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e''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021 1)
Contratto collettivo di comparto concernente le distinte disposizioni per i giornalisti e le giornaliste operanti presso l’Amministrazione provinciale

Sottoscritto il 15/10/2021 su base della delibera della Giunta provinciale n. 835 del 05/10/2021

Premessa

L’articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, avente ad oggetto “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, ha riservato alla contrattazione collettiva la disciplina dell’inquadramento e dello stato giuridico ed economico dei giornalisti prevedendo che: «l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una specifica area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti».

Sul punto è successivamente intervenuto l’articolo 25/bis, comma 1, D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito - con modificazioni - dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha stabilito che alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito, «in via transitoria e non oltre il 31 ottobre 2019, di applicare la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva».

Nell’ambito del menzionato quadro normativo nazionale è intervenuto il legislatore provinciale. L’articolo 4, comma 8/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, prevede che la «contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Provincia […] si svolge secondo la disciplina di cui alla presente legge e nell’ambito degli obiettivi programmatici impartiti dalla Giunta provinciale all’Agenzia provinciale per le relazioni sindacali, tenendo conto dei contratti collettivi di riferimento di categoria e con l’intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale».

A seguito delle trattative tra la delegazione pubblica e le organizzazioni sindacali, le parti convengono sul presente contratto collettivo concernente le distinte disposizioni contrattuali volte a definire il trattamento giuridico ed economico dei giornalisti e delle giornaliste operanti presso l’Amministrazione provinciale.

1)
Pubblicato nel B.U. 28 ottobre 2021, n. 43.

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1  (Campo di applicazione, decorrenza e disposizioni generali)

(1)  Il presente contratto collettivo si applica ai giornalisti e alle giornaliste della pubblica amministrazione che operano nell’Amministrazione provinciale presso l’Ufficio stampa dell’Agenzia di stampa e comunicazione.

(2) Gli effetti del presente contratto decorrono dal 1 novembre 2019, salvo quanto diversamente disposto nei singoli articoli; il contratto segue le medesime scadenze del contratto collettivo di comparto per il personale dell’Amministrazione provinciale.

(3) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto collettivo trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni in vigore contenute nei contratti collettivi intercompartimentali e di comparto per il personale dell’Amministrazione provinciale.

(4) La legge 3 febbraio 1963, n. 69, avente ad oggetto “Ordinamento della professione giornalistica”, garantisce l’autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale.

(5) La legge 7 giugno 2000, n. 150, avente ad oggetto “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, stabilisce norme di principio in ordine alla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

CAPO II
Profili professionali del settore informazione

Art. 2  (Introduzione dei profili professionali e relativi inquadramenti)

(1) È introdotto il profilo professionale di giornalista della pubblica amministrazione – esperto/giornalista della pubblica amministrazione – esperta, collocato nella IX qualifica funzionale. I compiti, i requisiti di accesso e l’attestato di bilinguismo richiesti sono contenuti nel successivo articolo 3.

(2) È introdotto il profilo professionale di giornalista della pubblica amministrazione, collocato nella VII qualifica funzionale rispettivamente nella qualifica funzionale VII ter, in base ai requisiti di accesso e all’attestato di bilinguismo previsti dall’articolo 4, che ne prevede anche i compiti.

(3) È introdotto il profilo professionale di collaboratore all’informazione/collaboratrice all’informazione, collocato nella VI qualifica funzionale. I compiti, i requisiti di accesso e l’attestato di bilinguismo richiesti sono contenuti nel successivo articolo 5.

Art. 3  (Profilo professionale di “giornalista della pubblica amministrazione – esperto/giornalista della pubblica amministrazione – esperta”)
(IX qualifica funzionale)

(1) Il giornalista della pubblica amministrazione – esperto/La giornalista della pubblica amministrazione – esperta si occupa di informazione pubblica e istituzionale, provvede alla gestione e al coordinamento dei rapporti con i media, cura il collegamento con gli organi di informazione, si occupa dei processi di informazione e individua gli strumenti idonei a garantire ai cittadini una costante e aggiornata informazione sull’attività istituzionale dell’Amministrazione provinciale.

Compiti

Il giornalista della pubblica amministrazione – esperto/La giornalista della pubblica amministrazione – esperta:

  1. opera in stretto contatto con i membri della Giunta provinciale e con le strutture provinciali;
  2. si informa riguardo ad articoli, commenti, relazioni, lettere e simili sulla stampa locale, nazionale, estera, telematica e sui social media;
  3. elabora documentazione di varia natura, prese di posizione, valutazioni, discorsi, comunicati stampa, materiale informativo, bollettini di informazione, video, servizi televisivi e radio, fotografie, immagini e simili;
  4. promuove la comunicazione e le relazioni con i cittadini/le cittadine;
  5. collabora ai progetti di campagne informative e all’attuazione delle politiche e dei piani di comunicazione in accordo con gli indirizzi strategici dell'ente;
  6. gestisce progetti ed eventi, nonché organizza incontri istituzionali.

