(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 2:
“2. Coloro che alla data di entrata in vigore dell’articolo 6, comma 8, della legge hanno esercitato un’attività autorizzata simile a quella di cui a detta norma, possono continuare a esercitarla nella stessa misura, provvedendo, per gli occupanti degli autocaravan la cui permanenza eccede le 12 ore, a effettuare le comunicazioni ai fini statistici e di P.S. delle persone alloggiate.”
(1) Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.