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Delibera 24 febbraio 2021, n. 175
Approvazione dei criteri “COVID-19 – Indennità ai gestori che, su incarico della Provincia autonoma di Bolzano, svolgono servizi di trasporto scolastico e servizi di trasporto e di accompagnamento di alunne e alunni con disabilità”

ALLEGATO A

COVID-19 – Indennità ai gestori che, su incarico della Provincia autonoma di Bolzano, svolgono servizi di trasporto scolastico e servizi di trasporto e di accompagnamento di alunne e alunni con disabilità

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di un’indennità a copertura dei costi fissi non coperti a favore dei gestori che, su incarico della Provincia autonoma di Bolzano, svolgono i servizi di trasporto scolastico e i servizi di trasporto e di accompagnamento di alunne e alunni con disabilità in tutto l’Alto Adige, limitatamente al periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza dovuto all’emergenza sanitaria da COVID-19, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 13, comma 6, della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, introdotto con l’articolo 19, comma 3, della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, e da ultimo sostituito con l’articolo 19, comma 3, della legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1.

2. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri sono concesse ai sensi del regime-quadro adottato con il decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, notificato alla Commissione europea col numero SA.59827, in applicazione del regime di aiuti di cui alla sezione 3.12, e approvato dalla stessa con decisione C(2020) 9300 del 15.12.2020.

Articolo 2
Aventi diritto

1. Possono beneficiare dell’indennità i partner contrattuali che, su incarico della Provincia autonoma di Bolzano, svolgono i servizi di trasporto scolastico e i servizi di trasporto e di accompagnamento di alunne e alunni con disabilità in tutto l’Alto Adige. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese che costituiscono un'unità imprenditoriale, per la determinazione delle soglie e degli importi di cui agli articoli 3, 4 e 5 si utilizzano i dati di bilancio aggregati delle singole imprese partecipanti.

Articolo 3
Requisiti di accesso

1. L'indennità è concessa ai gestori che, durante il periodo ammissibile, hanno subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile sia nel 2020 o nel 2021.

2. Gli aventi diritto di cui all’articolo 2 devono soddisfare i requisiti richiesti alle grandi, medie o piccole imprese di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. L'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019. In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Articolo 4
Determinazione dell’indennità

1. L'indennità copre i costi fissi non coperti sostenuti a seguito della sospensione temporanea, totale o parziale, dei servizi. Il periodo ammissibile corrisponde al periodo di sospensione totale o parziale dei servizi disposto dall’assessore/assessora provinciale competente. Il periodo ammissibile viene definito in mesi.

2. I costi fissi sono definiti come quella parte dei costi totali il cui ammontare è indipendente dall’attività produttiva del gestore, essendo costante e non legato all’effettivo espletamento dei servizi.

3. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti del gestore durante il periodo ammissibile che non sono coperti dal margine di contribuzione (vale a dire i ricavi meno i costi variabili) durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee o altre forme di sostegno. L'intensità di aiuto non può superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti, fatta eccezione per le microimprese e le piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria), per le quali l'intensità di aiuto non può superare il 90 per cento dei costi fissi non coperti sostenuti durante il periodo ammissibile. Ai fini del presente articolo, le perdite subite dai gestori in base al conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.

4. L’importo totale dell’indennità corrisponde alla somma dei singoli importi riferiti ai rispettivi periodi ammissibili.

Articolo 5
Ammontare massimo dell’indennità

1. L’importo totale dell’indennità non può in nessun caso superare la somma delle singole riduzioni di fatturato relative ai periodi ammissibili in questione.

2. In nessun caso l'indennità può superare i 3 milioni di euro per singolo avente diritto, fatta salva la decisione della Commissione e sua notifica ancora da presentare in merito alle modifiche di cui alla comunicazione del 28.01.2021 C(2021) 564, che prevede 10 milioni di euro lordi.

3. Le indennità di cui all'articolo 4, comma 3, relative ai singoli periodi ammissibili non possono superare il 70 per cento dei corrispettivi previsti per ciascun periodo ammissibile, vale a dire i chilometri teorici per singola tipologia di veicolo utilizzata che sarebbero stati percorsi, moltiplicati per le tariffe chilometriche applicabili in base al contratto in vigore.

Articolo 6
Divieto di cumulo degli aiuti e recupero di pagamenti eccedenti

1. Gli aiuti di cui ai presenti criteri non possono essere cumulati con altri aiuti concessi per gli stessi costi ammissibili. Le somme relative ai pagamenti eccedenti l’importo finale dell’indennità devono essere restituite maggiorate degli interessi legali maturati dalla data dell’erogazione.

Articolo 7
Presentazione delle domande

1. La domanda va compilata utilizzando il modulo predisposto dalla Ripartizione provinciale Diritto allo studio e inviata in formato PDF, entro il termine indicato nel modulo, tramite un’unica mail di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Ripartizione provinciale Diritto allo studio. Le domande presentate dopo tale data verranno archiviate d’ufficio. La domanda deve riportare il numero e la data della marca da bollo. Il/La richiedente dichiara di utilizzare la suddetta marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione. In caso di firma mancante, la domanda non è valida.

2. Il/La richiedente deve rendere una dichiarazione in cui attesta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per poter beneficiare dell’indennità di cui ai presenti criteri. Le domande incomplete verranno archiviate d’ufficio, se non saranno fornite le informazioni mancanti entro un termine massimo di 5 giorni dalla relativa richiesta.

Articolo 8
Istruttoria delle domande

1. L’ufficio competente della Ripartizione provinciale Diritto allo studio evade le domande in ordine cronologico di presentazione sulla base delle dichiarazioni fornite dai richiedenti.

Articolo 9
Concessione dell’indennità

1. La concessione dell’indennità o l’eventuale rigetto della domanda sono disposti con decreto della direttrice/del direttore della Ripartizione provinciale Diritto allo studio.

Articolo 10
Liquidazione dell’indennità

1. La liquidazione dell’indennità spettante è disposta dal direttore/dalla direttrice dell’ufficio provinciale competente per le verifiche, sulla base di quanto dichiarato nella domanda.

2. Il beneficiario si impegna a restituire la parte dell’aiuto percepito che eventualmente eccede l’ammontare dell’indennità di cui all’articolo 4, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data della sua erogazione.

Articolo 11
Clausola di salvaguardia finanziaria

1. La concessione delle indennità di cui ai presenti criteri avviene fino alla concorrenza delle risorse stanziate sugli appositi capitoli di bilancio. Nel caso in cui i fondi stanziati siano insufficienti per soddisfare tutte le domande degli aventi diritto, le indennità sono ridotte in proporzione.

Articolo 12
Obblighi

1. Il beneficiario/La beneficiaria, su espressa richiesta, deve mettere a disposizione dell’ufficio competente tutta la documentazione necessaria per verificare la sussistenza die requisiti e i costi fissi effettivamente sostenuti.

Articolo 13
Controlli e sanzioni

1. L’ufficio competente effettua controlli a campione su tutte le domande approvate.

2. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero non abbiano omesso di fornire informazioni dovute.

3. L’ufficio competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Se necessario, il controllo potrà essere effettuato anche mediante un sopralluogo.

4. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca dell’indennità e la restituzione del relativo importo, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data della sua erogazione. L’intero procedimento di controllo e l’eventuale provvedimento sanzionatorio devono essere conclusi entro il termine fissato dall’ufficio.

Articolo 14
Applicazione

1. I presenti criteri si applicano alle domande presentate a partire dal giorno della loro approvazione e almeno fino al 30 giugno 2021, fatta salva l'eventuale proroga del regime di aiuti applicata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dei presenti criteri.

 

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