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Delibera 2 marzo 2021, n. 194
Approvazione dei criteri per la concessione di contributi a favore di lavoratori e lavoratrici dipendenti e di persone in cerca di occupazione per la formazione continua. Revoca della delibera della Giunta provinciale dell'11 dicembre 2019, n. 1083

Allegato A

Criteri per la concessione di contributi per la partecipazione ad azioni di formazione continua

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi a favore di lavoratori e lavoratrici dipendenti e di persone in cerca di occupazione che partecipano ad azioni di formazione continua di cui alle leggi provinciali 10 agosto 1977, n. 29, e successive modifiche, e 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche.

Art. 2
Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni:

a) lavoratori e lavoratrici dipendenti che risiedono in provincia di Bolzano e prestano la propria attività lavorativa presso un datore di lavoro privato, in una sede aziendale in provincia di Bolzano, nell’ambito di un rapporto di lavoro disciplinato da contratti collettivi che sono stati conclusi per il settore privato;

b) persone residenti in provincia di Bolzano che sono in possesso dello stato di disoccupazione e che sono immediatamente disponibili ad accettare una congrua offerta di lavoro.

2. I soggetti richiedenti devono essere in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda.

3. Non possono beneficiare delle agevolazioni:

a) dipendenti pubblici;

b) titolari d’azienda, imprenditori e imprenditrici;

c) liberi professionisti e libere professioniste;

d) presidenti di cooperativa nonché soci e socie non dipendenti;

e) dipendenti dell’ente che eroga la formazione per la quale si richiede il contributo;

f) persone che, benché beneficiarie nello stesso anno solare di un contributo ai sensi dell’articolo 1, non ne hanno usufruito senza giustificato motivo.

g) tutti i soggetti differenti da quelli indicati al comma 1.

4. Beneficiario del contributo è il soggetto richiedente, che frequenta il corso di formazione di propria iniziativa e che pertanto paga la relativa quota di partecipazione.

Art. 3
Priorità

1. Hanno priorità le domande di contributo presentate da persone che risultano essere disoccupati di lunga durata secondo la scheda anagrafico-professionale della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 4
Azioni formative agevolabili e non

1. Sono agevolabili le azioni di formazione continua in presenza o formati online, che hanno luogo in Italia o all’estero, con una durata massima complessiva di 500 ore di lezione (1 ora di lezione/unità di apprendimento = 60 minuti), le quali siano finalizzate a:

a) migliorare le competenze professionali dei soggetti richiedenti il contributo.

b) preparare a una nuova attività professionale consentendo l’acquisizione delle competenze necessarie per potersi affermare nel nuovo settore.

2. Non sono agevolabili:

a) corsi che non forniscono un contenuto chiaramente professionale;

b) corsi che forniscono principalmente contenuti esoterici o ideologici;

c) corsi in ambito sanitario che mirano, ad esempio, alla terapia, diagnosi e cura di dolori e disturbi;

d) corsi di lingua;

e) lezioni individuali;

f) corsi per il conseguimento di patenti di guida di ogni tipo;

g) corsi scolastici e corsi di laurea;

h) corsi di recupero scolastico (singole annualità o titoli di studio), organizzati da scuole ed enti pubblici e privati;

i) azioni formative già presenti in un’analoga offerta formativa delle scuole della Formazione professionale provinciale;

j) percorsi formativi obbligatori per legge (ad es. l’apprendistato);

k) azioni formative già co-finanziate direttamente con fondi pubblici.

3. I corsi negli ambiti benessere, sport, fitness e simili sono ammessi all’agevolazione solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia occupato in una professione pertinente o quando i corsi corrispondano al percorso scolastico, professionale o personale del soggetto richiedente come rilevabile dal suo curriculum vitae. I suddetti corsi sono esclusi dall’agevolazione se sono finalizzati alla preparazione a una nuova attività professionale ai sensi del comma 1, lettera b).

Art. 5
Soggetti erogatori

1. Le azioni formative per le quali si richiede il contributo possono essere erogate solo da enti pubblici o enti privati, o da società pubbliche o private, aventi fra le proprie finalità statutarie la formazione e l’aggiornamento professionale.

