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Delibera 2 marzo 2021, n. 189
Criteri per la concessione di contributi a enti e organizzazioni per iniziative in materia di edilizia abitativa sovvenzionata, agevolata e convenzionata - Revoca della deliberazione n. 496 del 22 marzo 2010

ALLEGATO A

Criteri per la concessione di contributi a enti e organizzazioni per iniziative in materia di edilizia abitativa sovvenzionata, agevolata e convenzionata

Art. 1
Ambito di applicazione

1. In applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera M), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, i presenti criteri disciplinano la concessione di contributi a enti e organizzazioni che per compito istituzionale si propongono le seguenti finalità:

a) divulgare la conoscenza delle leggi in materia di edilizia abitativa sovvenzionata, agevolata e convenzionata allo scopo di favorire l’accesso di cittadini e cittadine a un’abitazione adeguata;

b) organizzare studi, ricerche e convegni in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 2
Beneficiari

1. Beneficiari dei contributi sono gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 dell’articolo 1.

2. Enti e organizzazioni di nuova costituzione possono beneficiare dei contributi solo se hanno svolto almeno un anno di attività nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1.

3. Nel programma annuale di interventi di cui all’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, viene stabilito l’importo a disposizione della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1.

Art. 3
Iniziative agevolabili

1.Sono agevolabili le seguenti attività:

a) attività di durata annuale;

b) singoli progetti che siano stati suggeriti dalla Ripartizione provinciale Edilizia abitativa o dalla stessa accolti con la formula del silenzio assenso.

Art. 4
Spese ammissibili e misura delle agevolazioni

1. Per il finanziamento dell’attività di durata annuale, può essere concesso un contributo fino al 40 per cento delle seguenti spese:

a) spese per il personale, dipendente o autonomo, prevalentemente dedicato alle attività di cui all’articolo 1, comma 1; le spese possono riguardare: stipendio base, imposte e oneri sociali, accantonamenti al fondo TFR, compensi;

b) spese per l’affitto della sede principale qualora le attività di cui all’articolo 1, comma 1, siano le attività annuali preponderanti dell’ente o organizzazione.

2. L’importo massimo concedibile per ente e organizzazione non può superare euro 35.000,00 per l’anno di riferimento.

3. Per l’organizzazione dei conduttori maggiormente rappresentativa a livello provinciale di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che per statuto svolge attività di consulenza, come previsto dall’accordo territoriale sottoscritto con la Confedilizia (Associazione della proprietà edilizia della provincia di Bolzano) in attuazione della suddetta legge n. 431/1998 e del decreto ministeriale 30 dicembre 2002, per la presenza di più sportelli sul territorio provinciale e per la divulgazione del programma speciale per il ceto medio il finanziamento dell’attività è aumentabile fino al 70 per cento delle spese di cui al comma 1. L’importo massimo concedibile in questo caso non può essere superiore a euro 90.000,00.

4. Per il finanziamento di singoli progetti, può essere concesso un contributo fino al 50 per cento delle seguenti spese:

a) compensi per relatori/relatrici e moderatori/moderatrici di corsi, seminari, convegni e congressi;

b) affitto di sale per corsi, seminari, convegni e congressi;

c) spese di organizzazione e mass-media strettamente connesse al singolo progetto;

d) compensi a incaricati/incaricate di studi e ricerche in materia di edilizia abitativa, sovvenzionata, agevolata e convenzionata;

e) spese per la pubblicazione di riviste e opuscoli specializzati;

5. L’importo massimo concedibile per ogni progetto di cui al comma 4 non può essere superiore a euro 20.000,00.

Art. 5
Presentazione delle domande

1. Le domande relative al finanziamento di un’attività annuale devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 30 aprile.

2. Le domande relative al finanziamento di singoli progetti devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 aprile e in ogni caso prima dello svolgimento del progetto.

3. La domanda deve essere compilata sul modulo predisposto dal competente ufficio della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, essere sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’ente o organizzazione ed essere munita dell’apposita marca da bollo.

4. La domanda va presentata con una delle seguenti modalità:

a) consegnata direttamente all’Ufficio Programmazione dell’edilizia agevolata, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Bolzano;

b) spedita per posta; in tal caso fa fede la data del timbro postale;

c) spedita tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

d) inviata tramite posta elettronica (e-mail) all’indirizzo programmazione.edilizia.agevolata@provincia.bz.it;

e) inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: wohnbauprogramm.programmazioneedilizia@pec.prov.bz.it; e sottoscritta con firma elettronica qualificata.

5. Le domande devono riportare i seguenti dati e informazioni:

a) dichiarazione relativa a finanziamenti da parte di terzi in cui indicare se per l’iniziativa in questione sono già stati concessi contributi o se sono state presentate domande di contributo per la stessa iniziativa a questa o ad altre amministrazioni;

b) dichiarazione inerente alla posizione relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA);

c) dichiarazione concernente la ritenuta d’acconto relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) ai sensi dell’articolo 28 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche;

d) preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento.

6. Le domande di contributo per attività annuale devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) presentazione dell’ente o organizzazione con indicazione del numero dei soci in regola con le eventuali quote sociali di iscrizione e indicazione della composizione nominativa degli organi sociali previsti dallo statuto;

b) relazione descrittiva dell’attività prevista nell’anno di presentazione della domanda;

c) elenco del personale dipendente e dei collaboratori e delle collaboratrici autonomi addetti allo svolgimento del servizio di informazione e consulenza. Per i collaboratori e le collaboratrici autonomi deve essere allegato il relativo contratto d’incarico;

d) se si tratta della prima richiesta o in caso di modifiche, atto costitutivo e statuto attuali dell’ente o organizzazione.

