(1) Per gli alunni e le alunne cui è stata concessa e assegnata una borsa di studio per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2020, n. 26, e del relativo bando di concorso, e che a seguito delle ordinanze presidenziali contingibili e urgenti e delle continue alternanze tra attività didattiche in presenza e a distanza, previste per tutti i gradi scolastici in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dal 25 ottobre 2020 hanno dovuto interrompere, in parte o interamente, la permanenza fuori famiglia per motivi di studio, si prescinde dal requisito dello status di convittori e convittrici o semiconvittori e semiconvittrici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del suddetto decreto. Resta fermo il requisito della frequenza minima di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera a) che si intende soddisfatto anche attraverso la formazione a distanza.
(2) Per gli alunni e le alunne di cui al comma 1 non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 10, comma 2 e comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2020, n. 26, limitatamente all’obbligo di restituzione della borsa di studio per mancato raggiungimento della permanenza minima fuori famiglie per motivi di studio.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.