2. Gli enti formativi di cui al comma 1 devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere accreditati per la formazione continua;

b) essere certificati ISO, EFQM o altro sistema certificatorio riconosciuto;

c) avere adeguate referenze ed esperienza nel settore specifico.

Art. 6
Spese ammissibili

1. Ammissibile è unicamente la quota di partecipazione all’azione formativa specificata nella domanda e approvata dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca.

2. La commissione di cui all’articolo 15 determina annualmente l’ammontare massimo della quota di partecipazione riconosciuta per ogni ora di lezione.

3. Non sono riconosciute spese di vitto e alloggio, per certificazioni ed esami nonché spese per materiale didattico e simili.

Art. 7
Entità dell’agevolazione

1. Per la partecipazione ad azioni formative a ogni richiedente può essere concesso un contributo complessivo massimo di euro 3.000,00, IVA inclusa, nell’arco dell’anno solare. Nel caso di richiedenti con priorità l’importo massimo di tale contributo è di euro 3.500,00, IVA inclusa. Gli importi indicati possono riferirsi a una singola azione o a più azioni formative. In ogni caso è necessario presentare una domanda per ogni azione formativa.

2. Al fine della concessione del contributo la quota di partecipazione specificata nella domanda deve ammontare almeno a euro 400,00, IVA inclusa.

3. Il contributo ammonta, al massimo, all’80 per cento della quota di partecipazione riconosciuta. La quota restante è a carico del soggetto richiedente.

Art. 8
Presentazione e ammissibilità delle domande

1. La domanda deve essere redatta compilando il modulo predisposto dall’ufficio competente, sottoscritta dal soggetto richiedente e presentata alla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca.

2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il giorno antecedente l’inizio dell’azione formativa.

3. La domanda va presentata con una delle seguenti modalità:

a) consegnata direttamente al Centro di coordinamento Formazione continua; in tal caso fa fede la data di protocollazione;

b) tramite posta ordinaria; in tal caso fa fede la data del timbro postale;

c) spedita tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso fa fede la data del timbro postale;

d) inviata tramite posta elettronica istituzionale;

e) inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) e sottoscritta con firma elettronica qualificata;

f) inviata tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure la Carta Provinciale dei servizi/tessera sanitaria attivata.

4. Le domande in ingresso sono protocollate dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca. È responsabilità del soggetto richiedente provvedere alla presentazione in tempo utile.

5. Sono ammissibili le domande:

a) presentate dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, nel rispetto dei termini previsti;

b) redatte sull’apposito modulo;

c) compilate correttamente e in tutte le loro parti, sottoscritte e munite degli allegati necessari.

6. L’azione formativa deve iniziare entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

7. In un anno solare ogni persona può presentare più domande di contributo ai sensi dell’articolo 1, a condizione che l’eventuale contributo precedentemente concesso sia stato regolarmente rendicontato.

8. Documenti di spesa, incluse le fatture di acconto nonché pagamenti, antecedenti la data di presentazione della domanda determinano l’esclusione dell’intera azione formativa dall’agevolazione.

Art. 9
Esame di merito delle domande e concessione dei contributi

1. Tenuto conto del curriculum vitae allegato alla domanda, la commissione di cui all’articolo 15 effettua un esame di merito relativamente alla congruenza fra l’azione formativa prescelta e il percorso professionale del soggetto richiedente.

2. In caso di azioni formative finalizzate a preparare a una nuova attività professionale, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), vengono verificate: l’idoneità e l’esaustività dell’azione formativa.

3. Per l’esame di merito delle domande possono essere richiesti anche pareri ad altre ripartizioni provinciali.

4. Il direttore/La direttrice della Ripartizione provinciale Amministrazione, Istruzione e Formazione decide sulla concessione o non concessione dei corrispondenti contributi in base all’esame di merito eseguito dalla commissione di cui all’articolo 15. Il risultato è comunicato ai soggetti richiedenti per iscritto.

5. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata, tenuto conto delle priorità di cui all’articolo 3, e sono finanziate fino a esaurimento dei fondi disponibili.

