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g''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021 1)
Contratto di comparto per il personale dell’Amministrazione provinciale riguardante il servizio mensa, l’orario di lavoro, la formazione del personale e l’attività di relatore

Sottoscritto il 21/12/2021 sulla base della delibera della Giunta provinciale n. 1107 del 21/12/2021

1)
Pubblicato nel numero straordinario 6 del B.U. 22 dicembre 2021, n.50

Art. 1 (Ambito di applicazione e oggetto)

(1) Il presente contratto collettivo si applica al personale del comparto dell'Amministrazione provinciale.

(2) Il presente contratto di comparto costituisce l’attuazione dell’articolo 6 del contratto collettivo intercompartimentale del 03/12/2020. Esso contiene, inoltre, modifiche ad articoli contenuti nei contratti collettivi di comparto del 04/07/2002 e del 24/11/2009.

Art. 2 (Durata e decorrenza del contratto)

(1) La disciplina contenuta nel presente contratto riguarda il periodo dal 01/01/2019 fino al 31/12/2021. Il contratto rimane comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito dal successivo contratto collettivo di comparto.

(2) Gli effetti delle singole disposizioni contrattuali decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali e, in mancanza, dal giorno della pubblicazione del presente contratto collettivo di comparto.

Art. 3 (Servizio mensa e servizio alternativo di mensa)  

(1) Per il personale provinciale possono essere istituiti appositi servizi mensa, gestiti direttamente dall'Amministrazione oppure affidati ad un'impresa specializzata nel settore o ad una cooperativa del personale provinciale.

(2) Il personale provinciale può fruire dei servizi mensa, incluse le mense scolastiche, di altri enti, a condizione che tra l’Amministrazione provinciale e gli stessi enti sia stata stipulata una convenzione a tal proposito.

(3) A partire dal 1 gennaio 2022 l'Amministrazione mette a disposizione del personale provinciale un singolo buono pasto del valore pari a 7,00 euro per giorno di lavoro, il quale può essere utilizzato in alternativa alla fruizione di un servizio mensa diretto, affidato o convenzionato di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo il rispetto dei presupposti di cui al comma 4.

(4) Il personale provinciale ha diritto al buono pasto di cui al comma 3 a condizione che sussista uno dei seguenti presupposti:

  1. quando l’orario di servizio giornaliero ordinario è frazionato alla mattina e al pomeriggio;
  2. quando è prestata un’attività lavorativa giornaliera ordinaria e continuativa di non meno di sei ore.

Oltre al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma, ha diritto al buono pasto di cui al comma 3 anche il personale il cui orario di servizio ordinario giornaliero risulti frazionato alla mattina e alla sera oppure al pomeriggio e alla sera, nonché il personale che presta un’attività di insegnamento giornaliero ordinaria e continuativa di non meno di 300 minuti.

In caso di orario frazionato, il personale deve prestare effettivo servizio – inclusa l’attività scolastica accessoria – di almeno un’ora o, in caso di attività di insegnamento, di almeno 50 minuti.

(5) Se l’orario di lavoro del personale è frazionato così come previsto alla lettera a) oppure alla mattina e alla sera, il buono pasto può essere utilizzato, nell’ambito della pausa obbligatoria di cui all’art. 4, comma 1, del contratto di comparto del 24/11/2009, tra le ore 11.00 e le ore 15.00. Se l’orario di lavoro del personale è frazionato al pomeriggio e alla sera, il buono pasto può essere utilizzato, nell’ambito della pausa obbligatoria di cui all’art. 4, comma 1, del contratto di comparto del 24/11/2009, tra le ore 17.00 e le ore 21.00. Le fasce orarie citate trovano applicazione anche per il personale che rispetta un orario di lavoro continuato. Se non è possibile l’osservanza di tali fasce orarie per motivi di servizio, il buono pasto può essere utilizzato fino ad un’ora prima dell’inizio del servizio oppure fino ad un’ora dopo la fine del servizio stesso oppure durante l’interruzione dell’orario di lavoro disposta per ragioni di servizio.

(6) Il buono pasto dà diritto al consumo o all’acquisto di un pasto in un esercizio convenzionato. Se il consumo o l’acquisto di un pasto presso un esercizio convenzionato non è possibile a causa di un’intolleranza alimentare comprovata, il personale interessato è autorizzato a consumare o ad acquistare un pasto presso un esercizio non convenzionato.

(7) Qualora il personale che presta servizio prevalentemente in un distretto o in un’area assegnatoli non abbia la possibilità di consumare o di acquistare il pasto in un esercizio convenzionato o – in casi eccezionali – non convenzionato nella sede di servizio o di lavoro nelle fasce orarie previste dal comma 5, allo stesso spetta, alternativamente al buono pasto, un rimborso forfettario pari a 12,00 euro al giorno ai sensi dell’articolo 5, comma 3, dell’allegato 1 del contratto collettivo intercompartimentale del 12/02/2008.

Art. 4 (Orario di lavoro del personale provinciale a tempo parziale)

(1) L’articolo 17, comma 1, del contratto di comparto del 24/11/2009 è così sostituito:

“1. Al personale con contratto di lavoro a tempo parziale del 50 per cento può essere autorizzata, con il suo consenso e per particolari e temporanee esigenze di servizio, la prestazione di massimo 57 ore supplementari all’anno, che possono essere retribuite in applicazione della disciplina sulle ore straordinarie. Al personale con un contratto a tempo parziale di diversa entità il numero delle ore citate è corrispondentemente adattato.”.

(2) Entro un anno dalla pubblicazione del presente contratto le parti contrattuali valutano l’applicazione di questa disposizione.

Art. 5 (Formazione del personale)

(1) La lettera b) del comma 4 dell’articolo 18 del contratto di comparto del 04/07/2002 è così sostituita:

“b) partecipazione volontaria del personale che risulta essere di particolare interesse per l'Amministrazione, con fruizione di un congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di 20 giorni lavorativi l'anno e assunzione del 50 per cento delle spese connesse da parte dell'Amministrazione (vedasi comma 6); questa percentuale può essere aumentata fino ad un massimo dell’80 per cento in caso di formazione particolarmente onerosa e lunga e in base ad un accordo individuale con il personale interessato in cui si definisce il numero di giorni di congedo straordinario retribuito.”.

Art. 6 (Compenso per relatori)

(1) Il comma 2 dell’articolo 6 dell’allegato 1 al contratto di comparto del 04/07/2002 è così sostituito:

“2. I compensi di cui al comma 1 non possono superare nell'anno solare il limite di 100 ore. In casi di comprovata eccezionalità tale limite massimo può essere aumentato a 130 ore.”.

Art. 7 (Clausola di salvaguardia)

(1) L’esecuzione parziale o totale del presente contratto collettivo può essere sospesa, anche parzialmente, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa di cui alla relazione sui costi.

Art. 8 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 dell’articolo 15 del contratto di comparto del 04/07/2002.

 

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