7. Le domande di contributo per singoli progetti devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione sull’iniziativa prevista;

b) se si tratta della prima richiesta o in caso di modifiche, atto costitutivo e statuto attuali dell’ente o organizzazione.

8. I documenti comprovanti i dati e le informazioni di cui al comma 5 devono essere conservati dall’ente o organizzazione nella propria sede per essere messi a disposizione nel caso di eventuali controlli da parte dell’ufficio competente o di altri uffici della Provincia.

9. Le modifiche all’atto costitutivo o allo statuto devono essere comunicate tempestivamente per iscritto al competente ufficio provinciale.

10. La documentazione allegata alla domanda deve fornire riscontro in merito ai requisiti soggettivi e oggettivi sulla cui base la domanda è valutata.

Art. 6
Istruttoria delle domande e approvazione dei contributi

1. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata. A singoli progetti riconosciuti urgenti può essere data priorità.

2. L’ufficio competente può richiedere qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di consentire un più preciso accertamento delle singole fattispecie e l’integrazione ovvero la rettifica della domanda o della documentazione allegata. La regolarizzazione della domanda deve avvenire entro il termine fissato dal/dalla responsabile del procedimento. Decorso inutilmente detto termine, la richiesta di contributo è archiviata.

3. Dopo l’approvazione della domanda, il Direttore/la Direttrice della competente ripartizione provinciale determina l’ammontare dell’agevolazione.

Art. 7
Rendicontazione e liquidazione delle agevolazioni

1. La liquidazione delle agevolazioni avviene dopo l’assunzione del provvedimento di approvazione nonché dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, relativa alle spese sostenute esclusivamente nell’anno di riferimento. Tale dichiarazione, redatta utilizzando l’apposito modulo, deve pervenire, a pena di decadenza dell’agevolazione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di concessione e deve contenere:

a) la spesa effettivamente sostenuta per le attività di cui all’articolo 1, comma 1;

b) la dichiarazione inerente alla posizione relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA);

c) la dichiarazione concernente la ritenuta d’acconto relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) ai sensi dell’articolo 28 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche.

2. Ai fini della rendicontazione va presentata inoltre la seguente documentazione:

a) relazione finale sull’attività finanziata;

b) elenco riepilogativo delle spese sostenute per l’attività finanziata.

3. Gli enti e le organizzazioni che hanno svolto attività di durata annuale devono inoltre allegare:

a) per le spese del personale dipendente, per ogni dipendente, un prospetto riassuntivo delle voci di costo redatto da un/una commercialista o dalla persona che elabora le buste paga, munito del timbro dell’ente e controfirmato dal/dalla rappresentante legale;

b) un elenco degli incontri informativi di divulgazione della conoscenza della legge in materia di edilizia abitativa sovvenzionata, agevolata e convenzionata, tenuti durante l’anno di riferimento ed eventuali brochure di divulgazione o altro materiale informativo utilizzato.

4. Il rendiconto e i relativi allegati devono essere sottoscritti dal/dalla rappresentante legale dell’ente o organizzazione.

5. Limitatamente agli enti e alle organizzazioni che svolgono esclusivamente attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), può essere liquidato un anticipo fino al 70 per cento del contributo concesso. Tale anticipo deve essere rendicontato, unitamente alle spese sostenute per l’intero contributo, entro il termine e secondo le modalità di cui al presente articolo.

6. Attività per le quali sia stata presentata in tempo utile la domanda di contributo possono essere ammesse a contributo, per le spese già sostenute e non rimborsate o non rimborsabili, anche nel caso in cui l’attività di cui all’articolo 1, comma 1, sia stata rinviata, sospesa o annullata, ovvero l’ente o organizzazione abbia deciso di non concluderla o non parteciparvi al fine di prevenire la diffusione del Covid-19 o per altre ragioni di natura organizzativa direttamente connesse all’emergenza determinata dal Coronavirus.

Art. 8
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la regolare esecuzione delle attività ammesse all’agevolazione è sottoposta a controlli a campione, su almeno il 6 per cento delle domande ammesse.

2. Durante il controllo a campione viene presa visione della documentazione originale di spesa e verificata la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal/dalla rappresentante legale del beneficiario in sede di rendicontazione; sono inoltre verificati la corrispondenza tra la spesa sostenuta e i dati forniti nella dichiarazione sostitutiva e il rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di contributi di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e successive modifiche.

Art. 9
Revoca e riduzione dell’agevolazione

1. L’agevolazione è revocata per intero in caso di mancata realizzazione delle attività ammesse all’agevolazione, fatto salvo quanto disposto al comma 6 dell’articolo 7.

2. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di agevolazione o in qualsiasi altro atto o documento presentato o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

3. L’agevolazione viene ridotta in misura corrispondente, quando la spesa sostenuta è inferiore a quella ammessa in fase di concessione del contributo.

4. Qualora il contributo sia già stato erogato, lo stesso deve essere restituito maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

Art. 10
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nei presenti criteri si rimanda alle disposizioni della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 11
Clausola di salvaguardia

1. Le agevolazioni sono concesse nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.

Art. 12
Applicazione

1. I presenti criteri si applicano per tutte le domande presentate o rendicontate a partire dal 1° gennaio 2021.

 

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