Requisiti di accesso

Assolvimento di studi universitari almeno quadriennali e iscrizione all’albo dei giornalisti, elenco professionisti.

Bilinguismo

Attestato di bilinguismo C1 (ex “A”).

Art. 4  (Profilo professionale di “giornalista della pubblica amministrazione”)
(VII rispettivamente VII ter qualifica funzionale)

(1) Il/La giornalista della pubblica amministrazione si occupa, compatibilmente con i livelli di responsabilità e di autonomia previsti per le qualifiche funzionali di appartenenza, di informazione pubblica e istituzionale, provvede alla gestione e al coordinamento dei rapporti con i media, cura il collegamento con gli organi di informazione, si occupa dei processi di informazione e individua gli strumenti idonei a garantire ai cittadini/alle cittadine una costante e aggiornata informazione sull’attività istituzionale dell’Amministrazione provinciale.

Compiti

Il/La giornalista della pubblica amministrazione, compatibilmente con i livelli di responsabilità e di autonomia previsti per la qualifica funzionale di appartenenza:

  1. opera in contatto con i membri della Giunta provinciale e con le strutture provinciali;
  2. si informa riguardo ad articoli, commenti, relazioni, lettere e simili sulla stampa locale, nazionale, estera, telematica e sui social media;
  3. elabora documentazione di varia natura, prese di posizione, valutazioni, discorsi, comunicati stampa, materiale informativo, bollettini di informazione, video, servizi televisivi e radio, fotografie, immagini e simili;
  4. promuove la comunicazione e le relazioni con i cittadini/le cittadine;
  5. collabora ai progetti di campagne informative e all’attuazione delle politiche e dei piani di comunicazione in accordo con gli indirizzi strategici dell'ente;
  6. gestisce progetti ed eventi, nonché organizza incontri istituzionali.

Requisiti di accesso e bilinguismo necessari per l’inquadramento nella VII qualifica funzionale:

Esame di stato (ex maturità) e iscrizione all’albo dei giornalisti;

Attestato di bilinguismo B2 (ex “B”).

Requisiti di accesso e bilinguismo necessari per l’inquadramento nella qualifica funzionale VII ter:

Assolvimento di studi universitari almeno triennali e iscrizione all’albo dei giornalisti;

Attestato di bilinguismo C1 (ex “A”).

Art. 5  (Profilo professionale di “collaboratore all’informazione/collaboratrice all’informazione”)
(VI qualifica funzionale)

(1)  Il collaboratore all’informazione/la collaboratrice all’informazione si occupa, compatibilmente con i livelli di responsabilità e di autonomia previsti per la qualifica funzionale di appartenenza, di informazione pubblica e istituzionale, collabora ai processi di informazione e impiega gli strumenti idonei a garantire ai cittadini/alle cittadine una costante e aggiornata informazione sull’attività istituzionale dell’Amministrazione provinciale.

L'inquadramento in questo profilo professionale avviene ai soli fini dello svolgimento del praticantato giornalistico nell'Ufficio stampa dell'Agenzia di stampa e comunicazione, presso una testata regolarmente registrata.

Compiti

Il collaboratore all’informazione/la collaboratrice all’informazione, compatibilmente con i livelli di responsabilità e di autonomia previsti per la qualifica funzionale di appartenenza:

  1. opera in contatto con le strutture provinciali;
  2. si informa riguardo ad articoli, commenti, relazioni, lettere e simili sulla stampa locale, nazionale, estera, telematica e sui social media;
  3. collabora nell’elaborazione di documentazione di varia natura, prese di posizione, valutazioni, discorsi, comunicati stampa, materiale informativo, bollettini di informazione, video, servizi televisivi e radio, fotografie, immagini e simili;
  4. promuove la comunicazione e le relazioni con i cittadini/le cittadine;
  5. collabora ai progetti di campagne informative e all’attuazione delle politiche e dei piani di comunicazione in accordo con gli indirizzi strategici dell'ente;

Requisiti di accesso

Esame di stato (ex maturità) e iscrizione nel Registro dei praticanti giornalisti da conseguire entro 60 giorni dall’inizio del servizio.

Bilinguismo

Attestato di bilinguismo B2 (ex “B”).

CAPO III
Disposizioni specifiche

Art. 6  (Indennità redazionale)

(1) Ai giornalisti/Alle giornaliste della pubblica amministrazione, è attribuita una indennità redazionale volta a remunerare l’organizzazione in modo flessibile del proprio tempo di lavoro correlandolo alle esigenze della struttura di appartenenza, fatto salvo il rispetto dell’orario di lavoro settimanale e dei riposi giornalieri e settimanali.

(2) L'indennità redazionale viene corrisposta mensilmente per dodici mesi ed è determinata sullo stipendio iniziale mensile di livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza nella seguente misura:

  1. 15% per il personale con progressione professionale, per classi e scatti, di almeno 30 anni;
  2. 10 % per il personale con progressione professionale, per classi e scatti, di almeno 10 anni;
  3. 5% per il personale con progressione professionale, per classi e scatti, fino a 10 anni.

