti

1

Mitglied/

1 componen-te

2 Mitglieder/

2 componenti

3 Mitglieder/

3 componenti

4 Mitglieder/

4 componenti

5 Mitglieder/

5 componenti

6 Mitglieder/

6 componenti

7 Mitglieder/

7 componenti

8

Mitglieder/

8

componenti

2.240,00

FWL bis/ VSE fino a

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1.960,00

FWL bis/ VSE fino a

1,20

1,70

2,20

2,70

3,20

3,70

4,20

4,70

5,20

1.680,00

FWL bis/ VSE fino a

1,45

1,95

2,45

2,95

3,45

3,95

4,45

4,95

5,45

1.470,00

FWL bis/ VSE fino a

1,75

2,25

2,75

3,25

3,75

4,25

4,75

5,25

5,75

1.260,00

FWL bis/ VSE fino a

2,15

2,65

3,15

3,65

4,15

4,65

5,15

5,65

6,15

1050,00

FWL bis/ VSE fino a

2,60

3,10

3,60

4,10

4,60

5,10

5,60

6,10

6,60

980,00

FWL bis/ VSE fino a

3,20

3,70

4,20

4,70

5,20

5,70

6,20

6,70

7,20

910,00

FWL bis/ VSE fino a

3,60

4,10

4,60

5,10

5,60

6,10

6,60

7,10

7,60

840,00

FWL bis/ VSE fino a

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

 

 

 

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