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Delibera 29 giugno 2021, n. 554
Procedure concorsuali per il conseguimento dell’idoneità del personale d'integrazione provinciale

ALLEGATO A

Procedure concorsuali per il conseguimento dell’idoneità del personale d'integrazione provinciale

Art. 1
Generalità

1. Per i collaboratori e per le collaboratrici all'integrazione presso le strutture scolastiche, di seguito denominati personale d’integrazione provinciale, vengono effettuate procedure concorsuali per il conseguimento dell’idoneità. L’idoneità è presupposto essenziale per l’assunzione del personale d’integrazione a tempo indeterminato.

2. Il bando alla procedura concorsuale per il conseguimento dell’idoneità del personale d'integrazione provinciale è stabilito dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione Personale sulla base delle disposizioni di cui alla presente disciplina.

Art. 2
Ammissione alla procedura concorsuale

1. Il personale dell’amministrazione provinciale che è in possesso dei seguenti requisiti è ammesso d’ufficio alla procedura concorsuale con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione Personale:

a) Il personale è iscritto nella graduatoria per l’assunzione a tempo determinato nel profilo professionale “collaboratore/collaboratrice all'integrazione” nella 1° fascia di graduatoria”.

b) Il personale ha, al momento dell’ammissione alla procedura concorsuale, un rapporto di lavoro continuativo con la Provincia autonoma di Bolzano, di almeno quattro mesi entro il periodo definito nel bando, nel profilo professionale “collaboratore/collaboratrice all'integrazione”. L’incarico deve avere inoltre un monte ore non inferiore al 30% di un incarico a tempo pieno.

2. Nel bando può essere inoltre stabilito che il personale deve avere una determinata precedenza per l’anzianità di servizio nella graduatoria per l’ammissione alla procedura concorsuale.

3. In caso di risoluzione del contratto di lavoro l’ammissione alla procedura concorsuale decade automaticamente.

4. Ai sensi dell’articolo 21, comma 6, del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, l’ammissione alla procedura concorsuale avviene tramite la pubblicazione del decreto di ammissione sul sito internet della Ripartizione Personale.

Art. 3
Partecipazione

1. La partecipazione alla procedura concorsuale è obbligatoria per il personale ammesso.

2. Per poter garantire lo svolgimento della prova pratica, il personale partecipante deve prestare durante il periodo stabilito nel bando almeno quattro mesi di servizio effettivo, indipendentemente dall’orario di lavoro, e svolgere effettivamente attività formativa e di sostegno con il bambino o con la bambina.

3. Fanno parte del servizio effettivo tutte le attività connesse agli obblighi di servizio. Sono incluse anche i giorni di riposo, le domeniche e i giorni festivi durante il rapporto di lavoro. Non rientrano nel servizio effettivo ai sensi della presente disciplina tutti i giorni di assenza dal servizio, come malattia, congedi straordinari, aspettative, permessi e distacchi.

Art. 4
Rinvio

1. In caso di assenza dal posto di lavoro a causa dei seguenti motivi, il personale può richiedere il rinvio della partecipazione alla procedura concorsuale:

a) astensione anticipata dal lavoro per gravidanza;

b) astensione obbligatoria dal lavoro (congedo di maternità);

c) congedo di paternità;

d) astensione facoltativa dal lavoro (congedo parentale);

e) permesso per motivi educativi;

f) aspettativa per il personale con prole

2. Il rinvio è inoltre possibile solo in casi eccezionali in presenza di motivi giustificati e documentati.

3. Il direttore/la direttrice della Ripartizione Personale decide in merito alla concessione del rinvio della partecipazione alla procedura concorsuale.

Art. 5
Esclusione

1. Nei seguenti casi il direttore/la direttrice della Ripartizione Personale dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale:

a) se non vengono prestati quattro mesi di servizio effettivo ed attività formativa e di sostegno effettiva con il bambino o con la bambina nel periodo previsto, a meno che la prova pratica poteva essere comunque svolta;

b) se viene disatteso l’obbligo di partecipare alla procedura concorsuale;

c) se viene interrotta la partecipazione alla procedura concorsuale;

d) se vengono ignorate le disposizioni previste dalla procedura concorsuale o dalla commissione d’esame;

e) se non vengono rispettate le eventuali misure di sicurezze per lo svolgimento della procedura concorsuale in relazione a stati di emergenza epidemiologici, pubblicati sul sito internet della Ripartizione Personale;

f) se il personale non si presenta nelle date fissate per le prove d’esame, ferma restando la possibilità di un solo rinvio per la prova orale per giustificati motivi, riconosciuti dall’amministrazione.

2. Tranne nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’esclusione dalla procedura concorsuale per due volte comporta l’esclusione permanente dalla graduatoria, fatta salva la sopraccitata possibilità di presentare la domanda prima per il rinvio della partecipazione alla procedura concorsuale per motivi giustificati, riconosciuti dall’amministrazione.

3. Nel caso dell’esclusione permanente dalla graduatoria, l’incarico attuale rimane valido fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro.

