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Delibera 30 marzo 2021, n. 307
COVID-19 - Sussidi alle imprese

ALLEGATO A

COVID-19 –Sussidi alle imprese

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di sussidi in attuazione di quanto previsto dall’articolo 20/septies della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 e successive modifiche, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”.

2. I sussidi di cui ai presenti criteri sono concessi ai sensi del regime quadro di cui al decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77. Il regime quadro è stato notificato alla Commissione europea con il numero SA. 57021, modificato con SA.58547, SA.59655 e, da ultimo, SA.59827, e approvato dalla Commissione con le decisioni C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (approvazione della “notifica ombrello”), C(2020) 6341 dell’11 settembre 2020, C(2020) 9121 del 10 dicembre 2020 e C(2020) 9300 del 15 dicembe 2020, fatta salva la decisione della Commissione stessa sulla notifica da inoltrare relativamente alla modifica di cui alla comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.

Articolo 2
Oggetto del sussidio

1. Oggetto del sussidio è l’integrazione del reddito derivante dalle attività di cui all’articolo 3, comma 1, che sono state pesantemente colpite dalle limitazioni imposte a causa della pandemia da COVID-19.

Articolo 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri le libere e i liberi professionisti, le lavoratrici e i lavoratori autonomi, le imprese individuali, le società di persone o di capitali che svolgono in provincia di Bolzano un’attività artigianale, industriale, commerciale, di servizi, di pubblico esercizio o di affittacamere privato ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche.

2. I beneficiari di cui al comma 1 devono soddisfare i requisiti richiesti alle imprese di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. I beneficiari devono inoltre:

a) avere iniziato l’attività entro il 31 marzo 2021;

b) in base all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, avere realizzato dall’attività/dalle attività di cui al comma 1 un reddito imponibile non superiore a 50.000,00 euro, considerando che:

1) nel caso di imprese individuali, libere e liberi professionisti o lavoratrici e lavoratori autonomi, il reddito imponibile è dato dalla somma dei redditi imponibili di cui ai relativi quadri per la determinazione del reddito derivanti dalle attività continuative quale libero professionista o d’impresa (quadri RG, RE, RF e LM);

2) nel caso di società, al reddito imponibile (quadri RG, RE e RF) si devono aggiungere i compensi Co.co.co. dei soci, che in sede di determinazione del reddito erano stati portati in detrazione, senza superare i 50.000,00 euro;

3) nel caso di società con più di un socio e di studi associati l’importo complessivo di cui al punto 2) è aumentato a 85.000,00 euro;

4) nel caso di imprese familiari il reddito imponibile derivante dall’attività, che è dato dalla somma del reddito imponibile (quadri RG e RF) dell’imprenditore e dei suoi collaboratori famigliari, non può superare l’importo di 85.000,00 euro;

5) le imprese che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° ottobre 2019 devono aver realizzato, entro il 31.3.2021, un fatturato medio per ogni mese di attività di almeno 700,00 euro;

3. I sussidi sono concessi in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) un calo del fatturato di almeno il 30 per cento nel periodo 1 ottobre 2020 - 31 marzo 2021, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente. Il fatturato è definito come la somma delle fatture, delle ricevute e dei corrispettivi giornalieri emessi, indipendentemente dall’incasso dei relativi importi. Sono esclusi gli importi derivanti dalla cessione di cespiti. Ai fini del raffronto il fatturato del periodo 1.10.2020 – 31.3.2021 deve essere maggiorato dei seguenti importi:

1) dei contributi percepiti in forza dell’articolo 1 del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. Ristori);

2) dei contributi percepiti in forza dell’articolo 2 del decreto- legge 9 novembre 2020, n. 149 (cd. Ristori bis);

3) dei contributi percepiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, 172;

4) dei contributi percepiti in forza dei criteri “COVID-19 - Sussidi a imprese operanti in settori economici particolarmente colpiti”, di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 699 del 15 settembre 2020, e successive modifiche, nella misura di un quarto dell’importo complessivo;

5) dei contributi spettanti in forza dei criteri “COVID-19 – Sussidi a favore di palestre, centri fitness e corsi di danza” di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 289 del 30 marzo 2021 nella misura di un quarto dell’importo complessivo.

Qualora il richiedente abbia sospeso la propria attività nel periodo 1.10.2019 – 31.3.2020 per più di 30 giorni a causa di malattia, congedo parentale, inagibilità della propria sede operativa o per altri gravi motivi, il raffronto verrà fatto con il fatturato dell’anno precedente.

b) i richiedenti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° ottobre 2019 possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai presenti criteri senza dover dimostrare eventuali cali del fatturato, fermo restando che devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2.

