(1) Per il personale provinciale possono essere istituiti appositi servizi mensa, gestiti direttamente dall'Amministrazione oppure affidati ad un'impresa specializzata nel settore o ad una cooperativa del personale provinciale.
(2) Il personale provinciale può fruire dei servizi mensa, incluse le mense scolastiche, di altri enti, a condizione che tra l’Amministrazione provinciale e gli stessi enti sia stata stipulata una convenzione a tal proposito.
(3) A partire dal 1 gennaio 2022 l'Amministrazione mette a disposizione del personale provinciale un singolo buono pasto del valore pari a 7,00 euro per giorno di lavoro, il quale può essere utilizzato in alternativa alla fruizione di un servizio mensa diretto, affidato o convenzionato di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo il rispetto dei presupposti di cui al comma 4.
(4) Il personale provinciale ha diritto al buono pasto di cui al comma 3 a condizione che sussista uno dei seguenti presupposti:
- quando l’orario di servizio giornaliero ordinario è frazionato alla mattina e al pomeriggio;
- quando è prestata un’attività lavorativa giornaliera ordinaria e continuativa di non meno di sei ore.
Oltre al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma, ha diritto al buono pasto di cui al comma 3 anche il personale il cui orario di servizio ordinario giornaliero risulti frazionato alla mattina e alla sera oppure al pomeriggio e alla sera, nonché il personale che presta un’attività di insegnamento giornaliero ordinaria e continuativa di non meno di 300 minuti.
In caso di orario frazionato, il personale deve prestare effettivo servizio – inclusa l’attività scolastica accessoria – di almeno un’ora o, in caso di attività di insegnamento, di almeno 50 minuti.
(5) Se l’orario di lavoro del personale è frazionato così come previsto alla lettera a) oppure alla mattina e alla sera, il buono pasto può essere utilizzato, nell’ambito della pausa obbligatoria di cui all’art. 4, comma 1, del contratto di comparto del 24/11/2009, tra le ore 11.00 e le ore 15.00. Se l’orario di lavoro del personale è frazionato al pomeriggio e alla sera, il buono pasto può essere utilizzato, nell’ambito della pausa obbligatoria di cui all’art. 4, comma 1, del contratto di comparto del 24/11/2009, tra le ore 17.00 e le ore 21.00. Le fasce orarie citate trovano applicazione anche per il personale che rispetta un orario di lavoro continuato. Se non è possibile l’osservanza di tali fasce orarie per motivi di servizio, il buono pasto può essere utilizzato fino ad un’ora prima dell’inizio del servizio oppure fino ad un’ora dopo la fine del servizio stesso oppure durante l’interruzione dell’orario di lavoro disposta per ragioni di servizio.
(6) Il buono pasto dà diritto al consumo o all’acquisto di un pasto in un esercizio convenzionato. Se il consumo o l’acquisto di un pasto presso un esercizio convenzionato non è possibile a causa di un’intolleranza alimentare comprovata, il personale interessato è autorizzato a consumare o ad acquistare un pasto presso un esercizio non convenzionato.
(7) Qualora il personale che presta servizio prevalentemente in un distretto o in un’area assegnatoli non abbia la possibilità di consumare o di acquistare il pasto in un esercizio convenzionato o – in casi eccezionali – non convenzionato nella sede di servizio o di lavoro nelle fasce orarie previste dal comma 5, allo stesso spetta, alternativamente al buono pasto, un rimborso forfettario pari a 12,00 euro al giorno ai sensi dell’articolo 5, comma 3, dell’allegato 1 del contratto collettivo intercompartimentale del 12/02/2008.