Art. 6
Svolgimento della procedura concorsuale

1. La procedura concorsuale consiste nella stesura della relazione di un’esperienza, in una prova pratica ed in una prova orale, finalizzate all’accertamento dell’idoneità professionale e personale all’esercizio dei compiti del relativo profilo professionale in base ai criteri di valutazione stabiliti nel bando. Nel bando può essere stabilito anche un peso ponderale delle singole prove.

Relazione di un’esperienza: Essa deve essere redatta secondo le indicazioni stabilite nel bando.

Prova pratica: Un membro della commissione di esame o un’altra persona competente in materia, incaricata dal/dalla presidente della commissione di esame, formula sulla base di almeno due visite annunciate riguardanti l’attività formativa e di sostegno presso la struttura scolastica e due colloqui di riflessione una valutazione provvisoria, non vincolante, sull’idoneità del personale ad esercitare i compiti del relativo profilo professionale. Nei casi in cui si delinea una valutazione negativa, la prova pratica deve esser proseguita da un membro della commissione di esame.

Prova orale: Essa consiste in base ai criteri di valutazione in un colloquio che verte sulla prova pratica e le conoscenze teoriche nonché sulla relazione di un’esperienza. Ai sensi dell’articolo 21, comma 6, del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, l’invito alla prova orale avviene esclusivamente tramite pubblicazione delle date di esame sul sito internet della Ripartizione Personale almeno 15 giorni prima della singola data di esame.

2. Secondo il numero delle persone partecipanti alla procedura concorsuale possono essere nominate ai sensi dell’articolo 12 del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, una o più commissioni di esame.

3. Il personale partecipante deve svolgere la procedura concorsuale nella lingua che corrisponde alla graduatoria, nella quale è iscritto il personale.

4. Il personale iscritto nella graduatoria ladina può redigere la relazione di un’esperienza a scelta in lingua tedesca, italiana oppure ladina. La prova orale viene sostenuta nelle lingue tedesca, italiana e ladina.

Art. 7
Esito della procedura concorsuale.

1. Alla rispettiva commissione di esame spetta la valutazione definitiva sull’idoneità del personale ad esercitare il profilo professionale, e precisamente dopo aver preso visione della valutazione provvisoria per la prova pratica, dopo la valutazione della relazione di un’esperienza e dopo aver tenuto la prova orale.

2. La procedura concorsuale si ritiene superata da chi è valutato/a positivamente dalla commissione di esame nella valutazione definitiva.

3. L’esito della procedura concorsuale per le persone ammesse è pubblicato all’albo della Ripartizione Personale. L’elenco delle persone che hanno superato la procedura concorsuale è approvato con decreto dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione Personale ed è pubblicato per 60 giorni sul sito internet della Ripartizione Personale. Sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige è pubblicato il link al sito internet. Da tale giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione decorre il termine per eventuali ricorsi, a meno che il personale interessato non abbia ricevuto già prima la comunicazione personale sull’esito negativo della procedura concorsuale.

4. Il personale di lingua ladina che ha superato la procedura concorsuale è considerato idoneo anche per le graduatorie delle altre lingue, per le quali ha i requisiti di iscrizione.

5. Nel caso che la procedura concorsuale non dovesse essere superata, la commissione di esame propone, in riferimento alla persona interessata, la riammissione alla prossima procedura concorsuale oppure la definitiva esclusione dalla graduatoria per il personale d‘integrazione provinciale.

6. Per la proposta di esclusione permanente dalla graduatoria per il personale d‘integrazione provinciale, la commissione di esame si basa nella motivazione su almeno uno dei seguenti parametri:

a) La persona è già stata valutata almeno una volta negativamente in seguito a precedenti periodi di prova, valutazioni della prestazione oppure procedure concorsuali.

b) Viene accertata una generale ed evidente non idoneità del personale per il profilo professionale che giustifica un’esclusione permanente.

7. Nel caso dell’esclusione permanente la commissione di esame propone inoltre se l’incarico attuale rimane valido o meno fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro.

8. Il direttore/la direttrice della Ripartizione Personale prende le decisioni definitive sull’esclusione dalle graduatorie per il profilo professionale “collaboratore/collaboratrice all’integrazione”, considerando tutti i fattori, in particolare i rapporti di lavoro pregressi con la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige.

9. Chi viene escluso in modo permanente dalle graduatorie, non può più prestare servizio – neanche tramite chiamata diretta – in questo profilo professionale.

Art. 8
Modifica delle modalità di svolgimento della procedura concorsuale a causa di circostanze particolari

1. Se a causa di circostanze particolari, come emergenze epidemiologiche, non fosse possibile svolgere la procedura concorsuale secondo le disposizioni sopraccitati oppure fosse possibile svolgerla solo in osservanza di norme di sicurezza rigide e complesse, il direttore/la direttrice della Ripartizione Personale può disporre le seguenti misure:

a) La procedura concorsuale può essere sospesa o interrotta, con la possibilità che le prove eventualmente già effettuate possano essere riconosciute per future procedure concorsuali.

b) Per le singole parti delle prove di esame l‘amministrazione può rinviare le scadenze previste nel bando.

c) Le prove orali possono essere svolte in modalità telematiche.

2. Il personale non può far valere richieste risarcitorie o altri diritti per il solo fatto che sono state disposte tali misure.

 

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