4. Sono esclusi dai sussidi:

a) gli studi associati, qualora tutti o alcuni delle libere e dei liberi professionisti che li costituiscono presentino autonomamente richiesta per beneficiare di un sussidio di cui ai presenti criteri;

b) i soggetti di cui al comma 1 il cui fatturato, nell’esercizio finanziario 2019, non raggiunge i 15.000,00 euro, salvo coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° ottobre 2019;

c) le imprese che al 31 dicembre 2019 si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014). In deroga a quanto precede, i sussidi possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché tali imprese non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

d) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

e) i soggetti che abbiano reso in precedenti domande di sussidio Covid 19 dichiarazioni non veritiere o abbiano omesso informazioni dovute.

Articolo 4
Ammontare dell’agevolazione

1. Il sussidio è concesso nella seguente entità:

a) 3.000,00 euro per i richiedenti di cui all’articolo 3 che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° ottobre 2019;

b) 5.000,00 euro per i richiedenti di cui all’articolo 3 che hanno iniziato l’attività entro il 30 settembre 2019 e nel 2019 hanno impiegato fino a due addetti;

c) 7.500,00 euro per i richiedenti di cui all’articolo 3 che hanno iniziato l’attività entro il 30 settembre 2019 e nel 2019 hanno impiegato più di due e fino a quattro addetti;

d) 10.000,00 euro per i richiedenti di cui all’articolo 3 che hanno iniziato l’attività entro il 30 settembre 2019 e nel 2019 hanno impiegato più di quattro addetti.

Articolo 5
Presentazione delle domande

1. La domanda va presentata online, tramite il servizio e-government dell’Amministrazione provinciale “COVID-19 – Sussidi alle imprese”, entro il 30 settembre 2021, alle ore 12.00.

2. Quale data di presentazione fa fede il giorno in cui la domanda viene registrata nel sistema. La domanda si considera presentata regolarmente, se il/la richiedente riceve dal sistema la relativa conferma. Quest’ultima viene inviata dal sistema al/alla richiedente tramite e-mail subito dopo l’invio della domanda. Tutte le comunicazioni verranno inviate al/alla richiedente e anche agli intermediari, qualora la domanda fosse stata inviata tramite questi ultimi.

3. L’accesso ai servizi e-government da parte dei/delle richiedenti avviene esclusivamente mediante il Servizio Pubblico di Identità Digitale (SPID).

4. La marca da bollo può essere pagata online (marca da bollo digitale @e.bollo) o tramite il modello di pagamento F23. In alternativa, la domanda deve riportare il numero e la data della marca da bollo. Il/La richiedente dichiara di utilizzare la suddetta marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione.

5. Il/La richiedente deve rendere una dichiarazione in cui attesta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per poter beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri.

Articolo 6
Istruttoria delle domande

1. L’ufficio provinciale competente evade le domande in ordine cronologico di presentazione sulla base delle dichiarazioni fornite dai/dalle richiedenti.

Articolo 7
Concessione del sussidio

1. La concessione del sussidio è disposta con decreto del direttore di ripartizione delegato/della direttrice di ripartizione delegata e competente per materia.

Articolo 8
Liquidazione del sussidio

1. La liquidazione del sussidio spettante è disposta dal direttore/dalla direttrice dell’ufficio provinciale competente sulla base di quanto dichiarato nella domanda di sussidio.

Articolo 9
Clausola di salvaguardia

1. La concessione dei sussidi di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. Nel caso in cui i i mezzi finanziari messi a disposizione siano insufficienti a soddisfare tutte le domande degli aventi diritto, le domande potranno essere archiviate d’ufficio.

Articolo 10
Obblighi

1. I beneficiari devono mettere a disposizione dell’ufficio provinciale competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare del sussidio.

Articolo 11
Controlli e sanzioni

1. L’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno l’8 per cento delle domande approvate. Svolge inoltre controlli in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno.

2. L’individuazione delle domande da sottoporre al controllo a campione avviene mediante sorteggio dall’elenco dei sussidi liquidati nell’anno di riferimento.

3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o non veritieri o omesso di fornire informazioni dovute.

4. L’ufficio provinciale competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Se necessario, il controllo potrà essere effettuato anche mediante un sopralluogo.

5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, la violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca del sussidio e l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data della sua erogazione. L’intero procedimento di controllo deve concludersi entro 180 giorni dall’avvio del procedimento stesso.

Articolo 12
Applicazione

1. I presenti criteri si applicano alle domande presentate a partire dal giorno della loro approvazione e fino al 30 settembre 2021.

 

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