6. La commissione di cui all’articolo 15 può determinare la quota delle risorse finanziarie assegnate annualmente che sarà impiegata per il finanziamento di corsi che non terminano nell’anno di presentazione della domanda, ma negli anni seguenti.

Art. 10
Svolgimento e conclusione delle azioni formative

1. La concessione del contributo si riferisce unicamente all’azione formativa specificata nella domanda dal soggetto richiedente.

2. Eventuali variazioni del calendario dei corsi, dell’orario o della sede di svolgimento devono essere comunicate tempestivamente alla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca.

3. L’azione formativa deve essere conclusa entro 36 mesi dalla presentazione della domanda di contributo.

Art. 11
Attestato di frequenza

1. La partecipazione all’azione formativa deve essere comprovata da un attestato di frequenza.

Art. 12
Rendicontazione e liquidazione

1. La rendicontazione deve essere presentata alla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca entro 30 giorni dalla conclusione dell’azione formativa. A tal fine il soggetto richiedente deve presentare la seguente documentazione:

a) fatture e ogni altra documentazione attestante i costi sostenuti per la quota di partecipazione, nonché i relativi documenti bancari a conferma dell’avvenuto pagamento; la documentazione deve essere intestata al soggetto richiedente e riferirsi inequivocabilmente all’azione formativa approvata;

b) copia dell’attestato di frequenza.

2. In casi particolari, debitamente motivati, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di ulteriori 90 giorni, previa apposita domanda, da presentarsi prima della scadenza dello stesso termine.

3. Conclusa la verifica della documentazione di spesa presentata e del regolare svolgimento dell’azione formativa, il contributo è liquidato sulla base dei costi riconosciuti in sede di rendicontazione.

4. Non vengono erogati anticipi.

Art. 13
Controlli

1. La Ripartizione provinciale Amministrazione, Istruzione e Formazione effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande approvate, nonché in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.

2. Le domande da sottoporre a controllo sono selezionate mediante sorteggio. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito è redatto apposito verbale.

3. Durante il controllo viene presa visione della documentazione contabile in originale e si verificano la veridicità delle dichiarazioni presentate e l’effettivo e regolare svolgimento delle azioni formative agevolate. Il controllo è effettuato

a) tramite sopralluoghi;

b) mediante richiesta di specifica documentazione.

4. Delle operazioni di controllo e del relativo esito è redatto apposito verbale.

5. I soggetti beneficiari sono tenuti a sottoporsi ai controlli e alla vigilanza della Ripartizione provinciale Amministrazione, Istruzione e Formazione.

6. In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

7. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda o in qualsiasi altro atto o documento presentato, o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 14
Revoca del contributo

1. Fatti salvi casi particolari, debitamente motivati, il mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 comporta la revoca dell’agevolazione.

2. In caso di svolgimento parziale o di accertate, gravi irregolarità nelle attività didattiche, nell’organizzazione o nell’amministrazione dell’azione formativa autorizzata, il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Amministrazione, Istruzione e Formazione può revocare immediatamente l’agevolazione.

3. Qualora, dopo l’avvenuta erogazione dell’agevolazione, si riscontrasse la mancanza dei requisiti richiesti, il mancato rispetto degli obblighi assunti o la presentazione di false dichiarazioni, l’agevolazione è revocata.

4. In caso di revoca di un’agevolazione già erogata, il soggetto beneficiario deve restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

Art. 15
Commissione per l’ammissione e l’esame di merito delle domande di contributo

1. Il direttore/La direttrice della Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca nomina una commissione per l’ammissione e l’esame di merito delle domande di contributo presentate. La commissione redige un apposito verbale in merito alla concessione o non concessione del contributo.

2. Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza dei voti espressi. Per ogni componente della commissione è nominato un membro supplente che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di incompatibilità.

3. Ai membri della commissione non vengono corrisposti gettoni di presenza o altre indennità.

Art. 16
Tipo di agevolazione

1. Il contributo erogato al soggetto richiedente è considerato reddito e come tale è soggetto a tassazione in forza dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), e successive modifiche.

Art. 17
Clausola di salvaguardia

1. Le agevolazioni sono concesse nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.

 

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