(3) L’indennità redazionale è incompatibile con l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo e per chiamate fuori orario.

(4) L'indennità redazionale mensile non è attribuita, per la sola durata del rispettivo periodo, nel caso di assenze (escluse le ferie, gli infortuni di servizio e la maternità obbligatoria) superiori a 30 giorni continuativi.

Art. 7  (Aggiornamento culturale e professionale)

(1) L’Amministrazione provinciale promuove la partecipazione dei giornalisti/delle giornaliste della pubblica amministrazione a corsi di aggiornamento, a seminari e ad iniziative culturali-professionali attinenti alle loro specifiche competenze.

(2) L’Amministrazione provinciale favorisce l’assolvimento degli obblighi della formazione continua prevista per gli iscritti all’Ordine, considerando servizio a tutti gli effetti la partecipazione ai corsi aventi contenuto di carattere deontologico.

(3) Per gli aspetti relativi alle modalità di svolgimento e di partecipazione all’attività di formazione si rinvia a quanto previsto a livello di contrattazione collettiva di intercomparto.

Art. 8  (Previdenza dei giornalisti/delle giornaliste della pubblica amministrazione)

(1) Ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale i giornalisti/le giornaliste della pubblica amministrazione sono iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.) secondo le previsioni di cui all’articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall’articolo 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(2) I giornalisti/Le giornaliste della pubblica amministrazione possono aderire al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige (Laborfonds) con le modalità e le quote di contribuzione, sia a carico del datore di lavoro che a carico del lavoratore/della lavoratrice, previste a livello di contrattazione collettiva di intercomparto.

 

Art. 9  (Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani)

(1) L’iscrizione per adesione dei giornalisti/delle giornaliste della pubblica amministrazione alla Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso avviene su richiesta del personale interessato e senza alcun onere a carico dell’Amministrazione provinciale. Le quote di contribuzione volontaria del dipendente (pari al 3,60%) e di servizio (pari allo 0,30%) sono versate direttamente dall’Amministrazione provinciale con trattenuta sulla retribuzione dell’interessato.

Art. 10  (Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani)

(1) L’iscrizione dei giornalisti e delle giornaliste della pubblica amministrazione al Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani e la relativa contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore/della lavoratrice cessano a decorrere dalla data di scadenza dei rispettivi contratti individuali di lavoro.

Art. 11  (Riconoscimento dell’esperienza professionale maturata)

(1) In sede di assunzione in servizio, ai giornalisti/alle giornaliste della pubblica amministrazione può essere riconosciuta, a richiesta dell’interessato/interessata, l’esperienza professionale già maturata come giornalista secondo la disciplina prevista a livello di contrattazione collettiva di intercomparto, fatto salvo quanto previsto all’art. 12, comma 2, del presente contratto collettivo.

CAPO IV
Norme transitorie e finali

Art. 12  (Norme transitorie)

(1) Nei confronti dei giornalisti/delle giornaliste già assunti dall’Amministrazione provinciale ai sensi dell’articolo 35 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e in servizio alla data dell’entrata in vigore del presente contratto collettivo sono fatti salvi, fino alla scadenza dei rispettivi contratti individuali di lavoro a tempo determinato, i trattamenti normativi ed economici ivi previsti e riferiti, per quanto concerne i trattamenti economici, a quelli in godimento nel mese di ottobre 2019.

(2) In sede di prima applicazione del presente contratto collettivo, ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio in sede di assunzione, per i giornalisti/le giornaliste attualmente già assunti/assunte dall’Amministrazione provinciale ai sensi dell’articolo 35 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e in servizio alla data dell’entrata in vigore del presente contratto collettivo, si tiene conto dell’anzianità di servizio complessivamente maturata nell’Amministrazione provinciale come giornalista.

(3) In sede di prima applicazione del presente contratto collettivo, l’anzianità di servizio maturata in qualità di giornalista presso l’Amministrazione provinciale pari ad almeno otto anni equivale al titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale di giornalista della pubblica amministrazione – esperto/giornalista della pubblica amministrazione – esperta di cui all’articolo 3 in presenza di documentate esperienze altamente significative nel campo dell’informazione.

Art. 13  (Norma finale)

(1) L’intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti/delle giornaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale sarà garantito in tutte le contrattazioni concernenti le distinte disposizioni per i giornalisti/le giornaliste operanti presso l’Amministrazione provinciale.

 

Dichiarazione congiunta della delegazione pubblica e della Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI)

La delegazione pubblica e la Federazione nazionale della Stampa italiana (FNSI) dichiarano, con la sottoscrizione della presente dichiarazione allegata al contratto collettivo, che lo stesso è stato negoziato con l’intervento della medesima Federazione nazionale della Stampa italiana (FNSI), che ha partecipato alle trattative e ne condivide il contenuto.

ActionActionNorme costituzionali
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ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
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ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
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ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
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ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
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ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
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